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Le regole 2018 in materia di split payment

A decorrere dal 1° gennaio 2018, le norme in materia di split payment si applicano anche agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona e alle fondazioni partecipate da Amministrazioni Pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento ed alle società controllate direttamente o indirettamente dai summenzionati enti ed alle società partecipate da questi ultimi, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento.

 

Il decreto collegato alla legge di Bilancio 2018 (decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)[1] ha ampliato ulteriormente l’ambito applicativo soggettivo delle norme in materia di scissione dei pagamenti (cd. split payment) di cui all’articolo 17-ter del DPR 633/72. L’ampliamento deriva, in particolare, dalla nuova redazione del comma 1-bis del citato articolo. 17-ter, il quale prevede, testualmente, l’applicazione della speciale misura antievasiva alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, non soggette al meccanismo dell’inversione contabile, effettuate nei confronti di[2]:

  • enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona (lettera 0a);
  • fondazioni partecipate da Amministrazioni Pubbliche soggette allo split payment per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70% (lettera 0b);
  • società controllate, ai sensi dell’ articolo 2359, comma 1 n. 2 del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (lettera a);
  • società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’ articolo 2359, comma 1 n. 1 del codice civile,  da Amministrazioni Pubbliche soggette allo split payment o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c) (lettera b);
  • società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da Amministrazioni Pubbliche soggette allo split payment o da enti e società di cui ai punti precedenti (lettera c);
  • società quotate, inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o con altro eventuale indice per il mercato azionario stabilito dal decreto MEF, identificate ai fini IVA nel territorio italiano (lettera d). Resta, tuttavia, salva la possibilità che il Ministro dell’Economia e delle Finanze possa individuare, mediante proprio decreto, un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Al fine di individuare i soggetti destinatari delle norme in parola, i fornitori possono consultare gli elenchi resi disponibili mediante specifica applicazione informatica nel sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze.

Tali elenchi sono stati, da ultimo, aggiornati il 19 dicembre 2017 ed, al momento, costituiscono l’unico valido compendio all’applicazione delle nuove disposizioni, in assenza dell’emanazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, previsto dall’art. 3, comma 2 del decreto collegato alla legge di Bilancio 2018.

Si ricorda che tali elenchi non includono le Amministrazioni Pubbliche (di cui all’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196) tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti ai sensi del comma 1 dell’articolo 17-ter del DPR 633/72.

Per le verifiche relative alle Amministrazioni Pubbliche è necessario fare riferimento all’elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Per tutti gli altri soggetti il sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze contiene le seguenti distinzioni:

  1. elenco delle società controllate di fatto, direttamente o indirettamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (articolo 2359, primo comma, n.2 del codice civile): visualizza l'elenco;
  2. elenco degli enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni Centrali: visualizza l'elenco;
  3. elenco degli enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni Locali: visualizza l'elenco;
  4. elenco degli enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza: visualizza l'elenco;
  5. elenco degli enti, fondazioni o società partecipate, direttamente o indirettamente, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche: visualizza l'elenco;
  6. elenco delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana: visualizza l'elenco.

Si segnala che:

  • risulta possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale del soggetto interessato: visualizza l'elenco;
  • fatta eccezione per le società che sono quotate nell’indice FTSE MIB, i soggetti interessati potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi, in conformità con quanto disposto dalla normativa di riferimento, mediante il modulo di richiesta: disponibile visualizza l'elenco.

 

[1] D.L. n. 148/2017 convertito con modificazioni nella Legge 4 dicembre 2017, n. 172 (pubblicata in G.U. 05/12/2017, n. 284).

[2] Nell’elenco le lettere riportate accanto a ciascuna categoria si riferiscono a quelle contenute nel menzionato art. 17-ter, comma 1-bis del DPR n. 633/1972

 

Per ulteriori informazioni, contattate Simonetta La Grutta o Mario Spera.