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Approfondimento

Green pass per i datori di lavoro domestici

Inizialmente anticipato durante la conferenza stampa che ha illustrato i contenuti della norma che introduce l’obbligo del green pass a decorrere dal 15/10/2021, successivamente ribadito dalle FAQ ministeriali pubblicate sul sito istituzionale, è soggetto al dispositivo normativo (DL 127/2021) anche il settore del lavoro domestico. Ne consegue che da tale data anche per i datori di lavoro domestico incombono gli obblighi di verifica del possesso del green pass per i loro collaboratori (badanti, colf, baby sitter etc.).

A differenza del passato, la “tagliola” del green pass non fa davvero sconti a nessuno. Il settore del lavoro domestico, come noto, in considerazione soprattutto della sua peculiarità è stato esentato dal legislatore dal rispetto di obblighi, e delle conseguenti sanzioni, che hanno invece interessato il mondo del lavoro in generale (normativa sulla sicurezza prevista dal D.Lgs. 81/2008, sanzioni sul lavoro sommerso ecc.).

Ha prevalso quindi, rispetto alla posizione di favore e di flessibilità che ha sempre contraddistinto questo settore, l’esigenza di una tutela pubblica quanto più uniforme e generalizzata. La scelta del legislatore, tuttavia, potrebbe essere dovuta semplicemente alla volontà di parificare tutti i lavoratori, senza distinzioni, davanti alla legge. Decisione forse finalizzata anche ad evitare possibili contestazioni in ordine al mancato rispetto degli obblighi di uguaglianza.

Da più parti sono state evidenziate le criticità che questa scelta comporterà, considerando che una grande platea dei datori di lavoro domestico è rappresentata da persone anziane non autosufficienti e poco propense a seguire le innovazioni tecnologiche. Anche loro saranno obbligate, probabilmente delegando familiari o conoscenti a verificare il possesso del green pass. In considerazione di quanto sopra, con riferimento al settore domestico, si ritiene quindi che:

  • se la colf, la badante o la baby sitter non possiede il green pass o non ne esibisce una versione valida, dovrà essere considerata assente ingiustificata fino alla presentazione di un’idonea certificazione valida. Il lavoratore non potrà quindi svolgere attività lavorativa e, pur avendo diritto alla conservazione del posto di lavoro, non percepirà, al massimo sino al 31/12/20, la retribuzione fin dal primo giorno. Restano esentati i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione per motivi di salute giustificata da idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare dal Ministero della Salute;
  • in caso di esito negativo del green pass, i datori di lavoro domestico possono procedere con assunzioni in sostituzione. L’impianto sanzionatorio è il medesimo: sanzioni amministrative sia per il mancato controllo da parte del datore di lavoro (da Euro 400,00 a Euro 1.000,00), sia per la violazione dell’obbligo da parte del lavoratore (da Euro 600,00 a Euro 1.500,00);
  • in assenza di green pass, poiché il Decreto Legge prevede espressamente che il lavoratore, seppur assente ingiustificato, abbia diritto alla conservazione del posto di lavoro, la motivazione dell’eventuale licenziamento non può essere la mancanza del green pass del lavoratore. Tuttavia si ricorda che il venire meno del rapporto di fiducia tra le parti può sempre dare luogo al licenziamento che nel settore domestico è ad nutum, ossia senza motivazione, nel solo rispetto del periodo del preavviso.

Sono comunque ancora parecchi i dubbi che auspichiamo a breve posano essere chiariti riguardanti questo particolare settore.

Per esempio, se una colf convivente non ha il green pass conserva dal 15/10/2021 il diritto di permanere nell’abitazione fermo restando che non sarebbe autorizzata ad espletare l’attività lavorativa? E ancora come si comporteranno i datori di lavoro domestico in relazione ai collaboratori domestici senza regolare contratto o senza diritto di soggiorno in Italia? Si teme, anche in considerazione del forte legame affettivo, spesso alla base di questi rapporti di lavoro, che qualcuno possa sorvolare sui controlli. Controlli che però dovrebbero essere effettuati al fine di tutelare, come più volte ripetuto, il benessere e la salute della collettività.