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Atleti professionisti: regime impatriati dopo il mutamento del rapporto di lavoro

By:
Michele Lauriola,
Gianluca Floriddia
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L’Agenzia delle Entrate conferma la permanenza del regime impatriati applicabile agli atleti professionisti nonostante il successivo mutamento del rapporto di lavoro

Con una recentissima risposta ad un interpello, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento di particolare rilievo in materia di regime speciale per lavoratori impatriati applicabile ai lavoratori sportivi nell’ambito della disciplina transitoria introdotta dal d.lgs. n. 209/2023.

Il quesito sottoposto all’Amministrazione finanziaria riguardava una questione di grande interesse pratico per il settore sportivo: se, in presenza di un contratto di lavoro sportivo stipulato entro il 31 dicembre 2023, il contribuente possa continuare a beneficiare del previgente regime impatriati anche qualora, successivamente a tale data, intervengano vicende quali il mutamento del club, il rinnovo contrattuale, il trasferimento temporaneo o il rientro dal prestito.

Il caso concreto presentava un quadro fattuale articolato. Il contribuente, atleta professionista, aveva stipulato un contratto con una società sportiva italiana entro il termine rilevante ai fini della disciplina transitoria. Successivamente, la sua carriera sportiva era stata interessata da una serie di eventi tipici del contesto calcistico professionistico: un trasferimento temporaneo, il rientro al club originario, una nuova cessione temporanea ad altro club italiano e, infine, un ulteriore rientro. Proprio tali circostanze avevano fatto sorgere il dubbio circa la possibile decadenza dal regime agevolato, in considerazione della successione temporale degli eventi rispetto al discrimine normativo del 31 dicembre 2023.

La criticità interpretativa nasceva dal dato normativo secondo cui, per i rapporti di lavoro sportivo, la disciplina transitoria continua a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che abbiano stipulato il relativo contratto entro il 31 dicembre 2023. Una lettura particolarmente rigorosa della disposizione avrebbe potuto indurre a ritenere che il beneficio fosse inscindibilmente legato al contratto o al rapporto con il club esistente a tale data, con il rischio che qualunque successiva modifica del rapporto potesse determinare la fuoriuscita dal regime.

Nell’istanza di interpello è stata invece prospettata una diversa soluzione interpretativa. In particolare, è stato sostenuto che la disciplina transitoria dovesse essere letta valorizzando il soggetto che aveva sottoscritto, entro il termine di legge, un contratto di lavoro sportivo idoneo a radicare il diritto al beneficio, e non già la necessaria immutabilità del medesimo contratto o del medesimo datore di lavoro sportivo. In tale prospettiva, le vicende successive del rapporto, quali rinnovi, trasferimenti, mutamenti del club o rientri da prestito, non avrebbero dovuto assumere rilievo decadenziale.

L’Agenzia delle Entrate ha accolto tale impostazione. La risposta precisa infatti che, ai fini della prosecuzione del regime speciale, non assumono rilievo eventuali modifiche del rapporto di lavoro sportivo successivamente intervenute. In particolare, non determinano la fuoriuscita dal regime né il mutamento della società sportiva in favore della quale viene resa la prestazione lavorativa, né i rinnovi contrattuali, né i trasferimenti, inclusi i casi di rientro al termine del prestito.

Il chiarimento appare di notevole importanza sistematica e operativa. Esso offre infatti maggiore certezza a lavoratori sportivi, club e operatori del settore in relazione ad una disciplina che, per sua natura, si confronta con rapporti professionali caratterizzati da elevata mobilità e da frequenti modifiche contrattuali.

Più in generale, la risposta valorizza un criterio interpretativo sostanziale e coerente con la “ratio” della disciplina transitoria: il beneficio non viene meno per il solo fatto che la carriera sportiva dell’atleta prosegua, dopo il 31 dicembre 2023, attraverso vicende ordinarie del mercato sportivo professionistico, fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa applicabile.

Si tratta, pertanto, di un precedente di particolare interesse per il mondo dello sport professionistico, destinato verosimilmente ad orientare future valutazioni in casi analoghi.