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Credito d’imposta per sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione

L’Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della Circolare n. 20/E ed il Provvedimento del 10 luglio 2020, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla fruibilità del Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, di cui all’art. 125 del D.L. n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio.

L’Agenzia oltre a chiarire l’ambito soggettivo e oggettivo e le modalità ed i termini di utilizzo del credito, ha fornito importanti indicazioni circa le diverse opzioni di utilizzabilità del credito nonché le procedure da espletare al fine di una corretta fruibilità del credito stesso.

Ambito soggettivo

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione è accessibile ai soggetti che svolgono attività di impresa (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), arte o professione, indipendentemente dalle modalità e della natura dell’attività esercitata.

Non essendovi prevista alcuna preclusione da parte della normativa primaria, possono inoltre rientrare nell’ambito di applicabilità del credito tutti quei soggetti che procedono ad una determinazione forfettaria del reddito (e.g. regime di vantaggio / forfettario) e gli imprenditori e le imprese agricole indipendentemente dal regime applicato (i.e. catastale o impresa).

Rientrano inoltre tra i possibili fruitori di tale credito: le associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo.


Ambito oggettivo

Il credito è riconosciuto a fronte del sostenimento delle seguenti spese:

  • sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • prodotti detergenti e disinfettanti;
  • dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

La Circolare n.20 ha inoltre chiarito che non essendoci alcun tipo di riferimento normativo all’ “acquisto”, l’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, purché vengano rispettate le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti e ciò venga documentato.

In tal caso la spesa agevolabile può essere determinata:

  • dalle spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati,
  • e moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all’azienda).Viene precisato inoltre che le spese effettuate per l’acquisto dei dispositivi di protezione beneficiano del credito d’imposta in questione solo in presenza di una documentazione che ne attesti la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea.


Misura del credito

Il credito d’imposta è stato fissato nella misura del 60% delle spese sostenute in tutto il 2020 (da gennaio a dicembre) entro l’importo massimo – come credito spettante – di Euro 60.000 (massimo spese agevolabili Euro 100.000).

L’art 125 del D.L. Rilancio, oltre a determinare la quantificazione del credito, ha introdotto un limite massimo di spessa pubblica – 200 milioni di Euro – da destinare al finanziamento di tale incentivo.

Pertanto, la misura teorica del credito (calcolata così supra) dovrà poi essere confrontata con la misura effettiva del credito spettante che verrà messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate entro l’11 settembre 2020. Difatti, l’accesso al credito è subordinato alla trasmissione di una specifica Comunicazione (vedi sezione successiva).

Il calcolo del credito spettante dovrà far riferimento agli importi delle spese al netto dell’IVA (escludendo i casi in cui l’indetraibilità determini un maggior costo).

Modalità di fruizione del credito e possibili utilizzi

I soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d’imposta devono:

  1. comunicare all’Agenzia delle entrate mediante il modello Comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente fino al 31 dicembre 2020;
  2. la Comunicazione può essere inviata dal contribuente o tramite intermediario ma esclusivamente con modalità telematiche mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate o i canali telematici della stessa;
  3. entro 5 giorni dalla presentazione della Comunicazione viene messa a disposizione una ricevuta nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con le relative motivazioni.

La Comunicazione può essere inviata nel periodo di tempo che va dal 20 luglio al 7 settembre 2020 durante il quale sarà possibile inviare una nuova Comunicazione che sostituisca integralmente quelle precedentemente trasmesse o presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta nelle stesse modalità con cui era stato richiesto.

Il credito d’imposta potrà essere:

  • utilizzato in compensazione nel modello F24;
  • utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • ceduto, entro il 31 dicembre 2021, anche parzialmente, ad un terzo compresi istituti di credito.

Il credito in parola non è soggetto ai limiti di utilizzo da quadro RU (i.e. Euro 250.000) né ai limiti generali di compensazione (Euro 700.000 e, limitatamente al 2020, Euro 1.000.000).

Il credito spettante e gli utilizzi dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi (quadro RU).

L’eventuale credito residuo potrà essere riportato nei periodi d’imposta successivi, ma, in assenza di una espressa indicazione nell’art. 125 del DL 34/2020, non potrà essere richiesto a rimborso.

Il credito d’imposta di cui all’art. 125 non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES e IRAP.


Cessione del Credito

Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto possono cedere il credito ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, nei limiti dell’importo fruibile.

La comunicazione della cessione del credito è effettuata dal soggetto cedente in via telematica a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui viene resa nota l’effettiva misura del credito d’imposta di cui ogni beneficiario può usufruire.

Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito mediante le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e potrà utilizzare il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata comunicata la cessione o in compensazione ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 241/1997, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione.

Il cessionario, una volta accettato il credito, per l’eventuale quota di credito non utilizzata non potrà:

  • utilizzare il credito ceduto negli anni successivi al periodo d’imposta in cui è stata comunicata la cessione;
  • chiederne il rimborso;
  • cedere a sua volta il credito.

In alternativa all’utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti.

 

I nostri professionisti rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione