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Rideterminazione costo fiscale e affrancamento quote oicr

La Legge di Bilancio 2023 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate ex art. 5 della L. 448/2001, estendendo il suo ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione. In aggiunta, viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli e edificabili) ex art. 7 della L. 448/2001.

 

1. Applicazione della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

Per il 2023 sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2023, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per la rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che entro il 15 novembre 2023:

  • un professionista abilitato rediga ed asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
  • il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

Per quanto riguarda la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all'1.1.2023, il nuovo co. 1-bis dell'art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 ex art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.

Nuova aliquota del 16% per l'imposta sostitutiva

La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l'anno 2023 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota del 16%.

Si conferma la possibilità di eseguire il versamento dell'imposta in tre rate annuali di pari importo. In questo ultimo caso, entro il 15.11.2023 deve essere versata solo la prima rata per perfezionare l'opzione.

Le rate devono essere di pari importo e quelle successive alla prima:

  • scadranno, rispettivamente, il 15.11.2024 e il 15.11.2025;
  • dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, dal 15.11.2023.

 

2. Possibilità di affrancamento a favore delle quote di oicr e delle polizze vita

L’istituto, previsto nei commi da 112 a 114 dell’art. 1 della legge di bilancio 2023 permette (per la prima volta) agli investitori di affrancare il maggior valore delle quote relative ai fondi comuni di investimento, nonché quello delle polizze vita (ramo I e ramo V), di fatto sterilizzando ai fini fiscali la plusvalenza che verrebbe successivamente realizzata in sede di incasso del provento, in capo alle persone fisiche sottoscrittori dei fondi o titolari delle polizze citate.

Nello specifico, per i redditi indicati, la disposizione prevede la possibilità di versare un’imposta sostitutiva con aliquota al 14%, allineando il valore dell’investimento a quello di mercato ed evitando l’emergere di una plusvalenza ordinariamente tassabile con aliquota del 26%, che sarebbe data dalla differenza tra il valore attuale dell’investimento e il relativo costo di acquisto/sottoscrizione.


2.1 Affrancamento a favore delle quote di Oicr

Per gli OICR, la L. 197/2022 consente di considerare realizzati i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio attraverso l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 14%.

Esercizio dell'opzione

L'opzione in argomento deve essere resa entro il 30.6.2023 mediante apposita comunicazione all'intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto.

In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 dal contribuente che provvede al versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Quote e azioni di OICR che beneficiano dell'affrancamento

L'opzione per l'affrancamento dei redditi da OICR si applica “a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea”, possedute alla data del 31.12.2022, nonché alla data di esercizio dell'opzione (che deve essere resa entro il 30.6.2023).

Per espressa disposizione normativa, l'opzione per l'affrancamento dei redditi da OICR non può essere esercitata per i titoli detenuti in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l'opzione per il c.d. “risparmio gestito”, ex art. 7 del DLgs. 461/97.

2.2 Affrancamento delle polizze di assicurazione

In merito alle polizze di assicurazione, la L. 197/2022 consente di affrancare i redditi di cui all'art. 44 co. 1 lett. g-quater) del TUIR, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31.12.2022 e i premi versati, attraverso la corresponsione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%.

Polizze di assicurazione oggetto di affrancamento

La norma in commento si applica alle polizze vita che rientrano nei rami I (durata della vita umana) e V (contratti di capitalizzazione) secondo la classificazione di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 7.9.2005 n. 209 (codice delle assicurazioni private). Sono quindi esclusi i contratti di assicurazione sulla vita del ramo III (c.d. “unit linked”).

Esercizio dell'opzione e versamento dell'imposta sostitutiva

Il regime in argomento si attiva “su richiesta del contraente” e l'imposta sostitutiva deve essere versata dall'impresa di assicurazione entro il 16.9.2023.

Per espressa previsione normativa, i contratti di assicurazione per i quali è esercitata l'opzione in argomento non possono essere riscattati prima dell'1.1.2025. Inoltre, sono esclusi dall'applicazione del regime in esame i contratti di assicurazione la cui scadenza è prevista entro il 31.12.2024.

Coloro i quali intravvedessero proprie posizioni rilevanti con riferimento alle fattispecie descritte, potranno contattare lo studio professionale, e in particolare il socio di riferimento, per un più dettagliato inquadramento, in vista di possibili applicazioni della normativa.

I nostri professionisti rimangono a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o approfondimento dovesse essere necessario