article banner
Overview

PNRR: opportunità e scelta strategica

La fine dell'anno e la programmazione delle attività per il prossimo 2022 vede impegnato l'operatore con le consuete norme della legge finanziaria, ma questa volta anche con l’attivazione del PNRR.

È inutile ricordare l'opportunità che il piano porta con sé e così pure la sua valenza strategica nelle scelte.

È altrettanto vero che la riflessione di questi momenti su questi temi riguarda anche il “piano” programmatico dell’attività di ogni impresa e così pure di tutti i professionisti .

Il presente numero di Top Hic vuole focalizzare l'attenzione su taluni, tra i tanti, temi che si stanno sviluppando lungo questo filone e avviare con i clienti che ci leggono un approfondimento per orientare alcune scelte.

Il PNRR prende la mossa, come noto, dalla necessità di sviluppare a livello paese investimenti per l’ammodernamento dell'economia e tra questi l'area dello sviluppo tecnologico (si fa espresso riferimento alla scarsa familiarità del paese con le tecnologie digitali) accompagnato attraverso investimenti strutturali e con riforme idonee ad attivare i necessari processi di modernizzazione, di ampliamento delle infrastrutture e delle filiere produttive.

Uno dei fondamenti del PNRR è l’evoluzione digitale del Paese, sia attraverso investimenti orientati a tal fine nelle Pubbliche Amministrazioni, sia attraverso sgravi fiscali e incentivi al settore privato collegati ad investimenti in tecnologie e consulenze informatiche.

Una prima considerazione in merito a questa evoluzione digitale è sicuramente legata alla protezione dei dati personali e alla conformità con il Reg. (UE) 2016/679, più noto come GDPR. Si sente talvolta dire che questa normativa non sia “attuale” in quanto cercherebbe di porre un limite allo sviluppo della tecnologia e alla capacità di analisi dei dati maturata grazie a quest’ultima. Si tratta evidentemente di un grosso errore. Infatti, è vero il contrario.

Proprio perché la capacità delle automazioni è arrivata ad analizzare quantità enormi di dati applicando correlazioni tra gli stessi e delineando le caratteristiche attitudinali e comportamentali dei singoli individui, si è resa necessaria una normativa che mettesse ordine e che mirasse al rispetto dei diritti fondamentali degli individui. Nella sezione Expert Opinion vedremo come combinare i vantaggi dall’analisi dei dati offerta dall’evoluzione digitale nel rispetto della normativa.

Del resto, l’evoluzione digitale porta con sé un altro rischio: quello della cybersecurity. È intuitivo, infatti, che se da un lato si aprono opportunità di crescita legate all’adozione dei sistemi informatici, dall’altro la vulnerabilità di questi ad eventuali attacchi criminali costituisce un rischio enorme per la riservatezza delle informazioni e per la continuità delle normali operazioni.

Per tale ragione la cybersecurity rientra tra le priorità del nostro Governo e lo dovrebbe essere per gli enti di pubblica amministrazione e per le aziende del settore privato. L’approfondimento di questo tema è nella sezione Focus On.

Una menzione deve essere, poi, ricordata sull’esigenza, sempre più sentita, di indirizzare le scelte strategiche – e la conseguente operatività - nel solco di una trasformazione più marcata verso un'economia circolare.

All’interno del piano sono poi previste una serie di riforme in quanto necessarie e richieste dall’Europa. Esse sono note in quanto oggetto di quotidiana discussione così come riportata dai mass media - non è compito in questa sede di dettagliarle – e sostanzialmente riguardano la riforma della pubblica amministrazione, della giustizia, della promozione della concorrenza e non ultima quella della semplificazione della legislazione.

Proprio con riguardo a quest'ultima riforma, vorrei soffermarmi su quella di carattere fiscale che sta muovendo proprio in queste ore i primi passi con l’approvazione da parte del Governo del disegno di legge per la delega alla riforma fiscale.

Già molto sì è sentito dire soprattutto sull'aspetto della revisione del Catasto e altrettanto del necessario abbattimento del carico fiscale in tema di cuneo fiscale e imposizione IRAP.

Partirei invece dall’evidenziazione del necessario processo di semplificazione delle norme, delle procedure e degli adempimenti tributari. Aspetto che necessariamente debba passare attraverso una ri-scritturazione organica dell'impianto normativo, oggi assai disperso confusamente in una pluralità di norme sovente tra loro di difficile coordinamento.

Tale è l’approccio metodologico da cui parte il disegno di delega che impegna il Governo a ”mettere mano alle norme”. Giustamente tale approccio porta alla ovvia e auspicata ipotesi di addivenire finalmente a un “testo unico” della normativa tributaria ove siano organizzate le norme per settori omogenei, coordinandole con l’altrettanta importante finalità di addivenire a un contesto di semplicità della disciplina tributaria.

Il disegno di legge codifica questi condivisi principi metodologici e in tal senso l’art. 9 del disegno di legge delega parla di un aggiornamento che persegua lo scopo di semplificare il linguaggio.

Si afferma infatti di dover “… coordinare sotto il profilo formale di sostanziale il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le modifiche opportune per garantire di migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa… e “così per assicurare“… l’unicità, la contestualità, la completezza e la chiarezza …“della disciplina di ogni settore”.

L'operatore che quotidianamente si confronta nella “giungla” normativa tributaria immediatamente comprende come quest'ultimo principio non rappresenti una semplice affermazione di massima, ma si cali in un’esigenza ragionevole e condivisibile per essere messi nella condizione di applicare e poter rispettare la norma e così per gestire consapevolmente un’area delicata e importante quale è quella fiscale con un approccio orientato a una consapevole ”gestione del rischio fiscale”.

Un'altra area della riforma fiscale che merita di essere brevemente segnalata attiene al principio dettato all'articolo 3 lettera d) del disegno di legge delega e che riguarda l’obiettivo di armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio “… tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione …”.

Il riferimento al termine “elusione” rafforza l'importanza che il contribuente sia dotato di una normativa chiara e di immediata applicazione. Le incertezze con cui sovente ci si deve confrontare “esplodono” in particolare nel settore delle rendite e degli investimenti finanziari e comportano il rischio cui poco sopra, con interpretazioni che nella complessità conducono a contestazioni fiscali. In un settore delicato e tutelato dalla stessa Costituzione sull’importanza del “risparmio” non è possibile pensare che l’incertezza di pensiero sulla portata delle norme conduca a rettifiche di imponibili fiscali ove dietro ai comportamenti dei contribuenti vi sia una volontà elusiva.

Il caso dei redditi “finanziari” (tecnicamente quelli derivanti dai redditi di capitale e quelli dai redditi cd  diversi per capital gain) è giustappunto un caso emblematico per il quale è auspicabile l'intervento normativo con la riforma fiscale.

A parere di chi scrive è infatti necessario eliminare ogni incomunicabilità fra i redditi oggi classificati di capitale (tali sono i proventi, i frutti, gli interessi e i dividenti, ma anche i proventi periodici dell’investimento di capitale e le plusvalenze generate su taluni fondi di investimento) e i redditi oggi classificati come diversi (tali sono le plusvalenze conseguite quale differenza positiva tra prezzo di vendita e costo di acquisto di uno strumento finanziario).

Si è sempre nell’ambito della gestione del risparmio ove l’attuale incomunicabilità normativa oltre a ingenerare incomprensioni, confonde la fiducia agli occhi dei contribuenti con incomprensibili bizzarrie che poi si riflettono anche sulla gestione degli investimenti.

Tanti potrebbero essere gli esempi che quotidianamente gli operatori intercettano su questo delicato aspetto della gestione del risparmio individuale. La riforma fiscale potrebbe pertanto rappresentare il momento di incontro per eliminare queste distinzioni e uniformare i regimi di tassazione non solo in termini di compatibilità per l'investitore comune, ma anche di uniformità normativa (incidenza del prelievo inclusa). Con l’ulteriore beneficio di ridurre il rischio di favorire nella “giungla” normativa l’attuazione di pratiche che giustamente il disegno di legge vuole eliminare.

L’esistenza di un unico regime di tassazione, armonico e ragionevole per tutte le tipologie di investimenti finanziari aiuterebbe al pieno rispetto della legge, proteggendo il risparmio e indirizzandolo, peraltro, a sostegno dell’economia del paese, delle PMI, evitando tentazioni di investire in altri paesi. Non è quindi un solo tema di natura fiscale.

Per quanto riguarda il reddito d'impresa delle società, un primo aspetto su cui si sofferma il disegno di legge di riforma tributaria riguarda il riesame dell’IRAP. Il tema appare condivisibile sicuramente per l'obiettivo di una ulteriore semplificazione, ma occorre attendere le modalità che il legislatore delegato vorrà attuare per potersi calare in operatività e commenti.

Passando quindi oltre, nell’area del reddito di impresa il disegno di legge delega all’articolo 4, punto 3b prevede una semplificazione e una razionalizzazione dell’IRES finalizzata alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese “… anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare alla disciplina degli ammortamenti …”.

Il tema è sicuramente apprezzabile innanzitutto nell'aspetto del necessario avvicinamento tra reddito civile da bilancio e reddito fiscale (per dare ancora più concretezza alla recentemente normativa codificata all’art. 83 TUIR sulla “derivazione rafforzata” del reddito fiscale dal reddito di bilancio secondo la quale la corretta applicazione dei principi contabili emanati dai competenti settlor fa stato e supera anche i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione contenuti nel TUIR).

Ma il tema è apprezzabile perché consentirà di rimettere mano al delicato aspetto dell’imputazione degli ammortamenti rivedendo, ai fini fiscali, il regime del decreto emanato nell’ ormai lontano 1988, mai aggiornato e che soffre dell'evidente evoluzione tecnologica manifestatasi sui beni di impresa.

L'intervento in questa area dovrebbe poi riguardare anche l'aspetto delle tecniche di determinazione del reddito d'impresa attraverso le note “variazioni in aumento e in diminuzione” persegue l'obiettivo di ”… adeguare la disciplina ai mutamenti intervenuti del sistema economico …” allineandola a quella in vigore nei principali paesi europei, anche per aumentare la competitività del sistema sul piano internazionale.

Tale armonizzazione aiuterà inoltre a ridurre i citati fenomeni elusivi di cui ho fatto all'inizio di questo intervento in continuità con gli obiettivi del legislatore.

Un'ulteriore area di intervento del disegno di legge riguarda l'efficientamento della riscossione. è un obiettivo che avrà una ricaduta raffica per il contribuente a partire dal superamento dell'attuale sistema dell'aggio di riscossione (dopo il monito pervenuto nel 2021 Dalla Corte costituzionale). la delega vuole perseguire un recupero di efficienza favorendo l'uso delle più evolute tecnologie e delle forme di interconnessione del patrimonio informativo con sistemi funzionali alla attività di riscossione (art. 2 del disegno di legge delega).

Le altre aree contenute nel disegno di legge delega e che qui non vengono trattate riguardano tra l’altro interventi sull'imposizione di redditi ai fini Irpef, la rimodulazione di alcune imposte indirette, inclusa l'iva e la revisione delle addizionali comunali e regionali.

Il tutto in un contesto di una “riforma” che non deve incidere sui saldi della finanza pubblica (art. 10 del disegno di legge delega). Il concetto di una riforma, forse, dovrebbe risiedere nella revisione organica e razionale dell’impianto normativo a parità di saldi. La riduzione dell'imposizione in generale non può che passare da provvedimenti che la politica deve elaborare con altri provvedimenti.

Siamo partiti dal PNRR per poi svolgere alcune brevi - e limitate - considerazioni su tre dei tanti aspetti che orienteranno i comportamenti soprattutto strategici degli operatori economici nell’immediato al fine di necessariamente poter cogliere le opportunità collegate all'attuazione del piano. In linea generale si è parlato di un ammodernamento attraverso una transizione digitale e una transizione un’economia circolare (green) qui declinata nei temi propri (i) della cyber security, (ii) della trasformazione digitale e (iii) della riforma fiscale.

Il tutto non può però prescindere da un “cambio di marcia” che è richiesto a ogni operatore per orientarsi a gestire questo cambiamento. Non può essere sottovalutata l'importanza del contributo della ricerca non più da considerare come un “centro di costo”, ma quale valore indispensabile per il rafforzamento e la realizzazione di modelli innovativi idonei a rafforzare le competenze e conseguentemente a favorire la transizione verso un'economia sempre più basato sulle conoscenze.

A realizzare linee di intervento che coprano l'intera filiera del processo di innovazione, di ricerca di base e di sviluppo tecnologico attraverso il trasferimento di conoscenze e competenze proprie di operatori qualificati.

I professionisti di Grant Thornton Italia sono consapevoli di quanto precede e colgono l'opportunità di questa sfida, ben consapevoli che le proprie competenze accresciute con l’impegno alla ricerca che ogni giorno è bagaglio professionale idoneo a offrire una vasta gamma di servizi integrati nell’ampia area aziendale per continuare la collaborazione con i clienti a partire dai temi esposti in questo numero di Top Hic.

Con la consapevolezza di essere consulenti dinamici in grado di offrire servizi professionali integrati non quali semplici esecutori materiali di incarichi, ma trustee provider consulenti globali, coinvolti nei processi di sviluppo che clienti, a loro volta, stanno studiando e sviluppando.