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Registro Titolari effettivi DM 11 marzo 2022 n. 55

Disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva

 

Premessa

Il Decreto Ministeriale 11 marzo 2022 n. 55 ha dettato disposizioni in materia di comunicazione delle informazioni sui titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., di persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro di cui al DPR 361/2000, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini ai trust.

Le informazioni comunicate sulla base del presente decreto saranno conservate in apposite sezioni speciali del Registro Imprese.

Articoli 20 e 21 D.Lgs. 231/2007

Il D.Lgs. n. 125 del 4 Ottobre 2019 ha apportato delle modifiche al D.Lgs. 231/2007 (c.d. decreto antiriciclaggio) ed in particolare ha sostituito integralmente il Titolo II (Obblighi).

Per i fini che qui si analizzano, il Capo I (Obblighi di adeguata verifica) con gli articoli 20, 21 e 22 introduce sostanziali innovazioni riguardo la necessità di ottenere informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo. Tale necessità è considerata un elemento fondamentale per rintracciare criminali che potrebbero altrimenti occultare la propria identità dietro una struttura societaria e, quindi, utilizzare la società per finalità di riciclaggio di denaro e/o di finanziamento del terrorismo.

In particolare, l’articolo 20 stabilisce che il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincida con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.

Nel caso di una società di capitali, costituisce indicazione di proprietà diretta la partecipazione superiore al 25 per cento del capitale detenuta da una persona fisica, anche per il tramite di società controllate, di fiduciarie e per interposta persona. Nel caso in cui non sia possibile individuare in maniera univoca la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con chi esercita il controllo tramite la maggioranza dei voti in assemblea, tramite voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria o  tramite particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.

Nel caso di una persona giuridica privata, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi i fondatori, ove in vita, i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili, i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell’individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato o eventualmente delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi di quanto su esposto.

L’articolo 21 dispone che le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese di cui all’articolo 2188 Codice Civile e le persone giuridiche private diverse dalle imprese, tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al DPR 10 febbraio 2000 n. 361, comunichino le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione. L’omessa comunicazione è punita con una sanzione da 103 a 1.032 euro, secondo quanto previsto dall’articolo 2630 del codice civile.

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 11 Marzo 2022 n. 55

Per dare esecuzione a quanto disposto dall’articolo 21 del decreto antiriciclaggio, è stato approvato il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 11 Marzo 2022 n. 55 recentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2022, n. 121.

Tale regolamento al fine di “prevenire e contrastare l’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, detta disposizioni, da attuarsi con modalità esclusivamente telematiche”.

La comunicazione delle informazioni, della variazione e conferma dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva sono resi mediante autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000.

Per tutte le comunicazioni sarà utilizzato il modello di Comunicazione Unica di impresa.

La completa operatività è però subordinata ad una serie di decreti e provvedimenti che dovranno essere adottati nei mesi successivi, le cui tempistiche non paiono essere perentorie, bensì ordinatorie:

  • entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il gestore, per conto del titolare del trattamento (per titolare del trattamento si intende Camera di commercio territorialmente competente a ricevere le informazioni), predispone un disciplinare tecnico in materia di protezione dei dati personali;
  • entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, è emanato un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze con cui sono individuate e successivamente modificate e aggiornate le voci e gli importi dei diritti di segretarie per gli adempimenti previsti dal presente decreto;
  • sempre entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, con un decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico, saranno adottate le specifiche tecniche del formato elettronico della Comunicazione Unica con cui sarà data esecuzione al decreto in esame;
  • infine, sempre entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto in esame, e comunque successivamente ai decreti ed ai provvedimenti sopra elencati, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

Le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva saranno effettuate nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione di quest’ultimo decreto.

Accesso da parte dei soggetti obbligati

I soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto antiriciclaggio, previo accreditamento, accedono alla sezione autonoma ed alla sezione speciale del registro delle imprese, per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti concernenti l’adeguata verifica della clientela.

La richiesta di accreditamento è presentata dal soggetto obbligato alla Camera di commercio territorialmente competente e contiene:

  1. L’appartenenza del richiedente ad una o più delle categorie tra quelle previste dall’articolo 3 del decreto antiriciclaggio;
  2. I propri dati identificativi, compreso l’indirizzo di posta elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel caso di persona giuridica;
  3. L’indicazione dell’autorità di vigilanza competente o dell’organismo di autoregolamentazione e, se del caso, delle amministrazioni e degli organismi interessati;
  4. La finalità dell’utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela.

L’accreditamento consente l’accesso per due anni, decorrenti dal primo accreditamento o da quella del rinnovo espresso dello stesso. Le eventuali modifiche dello status di soggetto obbligato o la sua cessazione sono comunicati entro dieci giorni.

Una volta accreditato, il soggetto obbligato, ferma restando la responsabilità per il rispetto della finalità della consultazione, può indicare delegati all’accesso incardinati nella propria organizzazione.

Accesso da parte delle autorità

L’accesso è consentito:

  1. al Ministero dell’economia e delle finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;
  2. alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
  3. all'autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
  4. alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Per quanto riguarda le informazioni relative alla titolarità effettiva dei trust l’accesso è consentito:

  1. al Ministero dell’economia e delle finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, senza alcuna restrizione;
  2. all'autorità giudiziaria nell'esercizio delle rispettive attribuzioni istituzionali, previste dall'ordinamento vigente;
  3. alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Le modalità tecniche e operative dell’accesso sono disciplinate con apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorità con Unioncamere e il gestore.

Accesso da parte di altri soggetti

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private, presenti nella sezione autonoma del registro delle imprese, sono accessibili al pubblico a richiesta e senza limitazioni, ad eccezione del caso in cui nella comunicazione, il soggetto obbligato abbia richiesto espressamente la segretezza di tali dati in quanto si verificano le circostanze eccezionali di cui all’art. 21 comma 2 lett. f) del decreto antiriciclaggio.

In circostanze eccezionali, infatti, l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l’accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d’età.

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti affini al trust tenuti all’iscrizione nella sezione speciale, sono resi disponibili a qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi, che sia legittimata all’accesso sulla base dell’art. 21 comma 4 lett. d-bis) del decreto antiriciclaggio, ovvero quando “la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale.

L'interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata”.

In circostanze eccezionali, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti affini al trust tenuti all’iscrizione nella sezione speciale può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze.