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Tax Alert

Decreto fiscale: definizione agevolata violazioni e liti

Giulio Tedeschi Giulio Tedeschi

Il Decreto Legge n. 119/2018, che reca “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria” è stato convertito in L. 136/2018

Il D.L., introdotto lo scorso 24 ottobre 2018, ha introdotto diverse ipotesi che per regolarizzare violazioni fiscali (ma anche contributive), con risparmi in termini di sanzioni, interessi e, in alcuni casi, anche di imposta, mutevoli a seconda dello specifico strumento azionato dal contribuente. La Legge di conversione, in vigore dal 19 dicembre 2018, ha confermato, seppur con qualche modifica, quasi tutte le misure previste nel D.L.

P.V.C. (art. 1)

Sarà possibile regolarizzare tutte le contestazioni (non è consentita la regolarizzazione parziale) contenute nei P.V.C. consegnati entro il 24 ottobre 2018 mediante la presentazione di dichiarazioni integrative unitamente al versamento degli importi indicati nel P.V.C. a titolo di imposta (con stralcio di sanzioni ed interessi) entro il 31 maggio 2019.

Trattasi di strumento che si affianca e non sostituisce il c.d. ravvedimento al P.V.C., essendo con quest’ultimo sempre possibile regolarizzare solo alcune delle contestazioni contenute, ma col versamento, oltre dell’imposta, anche delle sanzioni (in misura ridotta ad 1/5) e degli interessi legali.

Carichi affidati all'agente della riscossione (artt. 3 e 5)

Viene prevista un’ulteriore riapertura della c.d. “rottamazione” per sanare gli importi affidati all’agente della riscossione - tra il 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 - per debiti relativi a qualsiasi imposta (e.g.: IRES, IVA, addizionali, canone RAI), ai contributi INPS, ai premi INAIL, alle risorse proprie dell'Unione europea e all’’Iva all’importazione.

In questo caso, fatte salve alcune fattispecie tassativamente previste dal Decreto, sarà consentito regolarizzare le violazioni pagando imposte ed interessi da ritardata iscrizione a ruolo (con stralcio di sanzioni ed interessi di mora) entro il 31 luglio 2019 (30 settembre per i soli debiti relativi alle risorse proprie dell'Unione europea e all’’Iva all’importazione).

È prevista la possibilità di dilazione del pagamento dovuto in un massimo di 18 rate. La presentazione della domanda di rottamazione determina il rilascio del D.U.R.C.

Controversie tributarie (art. 6)

È prevista poi la facoltà di definire le liti tributarie pendenti fino al giudizio in Cassazione.

L’agevolazione si applica ai ricorsi notificati alle controparti entro la data di entrata in vigore del Decreto e consentirà di definire il contenzioso tributario pagando, al massimo, la sola imposta (senza sanzioni e interessi), con alcune graduazioni.

Se, infatti, il contribuente è risultato soccombente nell’ultima pronuncia giudiziale resa, sarà dovuta l’intera imposta.

Se non è stata ancora resa alcuna pronuncia ed il ricorso risulti iscritto a ruolo alla data di entrata in vigore del Decreto, sarà possibile definire la lite con uno sconto del 10% dell’imposta accertata.

Se il contribuente è risultato vittorioso nel primo grado di giudizio, sarà concesso un ulteriore sconto pari al 60% dell’imposta.

Se il contribuente ha vinto nel secondo grado di giudizio, la causa potrà essere definita con uno sconto dell’85% sull’imposta, che può arrivare fino al 95% (se la causa era pendente in Cassazione al 19 dicembre 2018).

La domanda per aderire alla definizione delle liti ed di pagamento della prima o unica rata deve essere effettuato entro il 31 maggio 2019. E’ prevista la possibilità di dilazione del pagamento dovuto in un massimo di 20 rate.

Irregolarità formali (art. 9)

Tale articolo, in precedenza contenente “Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale” (non confermate in sede di conversione) introduce una sanatoria degli errori formali (ovvero quelli che non incidono sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi) commessi sino al 24 ottobre 2018.

Il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a 200 euro (in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e 2 marzo 2020) per le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta e con la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione.

Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o per formazione del giudicato) alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

 

Per ulteriori informazioni, contattate Giulio Tedeschi, Christian Siccardi e Alessandro Foderà.