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Regimi di favore per le persone fisiche

Gabriele Labombarda Gabriele Labombarda

L’Italia è conosciuta nel mondo per la sua storia millenaria, le sue tradizioni, la sua ricchezza culturale e artistica, la qualità dello stile di vita, l’accoglienza riservata dai suoi abitanti a chi si reca a visitarla.

Non altrettanto positiva, purtroppo, la nomea che il nostro Paese ha in termini di pressione fiscale.

Oggi, però, esistono alcuni regimi speciali che, al ricorrere di alcune condizioni, possono rendere la Penisola un competitiva anche da un punto di vista tributario.

Dal 2010, il nostro legislatore ha, infatti, previsto un regime di favore che prevedeva la detassazione parziale del reddito da lavoro dipendente o autonomo o d’impresa, nella misura diversa per uomini e donne, del 70% e dell’80%. Il regime aveva l’obiettivo di far tornare in Italia cittadini italiani e cittadini dell’Unione europea che avessero trascorso un certo periodo di tempo in Italia e si fossero poi trasferiti all’estero (cosiddetto “rientro dei cervelli”).

Il regime di favore è stato, poi, sostituito mediante l’introduzione di due regimi (cosiddetti regimi dei “contro esodati”) aventi il medesimo effetto sul reddito, ovverosia l’esenzione del 50% (fino al 31 dicembre 2016 era il 30%) del reddito di lavoro dipendente o autonomo o d’impresa.

Mediante l’introduzione dell’art. 16 del Decreto 147/2015, il legislatore ha ampliato l’ambito soggettivo di applicazione del regime, modificandone anche i requisiti.

Il fil rouge che lega i differenti regimi di favore è l’acquisizione della residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’art. 2 del TUIR, ed il suo mantenimento per un determinato periodo di tempo; in più, i regimi sono accomunati dal fatto di essere temporanei nel senso che le persone fisiche possono goderne per un certo numero di anni, scaduti i quali, la tassazione è applicata sul 100% del reddito da lavoro dipendente o autonomo percepito o sul 100% del reddito d’impresa.

Nel seguito analizziamo in breve i diversi regimi di favore, invitando gli interessati a contattarci per poter analizzare la propria situazione personale e nello specifico, comprendere se e quale dei diversi regimi di favore possa rendersi applicabile ai casi specifici.

Regime di favore per ricercatori e docenti

Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti, qualora siano rispettati i seguenti requisiti:

  • i redditi sono percepiti da docenti e dai ricercatori che siano in possesso di titolo di studio universitario o equiparato
  • i ricercatori o i docenti devono essere stati non occasionalmente residenti all’estero
  • i soggetti cui è rivolto il regime devono aver svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi
  • i medesimi tornato a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

È importante sottolineare che i requisiti previsti dalla norma devono essere tutti rispettati; di conseguenza, qualora anche solo uno di tali requisiti non sia integrato, il regime non potrebbe essere applicato.

L’istituto è stato reso permanente nel senso che tutti coloro che hanno i requisiti previsti dalla norma e che rientrano in Italia, in qualsiasi momento, possono beneficiare del regime di esenzione per 4 periodi d’imposta.

Regimi di favore per impatriati

Il legislatore ha declinato tale regime in due sotto regimi di favore che, come anticipato, hanno il medesimo effetto sul reddito, nel senso che il 50% di esso non viene tassato, ma i cui requisiti variano in funzione del comma dell’art. 16 cui si fa riferimento. La tabella seguente riepiloga quali sono i requisiti per l’uno e per l’altro regime, facendo riferimento ai commi dell’art. 16.

Requisiti richiesti dai due regimi

 

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