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Informativa su fatti successivi alla chiusura dell’esercizio

L’informativa sui fatti successivi alla chiusura dell’esercizio

L’epidemia COVID-19 concretizzatasi in Italia nei primi mesi del 2020 è sicuramente un evento da qualificarsi rilevante ai fini di una corretta determinazione dei prospetti informativi relativi ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2019. In tali casi, la suddetta emergenza socio-sanitaria dovrà essere considerata come un “fatto successivo alla chiusura dell’esercizio” che non comporta una variazione nei valori di bilancio, quanto piuttosto un’opportuna informativa.

Difatti, come previsto sia dalla norma civilistica (art. 2427 comma 1, n.22-quater c.c.) che dai principi contabili di riferimento (OIC 29), i possibili impatti patrimoniali, economici e finanziari derivanti dall’emergenza epidemiologica dovranno essere attentamente descritti in Nota Integrativa, e laddove prevista, anche nella Relazione sulla Gestione.

Senza dimenticare che la direzione aziendale, sulla base dei fatti successivi alla data di chiusura dell’esercizio, deve effettuare una valutazione prospettica della capacità aziendale di continuare a costituire un complesso economico funzionante (c.d. going concern) destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Particolare attenzione dovrà essere posta da quelle società con esercizio c.d. a cavallo d’anno, per le quali l’emergenza COVID-19 con tutte le conseguenze del caso ha impattato (ed impatterà) direttamente nel bilancio di competenza. In tal caso, saranno indispensabili valutazioni circa la continuità aziendale e la recuperabilità del valore di taluni assets aziendali. Sul tema della continuità aziendale e sulla valutazione delle voci di bilancio (impairment) si rimanda ad un documento di approfondimento di prossima pubblicazione sul presente sito.