Finanziamento soci: ordinanza Cassazione
17 apr 2019Finanziamento soci: sentenza Cassazione
NF 4/2019 - Legal
Con l’ordinanza n. 6104/19, depositata lo scorso 1° marzo, la Corte di Cassazione ha ribadito un importante principio in materia di finanziamenti soci. La vicenda nasceva nell’ambito di un contenzioso tributario con l’Agenzia delle Entrate, che ha aveva qualificato come sopravvenienza attiva la somma erogata dai soci a titolo di finanziamento infruttifero, in quanto non risultante da una delibera assembleare.
La Suprema Corte ha ribadito in primo luogo che l’articolo 2467 Cod. civ. detta una regola di interpretazione e una regola di giudizio: la prima è quella per cui sono finanziamenti le erogazioni effettuate dal socio in un momento di squilibrio patrimoniale della società, la seconda è quella per cui i soci finanziatori sono postergati ai creditori estranei alla società nella restituzione di quanto erogato.
La normativa, precisano i Giudici di legittimità, non contiene alcun riferimento a una forma legale imposta per detti finanziamenti. Ne consegue che per qualificare correttamente gli apporti patrimoniali “occorre applicare i criteri generali valevoli per il diritto societario”. Pertanto, si deve fare riferimento “all’esame delle risultanze del relativo bilancio”, in quanto questo è “il documento contabile che la società è obbligata a redigere per dar conto dell’attività svolta nel relativo esercizio sociale”.
In conclusione, “può affermarsi che il bilancio, stante il rilievo anche pubblicistico che assume con la pubblicazione nel Registro delle imprese, è il documento principale da cui dover partire per qualificare la natura di un’entrata patrimoniale per la società”. Sebbene resa in un’ottica tributaria, l’interpretazione della Cassazione assume particolare rilevanza in tutte quelle situazioni nelle quali è necessario valutare correttamente gli apporti finanziari effettuati dai soci a favore della società.
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Lo sapevate che...
…l’Agenzia delle Entrate ha chiarito gli effetti della risoluzione di una compravendita con riserva di proprietà per inadempimento del compratore? Il caso riguardava la mancata cessione di un’azienda poiché il compratore non aveva pagato le rate del prezzo pattuito in atto. E’ stato precisato che non è possibile chiedere rimborso per imposte pagate sulla plusvalenza dichiarata l’anno in cui è stato sottoscritto il contratto di vendita, poiché il componente positivo di reddito concorre alla formazione del reddito imponibile di tale periodo anche in presenza di una clausola di riserva della proprietà, ai sensi dell’art.109, commi 1 e 2 del TUIR.