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Parere dell'esperto

Gli assist della Legge di Bilancio 2023 alla pianificazione patrimoniale

La Legge di Bilancio 2023 introduce norme agevolative interessanti per un’efficiente gestione delle attività di pianificazione patrimoniale, anche in ottica di passaggio generazione e/o successoria.

 

Rivalutazione di partecipazioni, quote OICR e polizze assicurative

Partecipazioni e terreni

A distanza di poche settimane dalla chiusura del termine per la rideterminazione del valore di partecipazioni e terreni, spirato lo scorso 15.11.2022, i termini originariamente introdotti dalla L. 448/2001 (Legge che ricordiamo nel 2001 avrebbe dovuto rappresentare una normativa straordinaria ma che di fatto negli ultimi 10 anni è stata ripetutamente riproposta), sono stati nuovamente riaperti consentendo a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabili organizzazioni in Italia di rivalutare le partecipazioni e i terreni detenuti all’01.01.2023 al di fuori del regime d’impresa.

L’imposta sostitutiva è stata innalzata al 16% e il termine esteso del 15 novembre introdotto nel 2022 è stato nuovamente confermato anche per il 2023 quale termine ultimo entro cui asseverare la perizia e versare l’imposta sostitutiva (o la prima rata in caso di rateazione).

Un’importante novità proposta dalla Legge di Bilancio 2023 è rappresentata dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni detenute in società quotate ampliando, quindi, il perimetro dei contribuenti che possono beneficiare di tale norma.

È significativo, nel contesto attuale, ricordare come svaniscano i benefici della rideterminazione del costo delle quote partecipative effettuata dal de cuius, in caso di successivo trasferimento per successione mortis causa. A seguito della reintroduzione dell’imposta di successione, infatti, il costo fiscale delle partecipazioni per gli eredi è rappresentato dal valore rilevante ai fini della dichiarazione di successione e non dal costo fiscale del de cuius come avviene invece in caso di trasferimento per donazione.

Ciò implica la necessità di valutare accuratamente nell’ambito delle operazioni di riorganizzazione e pianificazione patrimoniale e successoria l’opportunità di rideterminare integralmente o parzialmente le quote partecipative, nonché l’opportunità di trasferirle mediante un atto di donazione tra vivi (ricorrendo anche al patto di famiglia) piuttosto che disporne in sede testamentaria.

OICR e polizze assicurative

Opportuno segnalare la possibilità di rivalutare le quote in OICR e le polizze vita ramo I e ramo V scontando un’imposta sostitutiva del 14% su un valore che:

  • per gli OICR è rappresentato dalla differenza tra il valore al 31.12.2022 risultante dai prospetti periodici e il costo di sottoscrizione delle quote e
  • per le polizze vita ramo I e ramo V è rappresentato dalla differenza tra il valore della riserva matematica al 31.12.2022 e i premi pagati.

Da rilevare come per gli OICR il Legislatore abbia in Legge di Bilancio optato per una soluzione che può essere considerata “intermedia” in attesa di un’eventuale riforma della tassazione delle rendite finanziarie fortemente discussa nel passato recente e che ipotizzava l’unificazione di redditi diversi e redditi di capitale.

La possibilità di rideterminare il valore degli OICR allineandoli al valore di dicembre 2022 consente, di fatto, all’investitore di disinvestire i fondi plusvalenti beneficiando di un’aliquota di tassazione contenuta (14%) rispetto a quella ordinariamente applicata (26% o aliquota progressiva IRPEF).

Quanto sopra comporta la necessità di effettuare un’analisi puntuale del portafoglio fondi degli investitori al fine di identificare le quote di OICR sottoscritte ad un costo che, rispetto al valore di mercato a dicembre 2022, risulta piuttosto contenuto.

Discorso analogo a quanto citato per le partecipazioni trasferite per successione o per donazione, sussiste anche per le quote di OICR, pertanto, anche in tal caso è fortemente suggerita un’accurata valutazione in sede di pianificazione patrimoniale e successoria dell’opportunità o meno di usufruire di tale norma.

In attesa dei chiarimenti sul concetto di “categoria omogenea” di fondi ai quali applicare la rivalutazione, risulta vantaggioso per il contribuente conoscere quelli che sono i fondi plusvalenti presenti nelle proprie gestioni patrimoniali (italiane ed estere), in quanto in caso di convenienza alla rideterminazione del costo, l’opzione deve essere comunicata all’intermediario italiano entro il prossimo 30.06.2023 e, in caso di intermediario estero, se il termine per l’esercizio dell’opzione è maggiore (in quanto esercitata nella dichiarazione dei redditi del 2022), entro il 30.06.2023 deve comunque essere versata l’imposta sostitutiva.

Il Legislatore ha, inoltre, introdotto per i titolari di polizze vita ramo I e ramo V la cui scadenza è successiva al 31.12.2024, la possibilità di affrancare la differenza tra il valore delle riserve matematiche al 31.12.2022 e i premi versati entro tale data.

Se da un lato i titolari di polizze sono chiamati ad effettuare un’accurata valutazione del beneficio effettivo dell’esercitare tale opzione in quanto il versamento dell’imposta sostitutiva è dovuto prima dell’effettivo incasso della polizza  stessa (entro il 16.09.2023), dall’altro le compagnie assicurative sono chiamate ad identificare le polizze interessate da tale normativa (assicurandosi che, anche da un punto di vista fiscale possano essere effettivamente considerate ramo I e ramo V) e a computare correttamente il valore delle riserve matematiche rilevanti da comunicare (tempestivamente) ai propri sottoscrittori.

Assegnazione, cessione e trasformazione agevolate

Chiude il perimetro delle disposizioni normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 di particolare interesse per una pianificazione patrimoniale e successoria efficiente, la reintroduzione della normativa in tema di assegnazione e cessione agevolata dei beni immobili e mobili registrati ai soci di alcune tipologie societarie, nonché la possibilità di minimizzare il carico fiscale in caso di trasformazione di tali società in società semplice.

Tale normativa, infatti, non solo consente la riorganizzazione del patrimonio immobiliare di molte famiglie italiane ottimizzando il carico fiscale in termini di IRES, IRAP, IRPEF, Imposta di registro, Imposte ipotecaria e catastale, ma anche di uscire dall’impasse della disciplina delle società non operative e della disciplina dei beni ai soci.