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Decreto Agosto: riallineamento dei valori civili e fiscali

L'art. 110 del D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), accanto alle previsioni in materia di rivalutazione dei beni d’impresa, estende l’applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 14 della L. n. 342/2000 concernenti la facoltà di riallineare i valori fiscali a quelli civili. Il comma 8 della citata novella estende inoltre tale facoltà di riallineamento anche per i soggetti IAS/IFRS adopters.

Le cause sottostanti ad un disallineamento tra valori fiscali e valori civili potrebbero derivare da accadimenti di diversa natura.

Si pensi a mero titolo esemplificativo all’adozione del criterio del fair value da first time adoption o da operazioni straordinarie considerate neutrali da un punto di vista fiscale (e.g. conferimenti, fusioni, scissioni) piuttosto che da rivalutazioni meramente contabili effettuate mediante l’applicazione di previgenti normative.

Ambito oggettivo

Possono essere oggetto di riallineamento le differenze di valore connesse a immobilizzazioni materiali e immateriali purché siano rappresentate da beni o diritti giuridicamente tutelabili risultando pertanto esclusi dal perimetro applicativo i beni-merce e l’avviamento.

Come precisato dalla Circolare n. 14/2017, i beni da riallineare devono essere presenti sia nell’esercizio precedente che nell’esercizio in cui viene eseguita l’operazione di riallineamento (similmente a quanto previsto per le norme sulla Rivalutazione).

Si precisa inoltre che i soggetti che adottano i principi contabili internazionali possono optare per l’agevolazione in questione anche con riferimento alle partecipazioni in società ed enti costituenti immobilizzazioni finanziarie, anche se non di controllo o collegamento, purché non siano detenute per la negoziazione. Sono pertanto riallineabili non solo i valori fiscali di partecipazioni di collegamento e controllo (IAS 27, IAS 28, e IAS 31) ma anche di quelle iscritte nel portafoglio FVTPL (non di trading) ovvero, per opzione, nel portafoglio FVTOCI dell’IFRS 9.

Il riallineamento può essere eseguito anche sul singolo bene (senza la necessità di un’applicazione omogenea per classi) ma non può essere parziale dovendo necessariamente essere eseguito sull’intera differenza di valore.

Modalità applicative

Il riallineamento è subordinato al versamento di un’imposta sostitutiva pari al 3% e la relativa efficacia decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale il riallineamento è stato eseguito (2021 per i soggetti con anno fiscale coincidente con anno solare). Inoltre, perseguendo il solo fine di riequilibrare i valori fiscali (più bassi) ai valori civili (più alti), il riallineamento – al contrario di quanto accade per la rivalutazione - non produce particolari riverberi sulle poste di bilancio. 

Si precisa inoltre che i soggetti che optano per tale facoltà sono obbligati a vincolare una riserva (“in sospensione d’imposta”) - già esistente a bilancio - corrispondente ai maggiori valori riallineati al netto dell'imposta sostitutiva del 3%. Tuttavia, anche tale riserva potrà essere affrancata (e pertanto rendersi libera) mediante il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 10%. Contrariamente, l’eventuale svincolo della riserva non “affrancata” concorrerà alla formazione del reddito imponibile per la società erogante.