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VAT Alert

Resi noti i soggetti obbligati ad acquisti in split payment

Simonetta La Grutta Simonetta La Grutta

È stato reso noto il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 giugno 2017 che reca le nuove modalità operative per l’applicazione della scissione dei pagamenti (split payment) in relazione all’ampliamento della platea dei soggetti interessati da tale meccanismo. Contestualmente il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato gli elenchi delle amministrazioni pubbliche e delle società che, a partire dal 1° luglio 2017, saranno obbligate ad effettuare acquisti di beni e servizi applicando l’IVA mediante la scissione dei pagamenti.

Nell’ottica di contrastare le frodi in materia di IVA, infatti, l’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge n. 190/2014 ha introdotto l’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, in base al quale, per talune P.A. acquirenti di beni e committenti di servizi, l’imposta addebitata in fattura dal fornitore è versata all’Erario direttamente dalle medesime Amministrazioni (con le modalità di cui al decreto del MEF del 23 gennaio 2015), in deroga alle disposizioni generali in materia di IVA.

La recente manovra correttiva dei conti pubblici (D.L. n 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96) ha ampliato, tra l’altro, il perimetro soggettivo dello split payment, ricomprendendo, tra i soggetti tenuti alla sua applicazione, anche le seguenti categorie di enti e società:

A) tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

B) le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

C) le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile (controllo di fatto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

D) le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente da regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;

E) le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), dalle società di cui alle lettere da B) a D);

F) le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Con il Decreto del 27 giugno 2017 si è provveduto a modificare il precedente Decreto (del 23 gennaio 2015) e sono state introdotte le seguenti novità:

  • i soggetti IVA interessati (pubbliche amministrazioni, società controllate dalla pubblica amministrazione e dagli enti locali) possono optare per il versamento dell’IVA, oltre che con effetto dalla data in cui diventa esigibile, anche al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della sua registrazione;
  • il versamento dell’imposta deve essere effettuato tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diventa esigibile. In alternativa, i soggetti che agiscono nell’esercizio di attività commerciali possono assolvere l’imposta mediante un sistema analogo a quello dell’inversione contabile;
  • per le banche e le società assicurative interessate dallo split payment rimangono invariate le semplificazioni per gli adempimenti previste rispettivamente dal DM 12 febbraio 2004, n. 75 e DM 30 maggio 1980;
  • in sede di versamento dell’acconto IVA, le pubbliche amministrazioni e le società cessionarie o committenti interessate dovranno tener conto anche dell’imposta versata in ottemperanza alle disposizioni sulla scissione dei pagamenti.

Le nuove disposizioni si applicano alle fatture emesse a decorrere dal 1° luglio 2017. In sede di prima applicazione, fino al 31 dicembre 2017 ai fini dell’individuazione dei soggetti cui si applica lo split si dovrà tener conto:

  • delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dello Stato di cui all’elenco ISTAT pubblicato nella GU n. 229 del 30 settembre 2016;
  • delle società controllate o incluse nell’indice FTSE MIB che risultano tali alla data del 24 aprile 2017, individuate nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze.

Dal 1° gennaio 2018 la scissione dei pagamenti sarà applicabile:

  • alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dello Stato e riportate nell’elenco ISTAT pubblicato nella GU entro il 30 settembre dell’anno precedente;
  • alle altre società (controllate o incluse nell’indice FTSE MIB) che risultano tali alla data del 30 settembre precedente. Al riguardo il Dipartimento delle finanze curerà la pubblicazione del relativo elenco, in via provvisoria, entro il 20 ottobre di ciascun anno, rendendolo definitivo entro il 15 novembre.

In considerazione delle difficoltà operative collegate all’adeguamento dei processi e dei sistemi informativi gestionali, le pubbliche amministrazioni, fino al 31 ottobre 2017, potranno accantonare le somme relative ai versamenti dell’imposta che dovranno, comunque, effettuare entro il 16 novembre 2017.

Per le stesse motivazioni, le società interessate dalla scissione dei pagamenti potranno provvedere all’annotazione delle fatture relative alle operazioni esigibili dal 1° luglio 2017 al 30 novembre 2017, procedendo al versamento dell’imposta entro il 18 dicembre 2017.

In sede di versamento di acconto dell’IVA per l’anno 2017 i soggetti in split payment dovranno tener conto anche dell’imposta relativa agli acquisti in scissione dei pagamenti, divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 o, in caso di liquidazione trimestrale, di quella relativa al terzo trimestre 2017.

Per assicurare una maggiore certezza giuridica agli operatori, in vista dell’approssimarsi della scadenza del 1° luglio 2017, il Dipartimento delle Finanze ha quindi fornito oggi gli elenchi dettagliati delle Amministrazioni e delle società interessate, consultabili ai seguenti link:

  1. elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato.
  2. elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime.
  3. elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime.
  4. elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime.
  5. elenco delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
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Pubblicato il decreto attuativo del nuovo sistema dello split payment e resi noti i soggetti obbligati agli acquisti con tale modalità Scarica PDF