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D.L. 23/2020: norme in ambito societario e civilistico

Si sintetizzano talune disposizioni contenute nel DL 23/2020 (c.d. «Decreto Liquidità», di seguito il “DL”) in ambito societario e civile. Le disposizioni del DL sono in vigore a partire dal 9 aprile 2020.

 

Erogazione dei servizi da parte di banche e intermediari finanziari (art. 4 DL)

Durante il periodo di emergenza epidemiologica sono previste modalità tese a semplificare la sottoscrizione dei documenti bancari per evitare l’obbligo di recarsi di persona presso gli sportelli e le sedi delle banche e degli intermediari.

E’ possibile concludere i contratti con la clientela al dettaglio (come definita dalle disposizioni della Banca d’Italia), nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del DL sino al termine dello stato di emergenza, rispettando il requisito della forma scritta e conferendo efficacia probatoria, attraverso l’espressione del consenso del cliente con posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo, a condizione che questi:

  • siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo;
  • siano conservati insieme al contratto stesso con modalità tali da consentirne la sicurezza, integrità e immodificabilità.

La norma mira pertanto ad assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi e nell’offerta dei prodotti alla clientela da parte di banche e intermediari finanziari nella situazione di emergenza, favorendo la conclusione dei contratti attraverso la suddetta modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità ordinarie. Il requisito della consegna della copia del contratto al cliente è soddisfatta mediante messa a disposizione di copia del contratto su supporto durevole e successiva consegna della copia cartacea alla prima occasione.

Con tale previsione si conferisce certezza giuridica alle relazioni concluse durante il rischio emergenziale con gli strumenti di comunicazione più diffusi, evitando il rischio di nullità dei relativi contratti ed assicurando agli stessi efficacia probatoria. La norma ha carattere eccezionale e pertanto regola solo i contratti conclusi tra la data di entrata in vigore e la cessazione dello stato di emergenza.

 

Bilanci e continuità aziendale (art. 7 DL)

Il DL interviene sulle ricadute, profonde ma temporanee, che nel corso dell’anno 2020 la situazione di crisi potrebbe arrecare sulle prospettive di continuità aziendale. E’ cosi disposto che le società redigano e approvino i bilanci di esercizio al 31.12.2020, operando la valutazione delle voci secondo il principio della prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’art 2423‐bis comma primo n.1 del c.c. se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23.02.2020.

Ciò implica una particolare attenzione su questi aspetti, a partire dalle valutazioni, che già vengono esposte nei documenti di bilancio in corso di approvazione (e attinenti gli esercizi 2019).

 

Finanziamenti soci alle imprese (Art. 8 DL)

Il DL nasce dall’esigenza di incentivare i canali necessari ad un adeguato finanziamento delle imprese anche tramite un maggior coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento. Viene così prevista la temporanea disapplicazione dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento previsti dagli articoli 2467 e 2497-quinquies del c.c...Da un punto di vista temporale è posto il limite della deroga ai finanziamenti effettuati entro il 31.12.2020.

 

Disposizioni in materia di riduzione del capitale sociale (art. 6 dl)

E’ sospesa l’applicazione degli articoli del codice civile 2446, c. 2 e 3 (“Riduzione del capitale per perdite” per le SpA), 2447 (“Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale” per le SpA), 2482-bis, co. 4,5 e 6 (“Riduzione del capitale per perdite” per le srl) e 2482 ter “Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale” per le srl).

La sospensione temporanea opera dalla data di entrata in vigore del DL fino al 31.12.2020. Per lo stesso periodo non opererà la causa di scioglimento delle società per riduzione o perdite del capitale sociale di cui agli artt. 2484, co., n. 4 (“Cause di scioglimento” per le SpA e le srl) e 2545-duodecies (“Scioglimento“ per le cooperative) sempre del codice civile.

 

Titoli di credito: sospensione dei termini (Art. 11)

E’ disposta la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo compreso tra il 9.03.2020 e il 30.04.2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e ogni altro titolo di credito che abbia efficacia esecutiva. La sospensione opera a favore di debitori e obbligati anche in via di regresso e garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente. Sempre con riguardo agli assegni bancari e postali è sospeso il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario.

In tale contesto non verrà inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista, e nel caso in cui sia già stato inviato, il termine di 60 giorni per l’esecuzione del pagamento tardivo è sospeso Si sospende inoltre la trasmissione alle Camere di Commercio da parte dei pubblici ufficiali dei protesti e constatazioni equivalenti levati dal 9.03.2020 fino alla data di entrata in vigore del DL e, ove già pubblicati, vengono cancellati d’ufficio.