La pianificazione successoria al di là della leva fiscale
a cura di Carlo Giuseppe Saronni
Il trasferimento in un nuovo Paese (ossia la relocation) non rappresenta un mero cambio di residenza fisica, ma un vero e proprio “riposizionamento” del proprio ecosistema globale. Sebbene l’Italia sia una meta d’elezione sempre più interessante per elementi quali il life style, il made in Italy, il favorevole posizionamento logistico in Europa, ma anche per i regimi fiscali agevolati e per la favorevole normativa fiscale in tema di imposta di successione e donazione, un approccio alla sola variabile impositiva diretta, senza considerare gli effetti civilistici in termini di accordi pre-matrimoniali, unioni non tutelate dalla legge e diritto successorio, costituisce un esercizio parziale e, allo stesso tempo, rischioso per l’individuo e il suo patrimonio.
Facilità di interconnessione, interessi distribuiti in più giurisdizioni, cittadinanze molteplici e membri della famiglia dislocati in giurisdizioni differenti rendono imprescindibile una valutazione unitaria e omnicomprensiva di una relocation che abbracci il destino dei patrimoni in ottica transnazionale.
L’aspetto successorio riveste un elemento fondamentale da valutare sia in caso di relocation inbound (ossia dall’estero verso l’Italia) che in caso di relocation outbound (ossia dall’Italia verso l’estero), pertanto, in questa sede, esploreremo come il diritto successorio diventi l’ago della bilancia per garantire la stabilità intergenerazionale del patrimonio, evidenziando la necessità di coordinare la legge dello Stato di provenienza con quella dello Stato di destinazione per evitare paralisi gestionali, conflitti normativi e/o il disconoscimento – parziale o totale – delle proprie volontà testamentarie dovute al mancato coordinamento delle normative in essere nelle giurisdizioni coinvolte.

La successione internazionale
a cura di Carlotta Benedet con il contributo di Carlo Giuseppe Saronni

Perché un individuo che si trasferisce in Italia dovrebbe preoccuparsi del diritto successorio italiano se la sua ricchezza è prevalentemente detenuta all’estero?
Nelle successioni internazionali, la collocazione fisica dei beni (siano essi immobili a Londra o conti correnti a Singapore) è solo un pezzo del puzzle; ciò che conta è il luogo di residenza abituale della persona. Il Regolamento UE 650/2012 ha, infatti, affermato a livello dell’Unione europea il principio dell’unitarietà della successione: l’intera eredità è regolata da un’unica legge che, in via generale, è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento del decesso. Questo significa che se un individuo sceglie l’Italia come sua dimora abituale, la legge italiana “attrarrà” sotto la sua competenza anche gli asset esteri, indipendentemente dalla cittadinanza del soggetto. Tuttavia, il regolamento offre una via d’uscita fondamentale: la possibilità di scegliere espressamente di applicare alla propria successione la legge dello Stato di cittadinanza. Tale scelta, se ben coordinata, permette di mantenere la continuità con l’ordinamento d’origine, evitando che la successione cada sotto una legge imprevista e/o che limiti, anche parzialmente, le proprie volontà testamentarie.
Qual è il rischio maggiore nel passaggio da un ordinamento anglosassone a quello italiano?
Il rischio risiede nel profondo divario culturale e normativo tra i due sistemi. Nei sistemi anglosassoni prevale il principio della testamentary freedom: l’individuo è sovrano e può disporre dei propri beni senza l’obbligo di riservare quote ai congiunti. Al contrario, l’Italia tutela in modo incisivo i familiari stretti attraverso la “quota di legittima”. In assenza di coordinamento, un HNWI con residenza abituale in Italia ma abituato a una libertà dispositiva assoluta nel proprio Paesi di provenienza, rischia che le proprie volontà siano ridimensionate o annullate dell’azione dei legittimari riservata dalla normativa successoria italiana. La vera criticità non è, dunque, la differenza tra i sistemi, ma il mancato raccordo preventivo tra di essi. Senza una visione integrata che armonizzi le disposizioni testamentarie estere con i vincoli della Civil Law italiana, il patrimonio globale può essere esposto a lunghi e onerosi contenziosi che possono compromettere la strategia di protezione patrimoniale impostata in precedenza.
La residenza fiscale coincide sempre con la legge applicabile alla successione?
La risposta è negativa e l’argomento in oggetto costituisce uno dei malintesi più pericolosi per chi si trasferisce in Italia. Il fisco e il diritto successorio seguono logiche e presupposti applicativi differenti. La residenza fiscale è basata su elementi fattuali e criteri oggettivi che devono sussistere per più di 183 giorni nel periodo d’imposta, mentre per il diritto successorio rileva il luogo in cui il defunto aveva fissato l’ultimo domicilio, ossia il centro principale dei propri interessi, così come stabilito dal Codice Civile. Così, un soggetto potrebbe essere fiscalmente residente in Italia ai fini delle imposte sui redditi perché sussistono i requisiti di cui al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (“TUIR”), ma essere considerato domiciliato in uno Stato estero ai fini del diritto successorio. Inoltre, mentre la legge fiscale è “subita” dal contribuente senza possibilità di deroga, la legge successoria può essere scelta liberamente, purché ne ricorrano i presupposti di cittadinanza. Questa asimmetria richiede una regia unitaria per evitare che le scelte fiscali entrino in rotta di collisione con la pianificazione ereditaria.
Come si coordinano i trust retti da una legge estera con il diritto successorio italiano?
Il trust è uno strumento straordinario e “polimorfo” che, sebbene retto da leggi estere, deve confrontarsi con l’ordine pubblico italiano. La giurisprudenza consolidata ritiene che l’apporto di beni in trust a favore di beneficiari integri una liberalità, qualificabile come donazione indiretta. Di conseguenza, questi apporti devono essere conteggiati ai fini successori per verificare se hanno leso le quote riservate ai legittimari. Un trust istituito sotto legge estera, che prevede ampia libertà nel beneficiare terzi a discapito dei figli, può essere messo in discussione in Italia se eccede la quota disponibile. Il coordinamento è, dunque, essenziale: non si tratta di smantellare il trust, ma di monitorarlo affinché la sua struttura sia compatibile con i limiti del diritto civile italiano, garantendo che l’effetto di segregazione patrimoniale regga all’eventuale assalto degli eredi necessari.
Qual è il primo passo per un coordinamento internazionale efficace?
Il primo passo per un soggetto con interessi cross border è rappresentato dall’adozione di un metodo. La complessità dei patrimoni distribuiti in più giurisdizioni richiede una visione che superi l’approccio frammentato, il quale può esporre a incoerenze e duplicazioni. È essenziale affidarsi a una struttura professionale che offra una regia unitaria, capace di far dialogare il diritto successorio nazionale e internazionale con la pianificazione fiscale, il diritto societario e i profili di compliance internazionale. Solo verificando preventivamente la compatibilità di ogni scelta testamentaria nei diversi ordinamenti coinvolti è possibile garantire la stabilità del disegno patrimoniale nel tempo. L’obiettivo finale non è solo l’efficienza nel presente, ma la garanzia ella tutela e del rispetto dei propri desiderata, la prevenzione di conflitti futuri e la trasmissione alle generazioni successive di un patrimonio solido e sostenibile.
Case study
a cura di Gianluca Floriddia

Il caso del cittadino statunitense trasferitosi in Italia
SCENARIO
Un cittadino statunitense, originario dello Stato di New York, decide di trasferire la propria residenza abituale in Toscana. Il suo patrimonio è composto da investimenti finanziari negli USA, partecipazioni societarie in Italia e proprietà immobiliari in entrambi i Paesi. Nel suo testamento, redatto secondo le forme previste dalla legislazione vigente nello Stato di New York, egli dispone che la maggior parte del suo patrimonio sia devoluto a un trust con finalità filantropiche, escludendo il coniuge e i due figli residenti in Italia.
Ai sensi del Regolamento UE 650/2012, in assenza di diverse
indicazioni, la successione del cittadino statunitense sarebbe regolata
dalla legge della sua residenza abituale (e, dunque, da quella
italiana). Il medesimo risultato si otterrebbe anche applicando le
norme di diritto internazionale privato poiché la competenza dell’Italia
verrebbe valorizzata sia per i beni mobili (legge del domicilio), sia per i
beni immobili (luogo in cui essi si trovano).
Il coniuge e i figli potrebbero reclamare la “quota di legittima”, così stravolgendo la volontà del de cuius; le partecipazioni societarie in Italia, ad esempio, dovrebbero essere liquidate o frazionate per soddisfare le quote di legittima, compromettendo la governance aziendale.
Onde evitare il sopraesposto rischio e preservare le volontà del testatore, quest’ultimo – facendo leva sull’art. 22 del Regolamento UE 650/2012, può inserire nel proprio testamento la clausola di scelta della legge dello Stato di New York (e ciò sebbene la stessa sia emanata da uno Stato diverso da quelli membri dell’UE) per regolare l’intera successione, così rendendo le norme italiane sulla legittima inapplicabili (salvo rarissime eccezioni di ordine pubblico). In tal modo, la volontà del cittadino statunitense è pienamente salvaguardata, unitamente alla propria libertà testamentaria.


Il caso del cittadino italiano trasferitosi negli Emirati Arabi Uniti
SCENARIO
Un cittadino italiano, non sposato e senza figli, si trasferisce in EAU, ma non è di religione mussulmana. Possiede asset immobiliari sia in Italia che in EAU, investimenti finanziari e partecipazioni societarie in EAU. Prima di trasferirsi in EAU ha redatto un testamento in Italia avente ad oggetto il suo intero patrimonio.
Senza un coordinamento delle sue disposizioni testamentarie italiane con la normativa prevista in EAU, i beni presenti in EAU sono soggetti alla normativa successoria locale (Shari’a).
Rischio di “congelamento” degli asset da parte della “Shari’a Court” in attesa del rilascio di uno specifico certificato successorio (tempi non predeterminabili anticipatamente) e rischio di disconoscimento delle volontà testamentarie del de cuius con conseguente assegnazione dei beni a discrezione della Corte.
Predisposizione di un testamento in loco col quale eleggere la legge italiana quale legge che regoli la successione del de cuius e con il quale definire l’assegnazione dei beni (mobili e immobili) presenti in EAU.

Glossario
Regolamento UE 650/2012
La normativa di riferimento che disciplina le successioni internazionali nella maggior parte degli Stati membri, fatta eccezione per Irlanda e Danimarca. La sua applicazione è estesa a chiunque risieda in uno Stato UE, indipendentemente della cittadinanza posseduta.
Residenza abituale
Rappresenta il criterio di collegamento principale per individuare la legge applicabile alla successione. A differenza della residenza fiscale, non si fonda su elementi fattuali e criteri oggettivi che devono sussistere per un determinato periodo di tempo (i 183 giorni), ma identifica il centro effettivo degli interessi di vita e dei legami sostanziali del soggetto.
Unitarietà della successione
Principio cardine secondo cui l’intera eredità è regolata da un’unica legge, a prescindere dalla natura o dalla localizzazione geografica dei beni.
Professio iuris (scelta della legge)
Facoltà concessa al disponente di dichiarare espressamente, nel proprio testamento, di voler regolare la propria successione secondo la legge dello Stato di cui possiede la cittadinanza al momento della scelta o della morte. È lo strumento primario per evitare conflitti di legge e di giurisdizione.
Quota di legittima
Istituto tipico dei sistemi di civil law che riserva una porzione del patrimonio a determinati congiunti (coniuge, figli, ascendenti, etc…). Tale tutela opera indipendentemente dalle volontà espresse nel testamento e può limitare l’autonomia dispositiva del de cuius.

