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Pillole di giurisprudenza

16 gen 2019

Pillole di giurisprudenza

NF 1/2019 - Rassegna di giurisprudenza

Contenzioso tributario – Termine di riassunzione – Giudizio di legittimità

CTR Abruzzo, sentenza n. 1081/7/18 del 15 novembre 2018

Nel contenzioso tributario, la riassunzione del giudizio dopo la pronuncia di rinvio della Suprema Corte deve avvenire entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 546/1992. Il termine annuale, originariamente previsto dalla citata disposizione, è stato, infatti, ridotto a sei mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 156/2015 ed è pertanto non più applicabile per le sentenze pubblicate a far data dal 1° gennaio 2016.

Transfer pricing – IRES – Valutazione operazioni infragruppo

Corte di Cassazione, sentenza n. 28335 del 7 novembre 2018

Nell’ambito della disciplina sui prezzi di trasferimento (art. 110 co. 7 del TUIR), incombe sull’Amministrazione Finanziaria l’onere di provare l’esistenza di transazioni, tra imprese associate, ad un prezzo non in linea con quello derivante dall’applicazione del principio di libera concorrenza. È invece onere dell’impresa contribuente dimostrare che le transazioni siano concluse a valori di mercato.

Diritto penale-tributario – Reato fiscale – Raddoppio dei termini

Corte di Cassazione, sentenza n. 28616 dell’8 novembre 2018

Il raddoppio dei termini di accertamento sulla società, a seguito di denuncia per un reato tributario a carico di un imprenditore, non viene meno per il fatto che il legale rappresentante sia stato sottoposto a procedimento penale per i medesimi fatti. Poiché la contestazione fiscale è mossa nei confronti della società, non si pone un problema di bis in idem. Tuttavia, laddove il legale rappresentante sia assolto, il giudice tributario può tenere conto di tale circostanza, ferma restando l’autonomia dei due procedimenti.

IVA – Studi di settore – Metodo induttivo – Compatibilità

Corte di giustizia UE, sentenza n. C-664/16 del 21/11/2018

È conforme alla direttiva 2006/112/CE la disciplina nazionale che consente all’Amministrazione Finanziaria, a fronte di gravi divergenze tra i redditi dichiarati e i redditi stimati sulla base di studi di settore, di ricorrere ad un metodo induttivo, basato sugli studi di settore stessi.

L’Ufficio può quindi procedere, attraverso tale metodo, ad accertare il volume d’affari realizzato dal contribuente ed eseguire, di conseguenza, eventuale rettifica fiscale della maggiore IVA dovuta.

La disciplina nazionale (nel caso di specie quella italiana) risulta anche compatibile con i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità, a condizione che permetta al contribuente di contestare, sulla base di tutte le prove contrarie di cui disponga, le risultanze derivanti da tale metodo e di esercitare il proprio diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo X della direttiva IVA.

Scarica le Notizie Flash di gennaio (PDF)

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