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Contratto di mantenimento a tutela dei patrimoni personali

Contratto di mantenimento vs rendita vitalizia

Tra gli strumenti contrattuali utili ad assicurare, da un lato le esigenze di protezione ed assistenza, dall’altro, in taluni casi, anche il c.d. passaggio generazionale, vi è sicuramente il contratto di mantenimento. Detta figura contrattuale, per certi versi assimilabile alla rendita vitalizia di cui all’art. 1872 del Codice civile, ha creato alcune incertezze interpretative in merito al corretto trattamento ai fini dell’imposta di registro e ai fini delle imposte dirette.

Più in particolare, secondo alcuni Uffici dell’Amministrazione finanziaria detta fattispecie dovrebbe essere trattata sulla base dell’art. 9 della Tariffa Allegata al D.P.R. n. 131/1986 nel caso in cui ad essere trasferiti siano titoli obbligazionari. Questa norma prevede in modo residuale l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale nella misura del 3% a tutti gli atti non espressamente regolamentati all’interno della Tariffa Allegata al D.P.R. n. 131/1986 aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

Questa interpretazione non coglie tuttavia la specificità del contratto di mantenimento. Infatti, come evidenziato dalla recentissima pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 19073/2017, il contratto di mantenimento può essere definito come il contratto con il quale una parte si obbliga, in corrispettivo (del trasferimento di un bene o) della cessione di un capitale, a fornire all’altra prestazioni alimentari o assistenziali per tutta la durata della vita (c.d. vitalizio improprio, o alimentare o di assistenza).

Negozio atipico

Il contratto di mantenimento va qualificato come negozio atipico, che è solo affine a quello di rendita vitalizia disciplinato dal Codice civile, presentando uno schema causale autonomo rispetto a quest’ultimo contratto, “in quanto, con esso, un soggetto incapace di provvedere ai propri bisogni essenziali ed esigenze di vita, ottiene in cambio della cessione di un bene o di un capitale, non la semplice dazione di denaro o di cose fungibili, bensì il diretto soddisfacimento, mediante l’attività personale della controparte, di esigenze di varia natura, concernenti vitto, alloggio, pulizia cure mediche e simili”.

In aggiunta, può dirsi che il contratto di mantenimento è connotato da un forte carattere di aleatorietà in relazione alle prestazioni variabili del vitaliziante e della causa in concreto perseguita dallo stesso contratto. Seguendo detta impostazione, allora, la disciplina applicabile ai fini dell’imposta di registro risulterebbe quella propria dei beni oggetto di trasferimento e nel caso di contratto di mantenimento che, ad esempio, preveda il trasferimento di titoli obbligazionari o di massa risulterebbe applicabile l’imposta di registro in misura fissa.

Da questa fattispecie parrebbe potersi desumere che ai fini dell’individuazione del corretto trattamento ai fini delle imposte indirette, è necessario esaminare in concreto che tipo di bene viene trasferito e lo specifico assetto negoziale che le parti intendono porre in essere.

Con riferimento, invece, al profilo delle imposte dirette il profilo maggiormente problematico ha riguardato la possibilità di determinare gli eventuali redditi, ed in particolare le plusvalenze, scaturenti in capo al cedente dal trasferimento dei beni, a fronte dell’assunzione degli obblighi di "facere" da parte del cessionario.

L'articolo [ 178 kb ] si propone di evidenziare le principali differenze tra la rendita vitalizia e il contratto di mantenimento e le ragioni per l’applicazione di un trattamento di maggiore favore per questa figura contrattuale. La scelta per l’applicazione della disciplina di favore risponde anche a precise esigenze di coerenza di carattere sistematico. Questo inquadramento sistematico può agevolare l’utilizzo più frequente di tale strumento contrattuale in tutti i casi in cui si sia in presenza di fattispecie che siano necessarie ad assicurare sia protezione al cedente/vitaliziato, sia il passaggio generazionale del bene al cessionario/vitaliziante.

Per ulteriori informazioni contattare Marco Pane e Alessandro Foderà.