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Gennaio 2020

Legge di bilancio 2020. Le principali novità

Esonero contributivo giovani

L’esonero contributivo triennale è stato esteso, limitatamente al biennio 2019-2020, anche alle assunzioni di giovani che non abbiano compiuto 35 anni di età. L’esonero contributivo consiste nella riduzione, per un periodo massimo di 36 mesi, del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i contributi INAIL, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000,00 euro su base annua. I requisiti per poter fruire dell’esonero contributivo sono:

  • assunzione con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti;
  • conversione di un contratto a termine in uno a tempo indeterminato.

Esonero contributivo giovani eccellenze

Viene prevista l’operatività dell’incentivo c.d. “bonus eccellenze”. L’incentivo, che consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle aziende, con esclusione dei premi INAIL, per un importo massimo di 8.000 euro annui, è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019:

  • hanno assunto giovani altamente qualificati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale;
  • oppure hanno trasformato il contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

I lavoratori devono aver conseguito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019: una laurea magistrale con voto 110 e lode (e con una media ponderata di almeno 108/110) prima del compimento del trentesimo anno di età.

Agevolazione contributiva per l’apprendistato di primo livello

Con riferimento all’anno 2020, per i contratti di apprendistato di “primo livello”, ossia i percorsi di alternanza scuola – lavoro finalizzati all’acquisizione del diploma o della qualifica professionale, stipulati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9. L’agevolazione contributiva si applica per i primi tre anni di contratto.

Buoni pasto - Limiti di esclusione da imposizione

Dal 1° Gennaio 2020, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni pasto fino all’importo complessivo giornaliero di:

  • 4,00 euro per i buoni pasto “cartacei” (precedentemente 5,29 euro);
  • 8,00 euro per i buoni pasto “elettronici” (precedentemente 7,00 euro).

Viene invece mantenuto il limite di 5,29 euro con riferimento alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

Auto in uso promiscuo ai dipendenti - Fringe benefit

Per i veicoli, i motocicli e i ciclomotori assegnati ai dipendenti in uso promiscuo con decorrenza dal 1° luglio 2020, la percentuale di determinazione del fringe benefit varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare:

  • per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiori a 60g/km, si assume il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell’ACI;
  • per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160g/km, la suddetta percentuale è pari al 30%;
    per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021;
  • per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.

Proroga del congedo del padre lavoratore

Per l’anno 2020 sono previste le seguenti proroghe in relazione al congedo del padre lavoratore. Viene infatti:

  • aumentata la durata del congedo obbligatorio da 5 a 7 giorni;
  • disposta la possibilità di astensione dal lavoro per un ulteriore giorno, previo accordo con la madre ed in sua sostituzione, è infatti necessario che quest’ultima rinunci ad una giornata di astensione obbligatoria a lei spettante.

Taglio al cuneo fiscale da luglio 2020

Nelle more della definizione della più ampia riforma fiscale annunciata dal legislatore, vengono stanziati fondi finalizzati a ridurre, a partire dal 1° luglio 2020, il cuneo fiscale dei lavoratori. Il dispositivo, ad oggi, dovrebbe trovare applicazione attraverso l’emanazione di un decreto attuativo che dovrebbe estendere la platea dei beneficiari dell’attuale Bonus Renzi ai redditi sino a 40.000 euro.

Il taglio al cuneo fiscale sarà verosimilmente realizzato con l’introduzione di una nuova detrazione che si ridurrà progressivamente sino ad azzerarsi al superamento dei 40.000 euro di reddito.

Cervelli rientranti

L’aumento della percentuale di riduzione dell’imponibile fiscale operata dal Decreto Dignità a favore dei lavoratori impatriati (c.d. Cervelli Rientranti), dal 50% al 70% per la generalità dei casi, e dal 50% al 90% per i soggetti che trasferiscono la residenza nelle regioni del Mezzogiorno, è ora applicabile, per via delle modifiche operate dal Decreto Fiscale di fine anno, anche ai lavoratori che hanno trasferito la loro residenza in Italia a partire dal 30 aprile 2019. In origine, l’incremento della riduzione dell’imponibile introdotto dal Decreto Dignità, era applicabile solo ai soggetti che trasferivano in Italia la residenza dal 1° gennaio 2020.

Contrasto alle indebite compensazioni

Al fine di rafforzare ed ampliare gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria per il contrasto alle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite il modello F24 è stato previsto che, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel modello F24:

  • del credito IVA annuale o trimestrale;
  • del credito IRPEF, IRES e IRAP per importi superiori a euro 5.000 annui, possa essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza da cui emerge il credito.

In base alle nuove disposizioni, il credito IRPEF, IRES e IRAP 2019 potrà quindi essere utilizzato in compensazione non più dal 1° gennaio 2020, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione.

Incentivo all’esodo per i lavoratori del settore editoriale

Al fine di sostenere l’accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all’INPGI, dipendenti delle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, vengono stanziate risorse finanziarie per consentire l’attuazione delle procedure di esodo e prepensionamento indicate all’art. 37 co. 1 lett. b) della L. 5.8.81 n. 416.

Inoltre, si prevede che l’eventuale instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d’autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata, comporta la revoca del beneficio concesso.

Infine, con la finalità di sostenere l’accesso anticipato alla pensione per i lavoratori poligrafici, si prevede - limitatamente al quadriennio 2020-2023 – la possibilità di accedere al trattamento di pensione per coloro in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni (anziché 38 anni).

Limitazione all’utilizzo del contante

A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, non potrà complessivamente essere pari o superiore a 2.000 euro (sino al 31/12/2019 la soglia limite era pari a 3.000 euro). A decorrere dal 1° Gennaio 2022 la predetta soglia verrà ulteriormente ridotta a 1.000 euro.

 

Approfondimenti

Nuovi Obblighi In Materia Di Appalto

Come già segnalato con la nostra circolare dello scorso 16 gennaio, a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 157/2019, il Legislatore ha previsto nuovi obblighi per le imprese appaltatrici/affidatarie o subappaltatrici di una o più opere o servizi di importo annuo superiore a 200.000 euro con riferimento al versamento delle ritenute Irpef mediante Modello F24, e ai committenti, con riferimento ai controlli da attuare. Qui di seguito i punti principali della nuova disposizione normativa.

 

1. Ambito di applicazione

Rientrano nel campo di applicazione della nuova disposizione normativa tutti i sostituti di imposta che affidano ad un’impresa il compimento di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore ad 200.000 euro, mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da:

  • prevalente utilizzo di manodopera;
  • esecuzione dell’opera o del servizio presso le sedi del committente;
  • utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

I requisiti di cui sopra (opera o servizio oggetto del contratto di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, di importo superiore a 200.000 euro; prevalente utilizzo di manodopera; svolgimento della prestazione presso il committente e utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma) sono tutti concorrenti. Pertanto, la carenza di uno di essi esclude l’applicabilità della nuova disciplina.

2. I requisiti

Tra i requisiti ai fini dell’applicabilità della norma è previsto che i contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, debbano complessivamente superare il limite di 200.000 euro annuo. Pertanto, al fine di verificarne il superamento, sarà necessario computare tutti i contratti stipulati nell’arco temporale di un anno tra le medesime parti. Se la somma supera tale soglia, la nuova disciplina andrà applicata in relazione a tutti i contratti stipulati e in essere nel momento in cui la soglia è superata.

Nel merito della definizione dell’arco temporale di riferimento (anno solare ovvero anno civile calcolando 365 giorni a ritroso), si attendono chiarimenti ufficiali.

In merito invece al requisito dell’incidenza della manodopera nell’appalto, che deve risultare prevalente, in assenza di alcuni chiarimenti, al momento si potrebbe ricorrere a quanto previsto dal regolamento in materia di appalti pubblici: misurazione dell’incidenza della manodopera facendo riferimento all’importo del costo di manodopera nel contratto di appalto, ove indicato. Da ultimo, con riferimento al luogo di svolgimento e ai beni utilizzati per l’esecuzione dell’opera o del servizio, si precisa che:

  • le sedi di attività del committente devono intendersi quelle comunque individuate dal committente, cioè le stesse in cui deve essere eseguita la prestazione oggetto dell’appalto o affidamento;
  • per i beni strumentali non assume rilevanza il titolo di possesso in quanto è sufficiente che siano comunque nella disponibilità del committente. In tal senso la legge fa riferimento alla riconducibilità in qualunque forma del bene strumentale al committente.

3. Casi di esclusione

Sono esclusi dal campo di applicazione le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, che nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza mensile del versamento delle imposte, presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

  • essere in attività da almeno 3 anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e aver eseguito nel corso del periodo di imposta cui riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  • non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati ad agenti della riscossione relativi all’IRES, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali di importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

4. Adempimenti delle imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici

L’impresa appaltatrice o affidataria ovvero subappaltatrice dovrà:

  • effettuare il versamento delle ritenute fiscali (Irpef e addizionali) trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, con distinte deleghe per ciascun committente e senza possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti sia in verticale che in orizzontale. A tal fine, nella sezione “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” del modello F24 sarà necessario indicare il codice fiscale del committente con l’indicazione del codice identificativo di nuova istituzione 09 nell’apposito campo “codice identificativo”;
  • versare i contributi previdenziali, assistenziali e i premi assicurativi mediante delega F24 separata senza alcuna indicazione ulteriore;
  • consegnare a ciascun committente copia delle deleghe di versamento del modello F24 per il pagamento delle ritenute Irpef entro 5 giorni successivi la scadenza del pagamento;
  • trasmettere in modalità telematica (ancora da definirsi da parte dell’Agenzia delle Entrate) a ciascun committente un elenco nominativo di tutti i lavoratori coinvolti nell’appalto, con l’indicazione del rispettivo codice fiscale, delle ritenute operate nel mese precedente a quello di riferimento con indicazione separata di quella relativa alla prestazione affidata dal committente, retribuzione erogata e ore di lavoro prestate nell’esecuzione della prestazione.

Con riferimento alla modalità di ripartizione delle ritenute per ciascun committente, una prima risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (n. 108/2019) ha definito che la quantificazione della stessa debba avvenire sulla base di parametri oggettivi quale ad esempio il numero delle ore di lavoro impiegate in esecuzione della specifica commessa.

Tale indicazione non risulta esaustiva in quanto non tiene conto di altre variabili che possono incidere sulla determinazione della retribuzione tassata (es. assenze retribuite quali malattia, permessi L. 104, rol, ferie, ecc.) o di emolumenti maturati in periodi di paga antecedenti (come le mensilità aggiuntive o il TFR).

Si attendono chiarimenti se su questi emolumenti sarà necessaria comunque la ripartizione per ciascun committente o sia sufficiente il versamento in un’unica delega facente capo direttamente all’impresa appaltatrice. La medesima osservazione relativa alla modalità di ripartizione del versamento delle ritenute riguarda le addizionali all’Irpef.

In merito invece al divieto di compensazione dei crediti in F24, si attendono ulteriori chiarimenti circa le modalità con cui tali imprese potranno recuperare tali somme non utilizzate in compensazione nel modello F24.

5. Sanzioni

Relativamente alle sanzioni applicate, si precisa che l’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice in caso di:

  • mancata effettuazione delle ritenute al lavoratore, è soggetta ad una sanzione pecuniaria pari al 20% dell’ammontare di ritenute non trattenuto (art. 14, D.Lgs n. 471/1997);
  • omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate, è passibile della sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non versate o versate oltre le prescritte scadenze (art.13, D.Lgs n. 471/1997).

6. Obblighi del committente

Il Decreto in oggetto ha definito nuovi obblighi anche in capo ai committenti, oltre a quello di richiedere la documentazione necessaria all’impresa appaltatrice (deleghe di pagamento F24 ed elenco dei nominativi del personale coinvolto nell’opera/nel servizio).

Nello specifico, qualora al termine dei 5 giorni successivi alla scadenza del pagamento del modello F24 (data di consegna della delega di pagamento al committente) e delle informazioni previste dalla presente legge, sia maturato da parte dell’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice il diritto a ricevere corrispettivi e (i) la stessa non abbia trasmesso al committente le deleghe di pagamento e le relative informazioni relative ai lavoratori coinvolti nell’appalto; (ii) risulti omesso o insufficiente il versamento delle ritenute fiscali rispetti i dati risultanti dalla documentazione trasmessa; i committenti devono:

  • sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice, sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate;
  • darne comunicazione all’Agenzia territorialmente competente entro 90 giorni.

Qualora il committente non ottemperi a quanto richiesto dal Legislatore, sarà chiamato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

7. Obblighi del committente

La decorrenza della nuova disciplina è fissata dal 1° Gennaio 2020, tuttavia i primi versamenti ai quali si applicheranno tali disposizioni saranno quelle eseguiti nel mese di febbraio 2020 (modello F24 - competenza gennaio 2020 e in scadenza 17 febbraio 2020).

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