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NF 12/2017 - Human Resources & Labour
Con la circolare n. 18/2017 il Ministero del Lavoro ha fornito importanti chiarimenti per accedere al beneficio della decontribuzione per i contratti di solidarietà a valere sui fondi 2017, con particolare riferimento al computo del c.d. “quinquennio mobile”.
I requisiti e le modalità per l’accesso alla decontribuzione, prevista dal D.Lgs. n. 510/1996, a favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà, sono stati aggiornati con il Decreto Interministeriale n. 2/2017.
Tra le principali innovazioni del provvedimento vi è la necessità che l’impresa dichiari nell’istanza la propria stima del quantum della riduzione contributiva richiesta.
Per il solo anno 2017 la riduzione contributiva è destinata alle imprese che al 30 novembre 2017 abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché alle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nell’arco dell’anno 2016.
Per gli anni 2018 e seguenti, invece, destinatarie della riduzione contributiva saranno:
- le imprese che al 30 novembre di ogni anno di riferimento abbiano stipulato un contratto di solidarietà;
- le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
La riduzione contributiva è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2014, per l’intera durata del contratto di solidarietà, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
La domanda ha per oggetto lo sgravio contributivo per l’intero periodo di solidarietà previsto nell’accordo e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, in relazione alla singola unità produttiva aziendale interessata dal medesimo contratto.
L’istanza, firmata digitalmente, deve essere trasmessa esclusivamente via PEC alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali, seguendo le modalità operative indicate dal Ministero del Lavoro.
All’istanza va inoltre allegato l’elenco dei lavoratori contenente per ciascun nominativo la percentuale di riduzione oraria applicata che sia superiore al 20%.
La valutazione delle domande sarà effettuata in base all’ordine cronologico di presentazione.
In caso di esaurimento delle risorse annue disponibili, le domande potranno essere ripresentate a valere sulle risorse stanziate per l’esercizio finanziario successivo.
Lo sapevate che…
… con la sentenza n. 24882 del 20 ottobre 2017 la Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini dell’accertamento della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa della crisi aziendale e del contenimento dei costi, il datore di lavoro deve provare che il posto sia stato effettivamente soppresso? È altresì onere del datore di lavoro dimostrare che sia impossibile reimpiegare il lavoratore licenziato in altre posizioni o con diverse mansioni.