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Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

L’Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della Circolare n. 20/E ed il Provvedimento del 10 luglio 2020, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla fruibilità del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (di cui all’art. 120 del D.L. n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio). Illustriamo nel seguito i tratti essenziali di tale credito d’imposta alla luce dei chiarimenti citati sopra.

Ambito soggettivo

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è accessibile da tutti i soggetti che svolgono un’attività di impresa (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), arte o professione:

  • esercitata in luogo aperto al pubblico - “ovvero in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo”
  • ricompresa nell’elenco di cui all’allegato 1 (si veda tabella nel PDF).

Non essendovi prevista alcuna preclusione da parte della normativa primaria, possono inoltre rientrare nell’ambito di applicabilità del credito, posto il verificarsi delle due condizioni di cui sopra, tutti quei soggetti che procedono ad una determinazione forfettaria del reddito (e.g. regime di vantaggio/forfettario) e gli imprenditori e le imprese agricole indipendentemente dal regime applicato (i.e. catastale o impresa).

Le associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore possono beneficiare di tale agevolazione indipendentemente che l’attività esercitata rientri o meno nell’allegato 1 (si veda tabella nel PDF).


Ambito oggettivo

Il credito è riconosciuto a fronte del sostenimento delle seguenti spese:

  • interventi agevolabili - interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2 (e.g. lavori di edilizia necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense e/o l’acquisto dei c.d. arredi di sicurezza);
  • investimenti agevolabili - investimenti connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.

Rientrano negli investimenti agevolabili ad esempio anche le spese sostenute per l’acquisto di software e sistemi di video conferenza nonché gli investimenti necessari per favorire il lavoro a distanza (c.d. smart working).


Misura del credito

Il credito d’imposta è pari al 60% delle spese sostenute in tutto il 2020 (da gennaio a dicembre) fino ad un ammontare massimo – in termini di spesa sostenuta - di Euro 80.000 (i.e. il credito spettante potrà essere al massimo pari a Euro 48.000).

Il calcolo del credito spettante dovrà far riferimento agli importi delle spese al netto dell’IVA (escludendo i casi in cui l’indetraibilità determini un maggior costo).

Il credito è fruibile nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final.


Modalità di fruizione del credito e possibili utilizzi

I soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d’imposta devono:

  1. comunicare all’Agenzia delle entrate mediante il modello Comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente fino al 31 dicembre 2020;
  2. la Comunicazione può essere inviata dal contribuente o tramite intermediario ma esclusivamente con modalità telematiche mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate o i canali telematici della stessa;
  3. entro 5 giorni dalla presentazione della Comunicazione viene messa a disposizione una ricevuta nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con le relative motivazioni.

La Comunicazione può essere inviata nel periodo di tempo che va dal 20 luglio al 30 novembre 2021 durante il quale sarà possibile inviare una nuova Comunicazione che sostituisca integralmente quelle precedentemente trasmesse o presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta nelle stesse modalità con cui era stato richiesto. Il credito d’imposta potrà essere:

  • utilizzato in compensazione nel modello F24;
  • ceduto, entro il 31 dicembre 2021, anche parzialmente, ad un terzo compresi istituti di credito.

Il credito potrà essere portato in compensazione esclusivamente nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021 (eventuali eccedenze non potranno essere riportate in avanti oltre a tale termine).

Il credito in parola non è soggetto ai limiti di utilizzo da quadro RU (i.e. Euro 250.000) né ai limiti generali di compensazione (Euro 700.000 e, limitatamente al 2020, Euro 1.000.000).

Il credito spettante e gli utilizzi dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi (quadro RU).

Il credito d’imposta di cui all’art. 120 concorre alla formazione del reddito ai fini IRES e IRAP.


Cessione del Credito

Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto possono cedere il credito ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, nei limiti dell’importo fruibile.

La comunicazione della cessione del credito è effettuata dal soggetto cedente in via telematica a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui viene resa nota l’effettiva misura del credito d’imposta di cui ogni beneficiario può usufruire.

Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito mediante le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e potrà utilizzare il credito esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 241/1997, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

Il cessionario, una volta accettato il credito, per l’eventuale quota di credito non utilizzata non potrà:

  • utilizzare il credito ceduto negli anni successivi;
  • chiederne il rimborso;
  • cedere a sua volta il credito.

In alternativa all’utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti.

 

I nostri professionisti rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione