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Decreto fiscale: novità spesometro

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NF 12/2017

La legge n. 172/2017, di conversione del D.L. n. 148/2017, introduce all’art. 1-ter una serie di semplificazioni relative agli adempimenti comunicativi dei dati delle fatture emesse, ricevute e registrate, compresi i dati delle bollette doganali, nonché quelli delle variazioni relative alle fatture, di cui all’art. 21 del D.L. n. 78/2010 (c.d. “spesometro”).

Periodicità

Dal 1° gennaio 2017 era stata prevista la comunicazione dei suddetti dati con cadenza trimestrale, che, però, per lo stesso anno è stato consentito presentare semestralmente con cadenza 16 ottobre 2017, per il primo semestre, e 28 febbraio 2018, per il secondo semestre.

Con il D.L. n. 148/2017 è stato previsto un sostanziale cambiamento della periodicità della comunicazione, concedendo ai contribuenti di trasmettere i dati semestralmente.

Non viene abolita la presentazione trimestrale della comunicazione, ma appaiono evidente gli indubbi vantaggi in termini economici e di riduzione degli oneri connessi con la facoltà di presentazione semestrale.

Semplificazioni

Anche per ciò che riguarda i dati da riportare nella comunicazione, per effetto delle modifiche questi possono essere limitati all’indicazione:

  • della partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, ovvero del codice fiscale nel caso di soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni;
  • della data e del numero della fattura;
  • della base imponibile;
  • dell’aliquota applicata e dell’imposta, ovvero della tipologia dell’operazione ai fini dell’IVA, nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.

È prevista, inoltre, la possibilità di riportare i soli dati del documento riepilogativo per le fatture di importo fino a 300 euro, registrate cumulativamente, con indicazione “almeno” della partita IVA della controparte, della data e numero del documento riepilogativo, nonché dell’imponibile e dell’imposta complessiva distinti secondo l’aliquota applicata.

Soggetti esonerati

I soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione sono:

  • le Pubbliche Amministrazioni per le fatture emesse nei confronti di consumatori finali;
  • i produttori agricoli in regime speciale con volume d’affari non superiore a 7.000 euro, situati nelle zone montane.

Sanzioni

Il D.L. n. 148/2017 prevede altresì l’esclusione dell’applicazione delle sanzioni per gli errori commessi con riferimento alla comunicazione dati relativa al primo semestre del 2017, a condizione che i dati esatti siano comunicati entro il 28 febbraio 2018.

Si ricorda che le sanzioni previste dall’art. 11, commi 1 e 2-bis, del D.Lgs. n. 471/1997 sono stabilite in un ammontare da 250 a 2.000 euro per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute e nell’ammontare di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.

Lo sapevate che...

… la Corte di Giustizia UE con la sentenza C-246/16 del 23 novembre 2017, caso Di Maura, ha affrontato la particolare questione dell’eccessivo tempo intercorrente tra la definizione di una procedura concorsuale e la possibilità per il soggetto passivo di recuperare l’IVA non incassata? Anche se si riferisce ad una situazione verificatasi in Italia ante 2004, la pronuncia appare ancora attuale con riferimento alle modifiche che negli ultimi anni hanno riguardato l’art. 26 del DPR n. 633/1972.

In proposito, la Corte sottolinea che “uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile dell’IVA all’infruttuosità di una procedura concorsuale qualora una tale procedura possa durare più di dieci anni”. Questo assunto ci porta a ritenere non corrette le modifiche al predetto articolo 26, introdotte dalla Legge n. 232/2016, con le quali è stata eliminata la possibilità di procedere alla variazione in diminuzione da parte del cedente/prestatore già all’atto dell’apertura di una procedura concorsuale nei confronti del proprio cliente.

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