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Legge di Bilancio 2026: novità fiscali, criticità e impatti operativi 

I nostri esperti offrono una panoramica delle principali novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2026. La manovra conferma l’attenzione alla riduzione della pressione fiscale, al sostegno dei redditi medio-bassi e delle famiglie, e alla gestione oculata della spesa pubblica.
Tra gli interventi di rilievo spiccano: la rimodulazione del regime di esenzione per dividendi e plusvalenze, l’innalzamento dell’imposta sostitutiva sulle partecipazioni dal 18% al 21% e la ritenuta d’acconto dell’1% su pagamenti verso soggetti non profilati.
Tra le altre modifiche di rilievo si segnalano il raddoppio della Tobin Tax, le modifiche sugli affitti brevi e sullatassazione dellecriptovalute, l’incremento della flat tax per nuovi residenti, nonché le misure di favore per gli intermediari finanziari e le definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione. Al fine di incentivare la modernizzazione tecnologica e digitale delle imprese,sul fronte degli investimenti vengono inoltre rafforzate le agevolazioni Industria 4.0, i crediti d’imposta per le ZES e la Legge Sabatini. 

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Parere dell'esperto

Dividendi, Tobin Tax e Industria 4.0: cosa cambia nel 2026 

a cura di Leonardo Fortunato - Director

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Un giudizio complessivo sulle novità fiscali apportate dalla Manovra per il 2026

L’intervento sulle finanze pubbliche, derivante dall’approvazione della Legge di Bilancio 2026 di fine dicembre 2025, rappresenta sicuramente una manovra economica improntata alla prudenza e alla stabilità dei saldi di spesa, così come testimonia tra l’altro la size sottesa alle diverse misure adottate (circa 22 miliardi).

Al di là della natura degli interventi e il loro ambito di applicazione (che come sempre vedono tra le principali aree: la riduzione della pressione fiscale, il sostegno ai redditi più bassi e alle famiglie, nonché la gestione della spesa sanitaria e gli interventi in materia di lavoro), ciò che ha destato maggiore perplessità sono state le incertezze inerenti talune delle misure adottate (si pensi a titolo di esempio alla rimodulazione del regime dell’esenzione per dividendi e plusvalenze), perdurate fino all’ approvazione del testo definitivo e  alla loro entrata in vigore. . 

Qual è la novità di maggior rilievo sotto un profilo fiscale? 

Sicuramente tra gli interventi da menzionare vi è la riduzione dell’ambito di applicazione del regime di esenzione per i dividendi e le plusvalenze (e più nello specifico alle modifiche di cui agli artt. 87 e 89 del TUIR). Con tale intervento, di fatti, il legislatore ha posto ulteriori limiti (seppur mitigati durante l’iter di approvazione alla possibile applicazione delle norme di favore di cui sopra, ancorando l’esclusione da una parte (quella per i dividendi) e l’esenzione dall’altra (in tema di plusvalenze) a determinati requisiti quantitativi in talune circostanze anche di non poco conto (i.e., partecipazione al capitale non inferiore al 5% o, alternativamente, con un costo fiscale non inferiore a euro 500.000). Il riferimento ovviamente è ai casi delle “piccole” holding di gestione patrimoniale.

Da menzionare, inoltre, l’intervento volto a prevedere una ritenuta d’acconto dell’1%, opera volontà dell’Agenzia delle entrate su tutti i pagamenti effettuati verso soggetti economici non “profilati” Tale misura, benché (fortunatamente) non di immediata operatività, conferma sicuramente la volontà del Legislatore di spingere sempre di più verso un preventivo confronto con il contribuente al fine di ridurre il rischio di evasione fiscale e per affinare maggiormente la pianificazione delle entrate finanziare.         

Un cambiamento da menzionare per i redditi delle persone fisiche? 

In tale ambito, oltre a prevedere delle ricalibrature su redditi da lavoro (volte essenzialmente a ridurre la pressione fiscale), è da menzionare sicuramente l’intervento sotteso all’aumento dell’imposta sostitutiva, utile alla rideterminazione del valore fiscale delle quote e delle partecipazioni (detenute da persone fisiche), dal 18% all 21%.

Negli ultimi 25 anni, la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni è sempre stata una misura di stimolo per la circolarizzazione delle partecipazioni e di tutto ciò che ne deriva. Difatti, la previsione di un’aliquota sostitutiva, storicamente sempre molto inferiore all’ordinaria imposizione in caso di capital gain (da ultimo il 26%), favoriva genuinamente una pianificazione finanziaria e di imprese di non poco conto.

Oggi, l’aver quasi parificato le aliquote (sostitutiva vs ordinaria) sicuramente riduce l’appeal della misura, seppur in talune circostanze il risparmio rimane (anche se, ceteris paribus notevolmente inferiore rispetto alle precedenti edizioni. Basti ricordare che nelle sue fasi iniziali l’aliquota era al 4%). Sicuramente, ciò che è da evidenziare è che il quasi allineamento delle aliquote impone ancora di più il calcolo della convenienza circa i due regime applicabili (rideterminazione dell’intero costo “corrente” fiscale vs calcolo “classico” della possibile plusvalenza).      

Quali altri cambiamenti da ricordare?

Come anticipato, la manovra è stata sicuramente “conservativa” tenuto conto della volontà di mantenere stabilità nella spesa pubblica. Tuttavia, la Legge di Bilancio per il 2026 ha previsto alcune misure in ambito fiscale, oltre a quelle già menzionate, che meritano un’attenzione particolare.
Tra queste è opportuno ricordare: il raddoppio delle aliquote previste per la Tobin Tax, le modifiche in materia di affitti di brevi, l’incremento della flat tax per i nuovi residenti, le disposizioni in materia di tassazione delle criptovalute, la reintroduzione del regime di assegnazioni agevolate dei beni ai soci, l’introduzione del contributo per le spedizioni di modico valore, il “nuovo” differimento per la plastic tax e la sugar tax, tutti gli interventi per il comparto degli intermediari finanziari (dalla misura agevolativa circa l’assoggettabilità a tassazione ai fini IRAP dei dividendi fino all’inasprimento su più fronti della pressione fiscale sotto un profilo reddituale), la nuova edizione di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione e l’inasprimento dei limiti per ciò che concerne le indebite compensazioni.

Particolare attenzione infine, come sempre, deve essere riservata ai termini di decorrenza di tali misure, infatti, la Legge di Bilancio prevede una propria entrata in vigore “generalizzata” dal primo gennaio 2026 ma alcune delle misure prevedono deroghe temporali specifiche: basti pensare, a titolo di esempio, all’introduzione della menzionata ritenuta dell’1% la cui applicazione a regime è prevista a far data dal primo gennaio 2029 (mentre viene prevista una ritenuta ridotta nella misura dello 0,5% limitatamente al periodo di imposta 2028).

Sono state previste agevolazioni in materia di investimenti per le imprese? 

In tale contesto, va menzionato preliminarmente l’ampliamento dei fondi a disposizione per la c.d. Legge Sabatini e le modifiche concernenti i crediti d’imposta per le ZES. Inoltre, deve essere ricordata anche la reintroduzione con modifiche della disciplina della maggiorazione dell’ammortamento, ai fini IRES e IRPEF, per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”, effettuati dalle imprese dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Tale ultima misura, pur introducendo alcune novità rispetto alle edizioni precedenti, pone sempre come leva agevolativa – volta a stimolare gli investimenti delle imprese – un ritorno in termini di minor imposte sui redditi (IRES, IRAP) mediante il meccanismo di calcolo di extra-ammortamenti. Benché quindi non sia una misura di incentivo diretto (i.e., contributo finanziario), l’agevolazione dovrebbe comunque riscontrare un certo “appeal” in termini di utilizzo e di applicazione da parte del mondo imprenditoriale anche sulla scorta di quanto accaduto nelle precedenti edizioni.

Approfondimento

Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali 

a cura di Gianluca Lacidogna - Senior Manager

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Contesto normativo e ambito soggettivo

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), ha reintrodotto, con molteplici modifiche, la disciplina della maggiorazione dell’ammortamento, ai fini IRES e IRPEF, per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”, effettuati dalle imprese dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

La ratio dell’intervento è duplice:

  • rafforzare la competitività delle imprese attraverso investimenti in beni tecnologicamente avanzati e interconnessi;
  • modificare il sistema degli incentivi, passando da un credito d’imposta (di fatto con benefici anche per quelle entità in perdita) ad una maggiorazione della base ammortizzabile (maggiormente premiale per quelle entità con una base imponibile delle imposte dirette positiva) tramite variazione in diminuzione extracontabile.

Tale agevolazione è stata per la prima volta introdotta dall’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 232 del 2016 per investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese effettuati entro il 31 dicembre 2017 ovvero entro il 30 settembre 2018, in caso di ordine accettato dal venditore e di pagamento degli acconti, nella misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, entro il 31 dicembre 2017; misura poi prorogata per altri due anni, quindi fino al 31 dicembre 2019.

Il funzionamento, se pur con alcune novità rispetto alle precedenti edizioni, rimane sostanzialmente invariato, ossia ai titolari di reddito di impresa viene riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) una maggiorazione del costo di acquisto di beni strumentali nuovi da considerare nella determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili, limitatamente agli investimenti che soddisfano alcune condizioni che elencheremo più avanti.

Un' ulteriore analogia con le precedenti edizioni è rappresentata dal vincolo secondo cui gli investimenti devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato. Tale requisito si applica anche alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri che, pur potendo accedere all’agevolazione, sono tenute a indirizzare i propri investimenti verso strutture ubicate nel territorio nazionale.

Una importante novità riguardo il requisito soggettivo si ritrova nella disposizione che stabilisce che, in ogni caso, per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza dell’agevolazione è subordinata sia al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore che al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori

È previsto che sono, invece, escluse dall’agevolazione le imprese che si trovano nelle seguenti situazioni:

  1. liquidazione volontaria;
  2. fallimento;
  3. liquidazione coatta amministrativa;
  4. concordato preventivo senza continuità aziendale;
  5. sottoposta ad altra procedura concorsuale prevista dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza o da altre leggi speciali;
  6. che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni precedentemente menzionate e, da ultimo;
  7. imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. 231/2001.

In sintesi, l’ambito soggettivo dell’iperammortamento 2026 è molto inclusivo, ma allo stesso tempo rigoroso. Include praticamente tutte le imprese che operano sul territorio nazionale, purché pienamente in regola sotto il profilo amministrativo, contributivo e della sicurezza, e purché non rientrino in situazioni di crisi o in regimi fiscali incompatibili con l’ammortamento.

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Durata e finestra temporale dell’incentivo

Per poter beneficiare della misura in analisi, i soggetti interessati devono porre in essere gli investimenti all’interno di un arco temporale che va dal 1° gennaio 2026 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio) al 30 settembre 2028.

Gli investimenti devono essere considerati effettuati se rispettano i requisiti di cui all’art. 109 del TUIR e, a differenza della precedente edizione e comunque di altre leggi agevolative di tenore simile, questa volta non è stato riproposto il meccanismo di “prenotazione” che consentiva la effettuazione dell’investimento anche oltre la data limite imposta dalla legge a condizione che entro tale limite, il contribuente avesse versato un determinato ammontare in acconto.

In altre parole, la data del 30 settembre 2028 è perentoria e l’investimento deve essere completato, installato ed interconnesso entro tale data.

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Misure della maggiorazione e funzionamento

Il legislatore ha introdotto un meccanismo premiale in progressione inversa rispetto all’ammontare dell’investimento. Egli ha, infatti, optato per individuare tre fasce di investimento, assegnando a ciascuna di esse una percentuale di iperammortamento decrescente al crescere dell’investimento effettuato, secondo la tabella esposta di seguito.

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Perimetro oggettivo: beni materiali e immateriali ammissibili

Il comma 429, lettere a) e b) della Legge di bilancio 2026 precisa che sono agevolabili gli investimenti in:

 

Fascia di investimento
Maggiorazione
Fino a 2,5 milioni €
+180%
Da 2,5 a 10 milioni €    

+100%

Da 10 a 20 milioni €
+50%

a)  beni, materiali ed immateriali strumentali nuovi ricompresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla legge di bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

b)  beni materiali nuovi strumentali all’esercizio di impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2) del decreto legislativo n. 199 del 2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Da un calcolo concreto se ne deriva che il risparmio fiscale, espresso in termini percentuali sul primo scaglione conduce ad un beneficio pari al 24% sul maggior costo fiscale dell’investimento (180) dal che se ne ottiene un vantaggio percentuale del 43,2%, spalmato lungo il periodo di durata dell’ammortamento fiscale.

Riguardo gli scaglioni di investimento v’è da dire che la norma non si esprime se vanno considerati sulla base del biennio di investimento o per anno fiscale. Ragioni di sistematicità oltre che di analogia con la precedente versione, indurrebbero alla conclusione che gli scaglioni vanno considerati per singolo anno fiscale.

La fruizione del beneficio avviene sulla base del periodo di ammortamento fiscale disciplinata dal DM 31/12/1988, nel caso dei beni materiali considerando anche la riduzione alla metà dell’aliquota per il primo anno di funzionamento. Per quanto riguarda il leasing, la maggiorazione del costo si deduce nel periodo di durata del contratto che, come noto, non può essere inferiore alla metà del periodo di ammortamento fiscale per quella tipologia di bene.

Per quanto riguarda il periodo di ammortamento dei beni immateriali, invece, si fa riferimento all’art. 103 TUIR, in questo caso, sulla base del comma 1, l’ammortamento e quindi la fruizione del beneficio può avvenire al massimo in due anni.

Il meccanismo di fruizione, che si basa sostanzialmente su una deduzione dalla base imponibile è strutturato in modo che godranno di un aiuto più immediato quelle imprese che conseguono utili rispetto alle imprese che, invece, registrano delle perdite fiscali. Per quest’ultime il beneficio si tradurrà in un concreto aiuto finanziario (minori imposte da versare) solo quando esse conseguiranno utili ed avranno, eventualmente, già esaurito lo scomputo delle perdite fiscali nel frattempo stratificate.

La prima categoria comprende macchinari intelligenti, dispositivi di sensoristica evoluta, sistemi di monitoraggio, software di gestione della produzione e piattaforme di interconnessione. Come detto, il legislatore ha previsto che tali beni debbano non solo essere nuovi, ma soprattutto interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, requisito che ne attesta il reale inserimento in un ecosistema produttivo evoluto.

La seconda categoria di beni inclusi nel perimetro oggettivo riguarda quelli attinenti la transizione energetica. Il legislatore ha infatti previsto che rientrino nell’iperammortamento anche i beni destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, sia in sito sia a distanza (qui il riferimento all’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2) del decreto legislativo n. 199 del 2021), includendo anche i sistemi di stoccaggio dell’energia.

Non bisogna dimenticare, inoltre, che per accedere al beneficio di cui trattasi, le imprese devono presentare, in via telematica, apposite comunicazioni e certificazioni riguardanti gli investimenti agevolabili. La trasmissione telematica è effettuata tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) ed utilizzando dei modelli standardizzati messi a disposizione da quest’ultimo. 

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Requisiti dei beni: Made in Europe e interconnessione

Allo stato attuale della normativa, una delle maggiori novità, ma anche di criticità, è quella del vincolo di provenienza dei beni, cioè l’obbligo che i beni oggetto di investimento siano prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea oppure in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.

Il rispetto di questo requisito, a detta della maggior parte della dottrina che finora si è espressa sul punto, potrebbe rendere la norma di difficile applicazione, visto che al momento il concetto di “luogo di produzione” non risulta ben declinato. Inoltre, limitare il luogo di produzione all’Unione europea ed agli Stati aderenti al SEE, potrebbe rendere la norma inapplicabile per quelle imprese la cui fonte di approvvigionamento sia situata al di fuori di tale perimetro.

Sulla base della norma così come è in vigore al momento, è al decreto attuativo che viene demandato il compito di definire i criteri tecnici per qualificare la “produzione in Europa” (componentistica, montaggio, origine prevalente); bisogna però fortunatamente far notare che il viceministro On. Maurizio Leo, nel corso di un incontro con la stampa specializzata, ha anticipato la prossima eliminazione di tale vincolo. Resterà da comprendere, visto che la norma è già in vigore, se la modifica avrà effetto ex Tunc oppure ex Nunc.

Riguardo il requisito della interconnessione, in continuità con numerose altre disposizioni agevolative, la normativa prevede che i beni materiali e immateriali 4.0 possano essere agevolati solo se risultano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Si richiamano qui solo alcuni punti fondamentali del concetto di interconnessione, ossia che il bene deve scambiare dati (instaurare un flusso comunicativo) con i sistemi informatici aziendali. Inoltre, il bene deve essere identificabile in modo univoco all’interno della rete aziendale informatica. L’avvenuta interconnessione, per i beni di costo superiore a 300.000 Euro deve essere attestata da una perizia tecnica giurata oppure, per quelli di costo inferiore, da un’autocertificazione del legale rappresentante

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Divieto di cumulo e decadenza

La norma prevede esplicitamente delle disposizioni sulla cumulabilità di tale beneficio con altre agevolazioni che hanno ad oggetto gli stessi costi.

In altre parole, il beneficio de quo è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti altresì al superamento del costo sostenuto. Viene altresì precisato che la base di calcolo dell’agevolazione è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi, a qualunque titolo, ricevuti per i medesimi costi ammissibili.

Inoltre, non è possibile applicare il nuovo regime con riguardo agli investimenti che beneficiano del credito di imposta per investimenti che hanno usufruito dei crediti di imposta 4.0. È questo il caso degli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2025 ed effettuati nel primo semestre 2026. Tali investimenti (fermo restando il possesso delle altre condizioni previste dalla norma) avrebbero contemporaneamente i requisiti per essere agevolati con il citato credito di imposta 4.0, ma anche di beneficiare dell’ammortamento maggiorato, in quanto effettuati ai sensi dell’art. 109 TUIR a decorrere dal 1° gennaio 2026. 

La norma vuole evitare questa sovrapposizione affermando che solo nel caso in cui non spetti il credito 4.0 possa fruirsi dell’iperammortamento.

Riguardo la decadenza, è previsto che qualora nel periodo di fruizione della maggiorazione del costo (ossia durante il periodo di ammortamento del bene) si verifichi il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione oppure il bene venga destinato a strutture produttive ubicate all’estero (anche se appartenenti allo stesso soggetto), non viene meno la fruizione delle quote residue del beneficio originariamente determinate. Tuttavia, è necessario che, in tali circostanze, l’impresa provveda, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, alla sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Si precisa ulteriormente che laddove il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

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Conclusioni

Il nuovo iperammortamento 2026–2028 rappresenta uno dei più rilevanti strumenti fiscali per sostenere:

  • trasformazione digitale;
  • innovazione tecnologica 4.0;
  • efficienza energetica attraverso autoproduzione.

La maggiorazione fino al +180% del costo dei beni, la maggiore stabilità temporale e la semplificazione rispetto ai crediti d’imposta rendono questa misura strategica per le imprese italiane che vogliono investire in automazione, anche se, per altro verso, tende a dare un aiuto più immediato alle imprese che conseguono utili rispetto alle imprese che, invece, registrano delle perdite fiscali. Per quest’ultime il beneficio si tradurrà in un concreto aiuto finanziario (minori imposte da versare) solo quando esse conseguiranno utili ed avranno, eventualmente, già esaurito lo scomputo delle perdite fiscali nel frattempo cumulate.