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Assegnazione agevolata ai soci - Legge di bilancio 2023

La Legge di bilancio 2023, art. 1 commi da 100 a 105, ha introdotto alcune agevolazioni fiscali per:

  • l’assegnazione e la cessione ai soci di beni immobili e di beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati nell’esercizio dell’impresa, nonché per
  • la trasformazione da società commerciale in società semplice.  

Le agevolazioni consistono nella possibilità di applicare un’imposta sostitutiva (in luogo delle imposte sui redditi e IRAP) sulle plusvalenze delle società e sulle riserve in sospensione di imposta annullate, nella possibilità di utilizzare il valore catastale degli immobili, in luogo del valore normale, per la determinazione delle suddette plusvalenze, nella riduzione al 50% delle aliquote dell’imposta di registro proporzionale, nonché nell’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

Di seguito si riportano brevi commenti su quanto previsto dalla Legge di Bilancio (Art. 1) su tale tema.

 

Comma 100 – Requisiti soggettivi e oggettivi

Sono ammesse alle agevolazioni fiscali in commento le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci:2-ass

  • beni immobili (terreni e fabbricati), ad eccezione dei beni immobili strumentali per destinazione;
  • beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali nell’attività d’impresa.

Sono altresì ammesse alle agevolazioni le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni (tipicamente, quindi, società immobiliari di gestione) e che, entro il 30 settembre 2023, si trasformano in società semplici.

Le agevolazioni fiscali sono concesse alla condizione che:

  • i soci siano iscritti a libro soci al 30 settembre 2022 (ove il libro soci sia previsto); oppure
  • i soci vengano iscritti a libro soci (ove previsto) entro il 31 gennaio 2023 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.

La disposizione vuole evitare che soggetti prima estranei alla compagine sociale vi possano entrare in prossimità dell'atto di assegnazione o di cessione, beneficiando così delle agevolazioni.

 

Commi 101-104 – Imposta sostitutiva e altre agevolazioni

I vantaggi fiscali previsti dalla Legge di Bilancio consistono:

  1. nella possibilità di applicare un’imposta sostitutiva pari all’8% (in luogo di imposte sui redditi IRPEF/IRES ed IRAP) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati/ceduti ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione; l’imposta sostitutiva è invece pari al 10,5% nel caso di società non operative per almeno due dei tre esercizi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione/cessazione/trasformazione;
  2. nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate in commento (agevolazione che non riguarda, tuttavia, i casi di cessione agevolata, in quanto non vi è alcuna riserva di Patrimonio netto ridotta per effetto della vendita del bene, bensì un corrispettivo);
  3. nella possibilità di scegliere se, ai fini della determinazione della plusvalenza che è la base imponibile dell’imposta sostitutiva, si intende fare riferimento al valore normale oppure al “valore catastale”, da contrapporre al costo fiscalmente riconosciuto del bene;
  4. nella riduzione al 50% delle aliquote dell’imposta di registro e nell’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali.

Nella tabella che segue si riassumono le differenze tra regime ordinario e regime agevolato per quanto riguarda la determinazione delle plusvalenze (base imponibile dell’imposta sostitutiva).

2_assegnazione agevolata tabella.png


Comma 103 – Costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote in caso di trasformazione

La Legge di bilancio precisa che in caso di trasformazione il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.

In questo modo, i maggiori valori insiti nei beni esistenti nel patrimonio della società trasformata, tassati con l'imposta sostitutiva dell'8% o del 10,5%, non verranno assoggettati a tassazione nel momento in cui i soci cederanno le partecipazioni nella società semplice.

 

Comma 105 – termini di versamento delle imposte

L’imposta sostitutiva deve essere versata:

  • per il 60% dell’ammontare entro il 30 settembre 2023;
  • per il restante 40% dell’ammontare entro il 30 novembre 2023.

Coloro i quali intravvedessero proprie posizioni rilevanti con riferimento alle fattispecie descritte, potranno contattare lo studio professionale, e in particolare il socio di riferimento, per un più dettagliato inquadramento, in vista di possibili applicazioni della normativa.

I nostri professionisti rimangono a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o approfondimento dovesse essere necessario.