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Decreto Agosto: nuovo credito d’imposta per società sportive

L’art. 81 del D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto agosto) introduce un nuovo credito d’imposta al fine di favorire gli investimenti in campagne pubblicitarie - effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 - in favore di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.


Ambito soggettivo e oggettivo

Il credito d’imposta è fruibile, limitatamente all’anno 2020, da parte di tutte le imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, a favore di:

  • leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche
  • società sportive professionistiche e società di associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai giochi Olimpici e che certifichino di svolgere attività sportiva giovanile
  • con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019, comunque prodotti in Italia, almeno pari a Euro 200.000 e fino a un massimo di Euro 15 milioni.

Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti dei soggetti che aderiscono al regime forfetario previsto dalla L. 16 dicembre 1991 n.398.

Per espressa previsione normativa, il corrispettivo sostenuto per le spese agevolabili costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte. Ricordiamo tra l’altro sul tema che i recenti ordinamenti giurisprudenziali hanno ribadito la natura pubblicitaria (e non di rappresentanza) delle spese di sponsorizzazioni.


Misura del credito

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020 di importo complessivo non inferiore a Euro 10.000, a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante (es: carte di credito, di debito, prepagate, assegni bancari o circolari).

La norma ponendo una dotazione finanziaria di massima a sostegno della misura (Euro 90 milioni) dispone una riparametrazione dei crediti tra i beneficiari qualora la somma delle richieste ammesse superi il suddetto limite.


Modalità di utilizzo

Per poter beneficiare dell’agevolazione sarà necessaria una preventiva istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97. L’agevolazione è concessa nel rispetto della normativa europea degli aiuti de minimis.

Un apposito DPCM, di prossima emanazione, fisserà le modalità e i criteri di attuazione nonché i casi di esclusione del credito in commento.