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Transactional advisory services
Supportiamo i nostri clienti a completare processi di acquisizione, vendita ed in generale di trasformazione
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Valuations
Il nostro team valutazioni fornisce un supporto essenziale in caso di strutturazione di operazioni straordinarie, transazioni e contenziosi.
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Merger and acquisition
Lavoriamo con imprenditori e manager di aziende del mid market aiutando loro ad affrontare qualsiasi tipo di operazione straordinaria
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Forensic and investigation
Le imprese devono sapersi adattare a gestire indagini, contenziosi e risoluzioni di conflitti a livello multigiurisdizionale e ad affrontare la minaccia di attacchi informatici, proteggendo nel contempo il valore dell’organizzazione
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Recovery & reorganisation
Assistiamo le imprese nell’individuazione di performance insoddisfacenti ed elaborare soluzioni attuabili che massimizzino il valore e consentano una ristrutturazione sostenibile.
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Supportiamo le imprese nella gestione del rischio, nella prevenzione e nella gestione delle situazioni di incertezza al fine di minimizzare gli effetti negativi
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Aiutiamo le imprese a governare processi ed evoluzioni ed il conseguente impatto sul business e l’organizzazione aziendale
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Accompagniamo le imprese nella creazione di un percorso di eccellenza, supportandone la crescita e lo sviluppo tramite l’apertura del capitale
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Offriamo assistenza e consulenza fiscale ordinaria in materia di imposte dirette e indirette e può supportarvi nella gestione degli aspetti contabili
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Supportiamo i gruppi, italiani ed esteri, in tutte le fasi in cui si articola il processo di internazionalizzazione dell’impresa
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Il nostro approccio alla global mobility garantisce soluzioni all’avanguardia in conformità con i vari adempimenti
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Forniamo un’assistenza completa, in tema di imposte indirette, per l’implementazione delle strategie commerciali internazionali
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La gestione proattiva dei prezzi di trasferimento ha come obiettivo la gestione del rischio fiscale, secondo le diverse possibili gradazioni
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Supportiamo le aziende nella gestione del rapporto con l’Amministrazione Finanziaria e nel contenzioso
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Offriamo una consulenza su tutti gli aspetti riguardanti la pianificazione successoria e nel processo del passaggio generazionale
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Grazie alla nostra esperienza e professionalità possiamo assistervi in ogni fase, sia essa stragiudiziale o giudiziale
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Assistiamo le imprese nella tenuta della contabilità, negli adempimenti relativi al payroll e alle dichiarazioni fiscali
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I nostri professionisti condurranno un'analisi della vostra organizzazione, fornendo una valutazione approfondita dei punti di forza e delle criticità
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Grazie al nostro approccio proattivo e attento vi aiuteremo a fornire documenti chiari e accurati ai vostri stakeholders, sia nazionali che stranieri
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Offriamo servizi specialistici ad elevato valore aggiunto, impossibili da gestire internamente con la medesima efficienza e convenienza
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Assistiamo le imprese nelle differenti fasi necessarie all’implementazione della Fatturazione Elettronica, identificando le soluzioni più aderenti alle specifiche realtà
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Conservazione sostitutiva
La conservazione sostitutiva è una procedura di archiviazione che garantisce la validità legale di un documento informatico conservato digitalmente
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Possiamo gestire l’intero processo HR o alcuni singoli aspetti della vostra strategia
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Gestiamo gli adempimenti per vostro conto, consentendovi di concentrare la vostra attenzione sulla crescita della vostra impresa
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Consulta i tuoi cedolini accedi al portale HR con le tue credenziali
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Le circolari informative mensili realizzate dai professionisti di Leoni & Partners, per restare aggiornato sulle ultime novità relative al mondo human resources
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GT Digital aiuta i propri clienti a strutturare le funzioni interne di information security management, anche attraverso outsourcing parziali o totali
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Supportiamo i nostri clienti nella selezione del Sistema ERP più adeguato alle loro esigenze, aiutando anche la comprensione dei modelli di licensing
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IT strategy
GT Digital aiuta i propri clienti nelle scelte strategiche, li supporta ad individuare opportunità di innovazione, li aiuta a confrontarsi con i competitor
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IT service management
Possiamo supportare la software selection, l’implementazione e l’adozione di strumenti dedicati alla gestione dei processi dell’ICT dedicati
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DORA e NIS 2
L’entrata in vigore del DORA e di NIS2 rappresenta un passo significativo verso l’uniformità nella gestione della cybersecurity nel settore finanziario e non solo
È possibile convertire in “crediti di imposta” le “DTA (c.d. Deferred Tax Assets)”, anche se non iscritte in bilancio, riferibili ad alcune predeterminate attività fiscali per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi (Art.55 del D.L.55/2020, c.d.Cura Italia).
Le DTA convertite in crediti di imposta, con gli evidenti benefici finanziari, possono senza limiti di importo essere:
- utilizzate in compensazione con altri tributi e contributi nel modello F24;
- cedute ai sensi degli articoli 43-bis e 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- chieste a rimborso.
La trasformazione può avvenire solo in presenza di cessione a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, di crediti deteriorati vantati nei confronti di debitori inadempienti.
Per le finalità connesse alla norma, l’inadempienza si ha nel caso in cui il mancato pagamento si protragga per oltre 90 giorni dalla data in cui lo stesso era dovuto. La norma ha l’esplicita finalità di “incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l’obiettivo di sostenerle anche sotto il profilo della liquidità nel fronteggiare l’attuale contesto di incertezza economica”.
Le attività fiscali per le quali è consentita la trasformazione delle imposte anticipate ad esse riferibili sono:
- le perdite fiscali riportabili non ancora utilizzate in diminuzione dei redditi imponibili ai sensi dell’articolo 84 del TUIR;
- le eccedenze di ACE non utilizzate per incapienza del reddito imponibile né fruite quali crediti di imposta ai fini IRAP.
La principale novità di estremo interesse rispetto a precedenti norme di contenuto simile è che la trasformazione è consentita anche per DTA non iscritte in bilancio, per esempio, per il mancato superamento del c.d. probability test richiesto dai principi contabili.
Infatti le imposte anticipate possono essere iscritte in bilancio in presenza di attività fiscali per cui si abbia la probabilità che vi siano, in futuro, redditi imponibili tali da consentire il loro utilizzo in diminuzione degli stessi. Pertanto ora la norma consente di beneficiare dell’agevolazione in commento a prescindere dall’indicazione del dato in contabilità.
Ambito soggettivo
Non risultano limitazioni di carattere soggettivo per usufruire dell’agevolazione, al ricorrere delle condizioni previste; quindi tutte le imprese costituite in forma societaria qualunque sia l’attività da esse svolta e qualunque sia la loro dimensione.
L’unico limite è che in capo alla società non sia stato accertato:
- lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs 16 novembre 2015, n. 180; o
- lo stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 o dell’articolo 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (c.d. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).
Ambito oggettivo
L’evento in presenza del quale si rende possibile la trasformazione in esame ha come presupposto oggettivo la cessione di crediti deteriorati. Per crediti deteriorati si deve intendere il credito per il quale si abbia un inadempimento ovvero “quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto” (comma 5). Possono essere oggetto di cessione tutti i crediti indipendentemente dalla loro natura (e.g. commerciale e finanziaria), senza far riferimento all’attività caratteristica esercitata (così la relazione di accompagnamento al D.L.).
Sono escluse le cessioni nei confronti di soggetti legati da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del c.c. e nei confronti di società “sorelle” controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. La norma fa un generico riferimento all’art.2359 del Codice Civile per cui la nozione di controllo è da intendersi in senso ampio (controllo di diritto, controllo di fatto, controllo contrattuale).
È previsto un limite quantitativo relativo all’ammontare dei crediti oggetto di cessione nel limite del valore nominale massimo di 2 miliardi di euro, calcolato considerando tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile e dalle società controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto. Inoltre le perdite fiscali e le eccedenze ACE possono essere considerate, ai fini della loro conversione in crediti d’imposta, per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti.
Ulteriori aspetti applicativi
Ad avvenuta trasformazione, non si potrà tener conto delle attività fiscali che hanno dato luogo alla trasformazione (perdite fiscali ed eccedenze ACE) per un ammontare corrispondente a quello relativo alle DTA trasformate. Ciò per evitare una duplicazione del beneficio in relazione alle stesse attività.
Al fine di beneficiare dell’agevolazione in commento, occorre esercitare l’opzione a sensi dell’art. 11, co. 1, del D.L. n. 59/2016.
L’opzione deve essere esercitata entro la chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti e ha efficacia a partire dall’esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione stessa (2021 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
Pertanto dalla formulazione della norma sembrerebbe che il credito possa essere fruito a decorre dal 2021 (per lo meno per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), ancorché dalla lettura della relazione tecnica potrebbe emergere una interpretazione che vede una decorrenza “anticipata”: infatti nella relazione l’effetto finanziario della trasformazione viene imputato per intero all’esercizio del 2020.
Sul punto si attende quindi un necessario chiarimento. Da ultimo va segnalato che il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorrerà alla formazione della base imponibile ai fini sia del reddito di impresa, sia dell’imposta regionale sulle attività produttive.