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Legge di Bilancio 2023 - Nuova "Pace fiscale”

Introduzione

La nuova legge di bilancio (L. n. 197 del 2023) entrata in vigore il 1.1.2023, dal comma 153 al comma 252 dell’art. 1 introduce ufficialmente le misure “una tantum” già preannunciate all’interno del Disegno di Legge proposto dal Governo nel dicembre 2022.

Dette misure sono volte a prevenire le liti e a definire le vertenze tra Fisco e contribuente.  

 

Regolarizzazioni violazioni tributarie e definizione avvisi bonari

Commi 174 -178: “Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie”

Tale norma, alternativa all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, consente la regolarizzazione di violazioni sostanziali col beneficio di sanzioni ridotte a 1/18 del minimo edittale.

Le violazioni da regolarizzare devono riguardare le dichiarazioni validamente presentate riferite al periodo di imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi precedenti.

Tali violazioni non devono essere state già contestate alla data del versamento di quanto dovuto o della 1a rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Non possono essere sanate le violazioni relative alle dichiarazione dei redditi, IVA e IRAP e del sostituto di imposta che siano state omesse e le violazioni riferite alle dichiarazioni presentate con ritardo superiore ai 90 giorni, come pure non possono essere ravvedute le violazioni derivanti dall’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

Il ravvedimento speciale si perfeziona col pagamento della prima o unica rata entro il 31.3.2023, previa rimozione delle irregolarità/omissioni commesse.

La regolarizzazione potrà avvenire anche dilazionando le somme dovute in massimo 8 rate trimestrali di pari importo. Le rate vanno pagate il 30.06, il 30.09, il 20.12 e il 31.03 di ciascun anno, con interessi da dilazione in misura pari al 2% annuo. L'omesso pagamento di una delle rate successive alla prima entro il termine per il pagamento della rata successiva comporta la decadenza dai benefici del ravvedimento speciale per gli importi ancora da pagare.

 

Commi 166 - 173: “Regolarizzazione irregolarità formali”

Tale misura consente di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti non rilevanti sulla determinazione della base imponibile delle imposte dirette, dell’IVA, dell’IRAP, nonché sul pagamento di tali tributi, se commessi fino al 31.10.2022.

Dette violazioni, sempre che non siano già state contestate in atti divenuti definitivi, potranno essere regolarizzate mediante il versamento di una somma di 200 euro per ciascun periodo d’imposta eseguito in 2 rate di pari importo: la prima da versare entro il 31.3.2023 e la seconda entro il 31.3.2024. È necessario, ai fini della validità della regolarizzazione, rimuovere anche le irregolarità o le omissioni commesse.

Sono escluse dalla sanatoria gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi all’1.1.2023 e quelli emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure). Come pure escluse sono le irregolarità derivanti dall’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Non rientrano in tale misura le irregolarità o gli inadempimenti soggetti a remissione in bonis (ad es.: opzione per il consolidato fiscale, liquidazione IVA di gruppo, cedolare secca).

Per le violazioni formali commesse fino al 31.10.2022, oggetto di un processo verbale di constatazione, i termini per la notifica degli atti di contestazione e irrogazione delle sanzioni sono prorogati di due anni.

 

commi 153 - 157: “Definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni”.

Possono essere definiti con il pagamento di una sanzione ridotta nella misura del 3%, oltre a imposte e interessi, gli atti emessi a seguito di controllo automatizzato (c.d. “avvisi bonari” emessi ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, per i quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto all’1.1.2023 (ovvero recapitati successivamente a tale data).

Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e le somme dovute possono essere versate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Possono essere definiti anche gli avvisi bonari in corso di rateazione all’1.1.2023 con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, col beneficio delle sanzioni in misura pari al 3% del debito residuo.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, la definizione non produce effetti e si procede all’iscrizione a ruolo delle residue somme, con l’applicazione delle sanzioni nella misura ordinaria e decadenza dalla sanatoria.

La definizione può riguardare anche i contributi previdenziali, ancorché la loro riscossione avvenga solo mediante avviso di addebito.

Le somme dovute devono essere versate con il modello F24.

 

Accertamento

commi 179-185: “Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento”

La misura deflativa consente la definizione delle vertenze tributarie con riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo editale (oltre a imposta e interessi) in caso di accertamenti con adesione relativi a PVC e inviti a comparire notificati sino al 31.3.2023.

Analoga agevolazione è prevista per gli avvisi di accertamento, atti rettifica e liquidazione e atti di recupero (i) non impugnati e ancora impugnabili all’1.1.2023 o (ii) notificati entro il 31.3.2023: in questo caso, tuttavia, la riduzione a 1/18 è dell’irrogato dall’amministrazione finanziaria (e non del minimo edittale).

La definizione può riguardare tutte le tipologie di reddito e qualsiasi fattispecie accertativa (dunque può concernere, ad es., accertamenti analitici, antielusivi, presuntivi e induttivi).

Sono esclusi gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria.

Il pagamento della prima o unica rata deve avvenire entro i 20 giorni successivi alla sottoscrizione dell’accordo in caso di adesione, entro il termine per il ricorso negli altri casi.

È ammessa la dilazione - in massimo 20 rate trimestrali di pari importo - delle somme dovute (imposte, interessi e sanzioni ridotte, come specificato) con applicazione degli interessi al saggio legale per le rate successive alla prima.

È esclusa la possibilità di pagare mediante compensazione in F24.

 

comma 219 – 221: “Regolarizzazione degli omessi pagamenti per le rate da istituti deflativi del contenzioso”

Le somme dovute all’Agenzia delle Entrate per omesso o carente versamento delle rate successive alla prima - a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero, nonché di reclamo o mediazione - scadute all’1.1.2023 e per le quali non sia stata notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione, possono essere versate, in un’unica soluzione, entro il 31.3.2023 oppure in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (con prima rata da corrispondere entro il 31.3.2023; sulle rate successive sono dovuti gli interessi legali).

Nel caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, si procede all’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione prevista per ritardati ovvero omessi versamenti, pari al 30 % delle somme dovute.

 

Contenzioso

Commi 186 – 205: “Definizione delle liti pendenti”

La previsione, da un punto di vista letterale, appare essere di carattere generale e comprendente tutte le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria (sono espressamente esclusi i soli giudizi aventi ad oggetto le risorse proprie tradizionali UE e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato) in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio - compreso quello dinanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio - all’ 1.1.2023.

Nei casi di atti contenenti imposte, sanzioni e interessi, la controversia è definita come segue: in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, con il pagamento del 90% delle imposte; in caso di pronuncia di primo grado (depositata entro il 1.1.2023) favorevole al contribuente (se essa è l’ultima pronuncia ricevuta), con il pagamento pari al 40% delle imposte; in caso di pronuncia di secondo grado (depositata entro il 1.1.2023) favorevole al contribuente (se essa è l’ultima pronuncia ricevuta), con il pagamento del 15% delle imposte; con il pagamento del 100% delle imposte in tutti gli altri casi (ad es., soccombenza del contribuente nell’ultima pronuncia ricevuta).

Infine, per le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, è prevista la definizione con il pagamento di un importo pari al 5% del valore delle imposte.

Le controversie aventi ad oggetto atti contenenti solo sanzioni (non collegate al tributo), possono essere definite con il pagamento del 15% delle sanzioni in caso di vittoria del contribuente nell’ultima o giurisdizionale (depositata entro il 1.1.2023) e con il pagamento del 40 % delle sanzioni negli altri casi.

La definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento della 1a o unica rata entro il 30. 6.2023 (è ammessa la dilazione in 20 rate trimestrali di pari importo, ma non è consentita compensazione in F24). L’eventuale diniego alla definizione va notificato dall’amministrazione finanziaria entro il 31.7.2024.

 

Commi 206- 212: “Conciliazione giudiziale agevolata”

Le conciliazioni relative alle controversie tributarie, aventi ad oggetto gli atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti nel 1° e 2° grado di giudizio – all’1.1.2023 - potranno essere definite, in caso di accordo conciliativo entro il 30.6.2023, con sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo edittale previsto dalla legge. Sono escluse le controversie aventi ad oggetto le risorse proprie tradizionali UE e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Il versamento delle somme della conciliazione (imposte, interessi e sanzioni ridotte come specificato) deve avvenire entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo (è esclusa la compensazione in F24 ma è consentita la dilazione in 20 rate trimestrali).

 

Commi 213 – 218: “Rinuncia agevolata in Cassazione”

In alternativa alla definizione delle controversie tributarie (cfr. commi 186-205), per le controversie pendenti in Cassazione all’1.1.2023, in cui è parte l’Agenzia delle entrate e aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente può rinunciare - entro il 30.6.2023, al ricorso principale o incidentale, a seguito della intervenuta definizione transattiva con la controparte. Sono escluse le controversie aventi ad oggetto le risorse proprie tradizionali UE e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

La definizione comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori e si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti (è esclusa la compensazione in F24).

La rinuncia agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva.

 

Riscossione

Comma 222 – 230: “Stralcio dei ruoli sino a 1.000 euro”

La disposizione sancisce l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione.

 

Comma 231 – 252: “Rottamazione dei ruoli”

I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 30.6.2022 possono essere estinti, con stralcio di interessi e di sanzioni, versando le somme dovute a titolo di capitale (e quelle eventualmente dovute per rimborso delle spese delle procedure esecutive e di notifica).

Entro il 30.4.2023, il debitore deve manifestare all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione mediante apposita dichiarazione telematica, indicando la presenza di eventuali giudizi pendenti e la volontà di rinunciarvi.

Entro il 30.6.2023, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di definizione agevolata l’ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in unica soluzione, entro il 31.7.2023 ovvero in forma rateale nel numero massimo 18 rate, la prima e la seconda delle quali rispettivamente pari al 10% del totale entro il 31.7 e 30.11.2023. Le rate successive scadono il 28.02, 31.05, 31.07 e 30.11 a decorrere dal 2024.

 

Coloro i quali intravvedessero proprie posizioni rilevanti con riferimento alle fattispecie descritte, potranno contattare lo studio professionale, e in particolare il socio di riferimento, per un più dettagliato inquadramento, in vista di possibili applicazioni della normativa.

I nostri professionisti rimangono a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o approfondimento dovesse essere necessario.