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Manovra 2019: bilanci società non quotate

16 gen 2019

Manovra 2019: bilanci società non quotate

NF 1/2019 - Accounting & Audit

I commi 1070 e 1071 della manovra di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) hanno introdotto disposizioni che consentirebbero alle imprese i cui titoli non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato – e cioèe i soggetti di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 38/2005 – di redigere il bilancio non più in base agli IFRS/IAS bensì secondo gli OIC.

L’obiettivo della nuova disciplina sembrerebbe consistere nel permettere ai soggetti interessati di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante, non potendo il legislatore apportare delle modifiche alle disposizioni previste dagli IFRS/IAS.

Tale previsione è ovviamente rivolta principalmente agli istituti di credito e in misura residua agli Intermediari finanziari iscritti all’Albo Unico detentori ad esempio di titoli di Stato.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 38/2005, sono obbligati
alla redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali:

  • le società quotate;
  • le società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, sebbene non quotati in mercati regolamentati;
  • le banche, le società finanziarie italiane e le società di partecipazione finanziaria mista italiane che controllano banche o gruppi bancari;
  • le SIM, le SGR, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento;
  • le società consolidate da quelle per le quali vige l’obbligo di adozione dei principi contabili, fatta eccezione per le società minori che possono redigere il bilancio in forma abbreviata;
  • le imprese di assicurazione quotate, ovvero quelle che redigono il bilancio consolidato del gruppo assicurativo.

Tornando alla portata operativa della facoltà di deroga introdotta dalla legge di bilancio, va segnalato che ad oggi non sono previste disposizioni operative che disciplinano il passaggio dagli IFRS/IAS agli OIC, né tantomeno disposizioni fiscali per gestire tale transizione.

Le sole disposizioni, contenute nel D.lgs. 38/2005 e nelle norme fiscali, infatti, trattano del passaggio agli IFRS/IAS e non del percorso inverso.

Inoltre è opportuno precisare che gli OIC sono destinati prevalentemente alle imprese operanti nel settore industriale e commerciale e non alle banche che, prima dell’applicazione degli IFRS/IAS, seguivano le istruzioni contabili dettate dalla Banca d’Italia.

Lo sapevate che...

... lo scorso 3 gennaio Assirevi ha pubblicata la nuova lista di controllo delle informazioni integrative (Disclosures) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS)?

Tra le principali novità della checklist si segnalano i requisiti d’informativa conseguenti all’adozione per gli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2018 degli standard IFRS 15 – Ricavi provenienti da contratti con clienti e IFRS 9 – Strumenti finanziari. Evidenziati inoltre i requisiti di informativa previsti nel caso di adozione anticipata dell’IFRS 16 – Leasing.

Scarica le Notizie Flash di gennaio (PDF)

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