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D.L. 34/2020: nuovo termine nomina organi di controllo

Premessa

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, modificando il secondo e terzo comma dell’art. 2477 del codice civile aveva originariamente previsto che la nomina dell’organo di controllo o del revisore fosse obbligatoria se la società è tenuta alternativamente:

  • alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale di 2 milioni di euro (ora 4 milioni ai sensi dell’art. 2-bis co. 2 del DL 32/2019);
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni di 2 milioni di euro (ora 4 milioni ai sensi dell’art. 2-bis co. 2 del DL 32/2019);
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio di 10 unità (ora 20 unità ai sensi dell’art. 2-bis co. 2 del DL 32/2019)

Secondo l’originaria scelta del legislatore tale disposizione doveva entrare in vigore entro “nove mesi” dall’entrata in vigore dell’art. 379 del codice della crisi ossia entro il 16 dicembre 2019.

Articolo 8 comma 6–sexies del Decreto Milleproroghe

All’atto della conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, cosiddetto milleproroghe, è stato modificato il termine del 16 dicembre.

Infatti l’articolo 8 comma 6-sexies del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, così come modificato in sede di conversione, ha reso mobile il termine entro il quale le società a responsabilità limitata e le società cooperative sono tenute alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo, in ottemperanza alle novelle apportate al codice civile dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Con le disposizioni in esame tale termine slitta dal 16 dicembre 2019 alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019.

Come espressamente detto dal Ministro (cfr. Resoconto stenografico della seduta della Camera dei Deputati di mercoledì 5 febbraio 2020) questa disposizione consiste non già in una mera proroga, bensì in una vera e propria riapertura dei termini e porta con se una importante serie di conseguenze.

La prima di tali conseguenze consiste nel fatto che il periodo di osservazione dei bilanci per determinare il superamento dei parametri, prima rappresentato dai bilanci 2018 e 2017, viene ora ad essere rappresentato dai bilanci 2018 e 2019.

Articolo 51–bis del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 in fase di conversione in Legge

È utile in questo contesto ricordare che già in fase di conversione in legge del decreto milleproroghe si era tentato di modificare l’entrata in vigore dell’art. 379 del codice della crisi, ossia dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo, fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021.

Nel resoconto sommario n. 135 del 25 febbraio 2020 della 1° commissione permanente affari costituzionali, infatti, emerge come la proposta n. 8.3 già ipotizzava che l’articolo 379 entrasse in vigore dopo la conclusione del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021. Tale emendamento non aveva trovato spazio, essendo stato licenziato un testo definitivo contenente unicamente la proroga alla data di approvazione del bilancio 2019.

Quanto non è stato fatto con l’emendamento sopra citato, si sta ottenendo, nella fase, attualmente ancora in corso, di conversione in legge del decreto legge 34 del 2020.

Durante l’esame presso la V° commissione permanente – Bilancio, riproponendo nella sostanza l’emendamento 8.3 sopra citato, è stato introdotto l’articolo 51-bis che posticipa ai bilanci relativi al 2021 l’obbligo delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative di effettuare la prima nomina del revisore o degli organi di controllo, in ottemperanza alle novelle apportate al codice civile dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

In particolare, il nuovo articolo 51-bis lega questa proroga, o meglio, questa riapertura dei termini, al contenimento degli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 sulle attività di impresa.

È da segnalare il comunicato stampa del CNDCEC del 2 luglio 2020 con cui è stato definito “sbagliato e dannoso” l’emendamento che proroga di fatto al 2022 il termine per nominare gli organi di controllo o il revisore nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative costituite dopo il 16 marzo 2019.

L’affermazione del presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti si basa oltre che sul fatto che verrebbero penalizzate le società che si sono già dotate di organi di controllo, anche sul fatto che si crea uno sfasamento temporale tra la data di entrata in vigore di una delle più rilevanti novità del codice della crisi, ossia il sistema di allerta, e l’entrata in carica degli organi di controllo per le imprese che superano per due esercizi consecutivi uno tra i seguenti limiti:

  • totale dell’attivo, 4 milioni di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni, 4 milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio, 20 unità


Bilanci da prendere come riferimento

Come detto in precedenza, la versione originaria dell’art. 379 del D.Lgs. 14/2019 faceva riferimento ai fini della verifica del superamento dei parametri che avrebbero reso obbligatorio la nomina dell’organo di controllo, ai due bilanci antecedenti la (originaria) scadenza indicata, ossia a quelli 2017 e 2018.

La legge di conversione del Decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 avendo esteso la (originaria) scadenza prorogandola fino alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, ha conseguentemente modificato anche gli anni di riferimento ai fini della verifica del superamento delle soglie che avrebbero reso obbligatoria la nomina dell’organo di controllo. Infatti, a seguito dello slittamento del termine entro gli esercizi di riferimento sono diventati 2018 e 2019.

Con l’approvazione del testo sopra riportato (che è da considerarsi definitivo visto le tempistiche ristrette di conversione in Legge) ora l’obbligo di nomina del revisore legale o dell’organo di controllo slitta in avanti di due esercizi e con esso, i bilanci da prendere come riferimento per la verifica dei parametri ex art. 2477, diventano gli esercizi 2020 e 2021.

Casistica per gli organi di controllo già nominati

Nel caso di opzione per il solo revisore legale, la sopravvenuta riapertura dei termini conduce a due approcci differenti da seguire, il primo riguarda la richiesta di revoca ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett i) del D.M. 2 dicembre 2021, n. 261 secondo cui costituisce giusta causa di revoca la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti di legge; il secondo orientamento, invece, sulla base del fatto che non si tratta di sopravvenuta insussistenza ma di una riapertura dei termini, non si configura alcuna ipotesi di revoca.

Si deve, infine, ricordare che ai sensi dell’art. 8 del D.M. 261/2012 non è consentito rinominare lo stesso revisore cessato, se non decorso un anno dall’avvenuta cessazione.

Sul punto, il documento di ricerca Assirevi n. 234 precisa che l’obbligo di cooling off ossia l’impossibilità di nominare lo stesso revisore cessato se non decorso un anno dalla revoca, non sussiste nell’ipotesi di risoluzione consensuale dell’incarico di revisione.

Nel caso di nomina dell’organo di controllo, sindaco unico o collegio sindacale, ancorché incaricato anche della revisione legale, non è ravvisabile alcuna giusta causa di decadenza tra quelle previste dall’art. 2399 c.c., né una giusta causa di revoca ai sensi dell’art. 2400 c.c. per cui, a meno di dimissioni volontarie, vi è l’obbligo di rimanere in carica fino alla scadenza naturale del mandato e revisionare i bilanci nel frattempo approvati.

 

I nostri professionisti rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione.