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Consorzi ed esenzione IVA: sentenze Corte Giustizia UE

30 ott 2017
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NF 10/2017 - IVA

L’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, al secondo comma, prevede l’esenzione IVA per le prestazioni di servizi rese da consorzi (comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili) nei confronti dei consorziati o soci. Le condizioni richieste sono che il consorzio sia costituito tra soggetti che, nel triennio solare precedente, abbiano avuto un diritto a detrazione piuttosto limitato (non superiore al 10%) e che i corrispettivi dovuti ai consorzi dai consorziati o soci non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.

La disposizione prende spunto dall’art. 132, par. 1, lett. f), della direttiva 2006/112/CE, che esenta i servizi resi da associazioni autonome di persone (AAP) nei confronti dei propri membri, allo scopo di consentire a questi l’esercizio della loro attività (esente).

L’interpretazione

La Corte di Giustizia UE è intervenuta in data 21 settembre 2017 con due sentenze (C-326/15, caso DNB Banka, e C-605/15, caso Aviva) affermando il principio secondo cui l’esenzione di cui al citato art. 132, par. 1, lett. f), della Direttiva 2006/112/CE “riguarda unicamente le associazioni autonome di persone i cui membri esercitano un’attività di interesse pubblico menzionata nell’articolo 132 della medesima direttiva” per cui l’esenzione non trova applicazione quando i membri dell’associazione esercitano attività economiche nei settori dei servizi finanziari o assicurativi, in quanto queste attività non hanno la connotazione di “attività di interesse pubblico”.

Da ciò si deduce che l’esenzione potrebbe essere applicata solo nel caso di membri che svolgano altre attività esenti, previste nello stesso articolo 132, quali le attività sanitarie, assistenziali, di previdenza sociale, di educazione, sport, cultura e simili, che possono considerarsi rientranti tra quelle “di interesse pubblico”.

Consorzio e Gruppo IVA

Le citate sentenze pongono rilevanti dubbi sulla legittimità della normativa italiana sui consorzi, soprattutto per quelli bancari ed assicurativi e fanno emergere con sempre maggiore urgenza la necessità di poter far ricorso al Gruppo IVA, che consentirebbe di superare le limitazioni evocate dalla Corte UE. Il Gruppo IVA, per il quale è già prevista un’accurata disciplina IVA nel Titolo V-bis del D.P.R. n. 633/1972, diverrà operativo, tuttavia, solo a partire dal 1° gennaio 2019.

In proposito si ricorda che i soggetti passivi stabiliti sul territorio dello Stato, per i quali sussistono contemporaneamente vincoli finanziari economici e organizzativi (posseduti almeno dal 1° luglio dell’anno precedente) possono costituire un Gruppo IVA, che si presenta come un unico soggetto, per cui tutte le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) interne tra i soggetti partecipanti al Gruppo stesso non sono soggette ad IVA, in quanto non “sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi” (cfr. art. 70-quinquies del DPR n. 633/1972).

Lo sapevate che...

...dal 1° gennaio 2018 sono previste notevoli semplificazioni per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi generici ricevuti da soggetti stabiliti in altri Stati membri, per i quali viene meno l'obbligo della presentazione fiscale?

Ai fini statistici, la presentazione di tali elenchi (acquisti di beni o servizi) continua ad essere effettuata mensilmente solo dai contribuenti che in uno dei quattro trimestri precedenti abbiano realizzato un ammontare totale di acquisti di beni pari o superiore a 200.000 euro ovvero un ammontare totale di acquisti di servizi pari o superiore a 100.000 euro. Sotto queste soglie, i dati statistici (per i soggetti "mensili") sono acquisiti direttamente dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle comunicazioni relative alle fatture emesse (art. 21 del D.L. n. 78/2010).

Un’ulteriore semplificazione riguarda la compilazione dei dati statistici relativi alle cessioni di beni per i soggetti obbligati alla presentazione mensile dei relativi elenchi: l’indicazione dei dati statistici è, infatti, facoltativa per coloro che in nessuno dei quattro trimestri precedenti abbia realizzato un ammontare totale trimestrale di tali operazioni uguale o superiore a 100.000 euro.

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