article banner
alert

Decreto Agosto: proroga moratoria Cura Italia

Premessa

Sono state prorogate a tutto il 31 gennaio 2021 le misure di sostegno finanziario (moratoria) in favore dei lavoratori autonomi, delle microimprese e delle piccole e medie imprese, già previste dall’articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (articolo 65 D.L. 104/2020 in oggetto).

Si ricorda che tale moratoria è stata introdotta dall’articolo 56 citato; in particolare il comma 2, lett. a), b) e c) ha introdotto tre misure molto importanti a favore dei lavoratori autonomi, delle micro, piccole e medie imprese che abbiano ricevuto dei finanziamenti prima dell’entrata in vigore del decreto sopra citato, ossia prima del 18 marzo 2020.


Le tipologie di moratoria

Alla lettera a) è stato previsto che non possono essere revocate le aperture di credito con la condizione “fino a revoca”, nonché i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti, per gli importi esistenti al 29 febbraio 2020, o quelli in essere alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), se superiori.

La disposizione trova applicazione sia per la parte utilizzata sia per quella non utilizzata e, specifica la norma, non si può procedere neanche a revoca parziale. Originariamente questa moratoria era temporalmente limitata al 30 settembre 2020, ma il decreto legge 14 Agosto 2020, n. 104 ha prorogato tale limite al 31 Gennaio 2021.

Alla lettera b) risultava originariamente indicato che i contratti relativi a prestiti non rateali, con scadenza anteriore al 30 settembre 2020, fossero automaticamente prorogati fino a tale data. Il decreto legge 14 Agosto 2020, n. 104 ha prorogato tale limite al 31 Gennaio 2021.

Alla lettera c) risultava originariamente previsto che i pagamenti di rate o canoni di leasing relativi a mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020, fossero sospesi sino al 30 settembre 2020.

Il decreto legge 14 Agosto 2020, n. 104 ha ora prorogato tale limite al 31 Gennaio 2021. Si ricorda che il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri sia per gli intermediari sia per le imprese. È facoltà delle imprese richiedere la sospensione del pagamento dell’intera rata o soltanto dei rimborsi in conto capitale.

Sul punto, per maggiori dettagli ed istruzioni operative, erano intervenuti sia il Ministero dell’Economia e delle Finanze con FAQ pubblicate il 22 marzo 2020 ed anche l’ABI con circolare del 24 marzo 2020 prot. UCR/000593.

Contestualmente, è stata prorogata sino al 31 gennaio 2021 l’ammissione alla garanzia di apposita sezione speciale del Fondo di garanzia che copra i danni eventualmente subiti dalle banche per un importo pari al 33% dei maggiori utilizzi con riferimento alle aperture di credito ed ai finanziamenti di cui al comma 6, lettera a) dell’art. 56 D.L. 18/2020 ed alle singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di cui al medesimo comma 6, lettera c) del citato D.L. 18.

Più in dettaglio, per le operazioni sopraelencate, i soggetti finanziatori possono avanzare richiesta per via telematica per usufruire della garanzia prevista mediante apposita sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI, senza necessità di valutazione. Tale garanzia varrà per un importo pari al 33% di:

  • maggiori utilizzi, alla data del 31 gennaio 2021, rispetto all’importo utilizzato sino al 17 marzo 2020 con riferimento alle operazioni di cui al comma 2, lettera a) dell’articolo 56
  • singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di cui al comma 2, lettera c) dell’articolo 56.

 

Modalità di accesso della moratoria

I benefici della moratoria sono concessi previa dichiarazione al soggetto creditore, banche, intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. Tale dichiarazione, sulla base di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 56 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, è corredata da autocertificazione dell’impresa che attesti la mancanza improvvisa di liquidità a seguito dell’emergenza in atto. L’autocertificazione è resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445 del 2000.

Per le imprese già ammesse, il comma 2 dell’articolo 65 in commento, prevede che la proroga al 31 gennaio 2021 operi automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020 (ossia entro l’originaria scadenza prevista dal decreto liquidità).

Inoltre, qualora alla data del 15 agosto 2020 una impresa non sia ancora stata ammessa alle misure di cui all’articolo 56 comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 essa potrà essere ammessa entro il 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni previste dalla norma in parola. È necessario ricordare che non possono beneficiare della moratoria le microimprese e le PMI che abbiano un’esposizione debitoria deteriorata.


Proroga termini per avvio procedure di escussione

Con il comma 3 dell’articolo 65 del decreto in esame, è stato precisato che, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dal citato art. 56, per effetto della proroga, il termine di diciotto mesi per l’avvio delle procedure esecutive, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 2 del medesimo articolo 65, ossia dal 31 gennaio 2021.

In particolare, il comma 8 dell’articolo 56 del decreto n.18 del 2020 disciplina la procedura di escussione della garanzia. Questa può essere richiesta dai soggetti finanziatori quando, nei 18 mesi successivi alla conclusione delle misure di sostegno, siano state avviate le procedure esecutive in relazione a:

  1. l’inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al citato articolo 56, comma 2 lettera a), ossia le aperture di credito con la condizione “fino a revoca”, nonché i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti
  2. il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del citato articolo 56, comma 2, lettera b), ossia contratti relativi a prestiti non rateali
  3. l’inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del citato articolo 56, comma 2, lettera c), ossia rate o canoni di leasing relativi a mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale.

Pertanto tutte e tre le fattispecie sopra richiamate non possono avere inizio prima del 31 luglio 2022.

In tali casi, i soggetti finanziatori possono inviare al Fondo di garanzia la richiesta di escussione, corredata da una stima della perdita finale a carico del medesimo Fondo.


Proroga sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie

In coordinamento con quanto previsto ai paragrafi precedenti, viene prorogata anche la sospensione delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia e ai sistemi di informazione creditizia, riguardanti le imprese di minore dimensione beneficiarie delle misure di sostengo finanziario di cui all’articolo 56, comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Per effetto di tale modifica la sospensione è concessa fino al 31 gennaio 2021.

In tema è intervenuta la Banca d’Italia, pubblicando alcune FAQ. L’istituto ha pertanto chiarito che in caso di adesione alle moratorie previste, il soggetto beneficiario non può essere segnalato di ritardi nei pagamenti in quanto le rate sono sospese. Non è altresì possibile segnalare il soggetto a sofferenza dal momento in cui ha ottenuto la concessione della moratoria. Qualora, al contrario, il cliente sia stato segnalato a sofferenza in un momento antecedente la concessione della moratoria, egli non potrà richiedere la cancellazione della propria posizione.