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Riallineamento avviamento e immobilizzazioni immateriali

L’art. 1, comma 83 della Legge di Bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020) estende la portata applicativa delle disposizioni concernenti il c.d. riallineamento dei beni d’impresa mediante l’inserimento di un’apposita previsione normativa all’art. 110 del D.L. n. 104/2020 (disposizione che nel novero delle misure incluse nel c.d. Decreto Agosto innovava le misure in tema di rivalutazione e riallineamento dei beni d’impresa). 

In particolare, la norma in commento, allargando l’ambito oggettivo di applicazione delle previsioni di cui all'art. 14 della L. n. 342/2000, introduce la facoltà, sia per i soggetti ITA GAAP che per i soggetti IAS/IFRS adopters, di poter riallineare i valori fiscali a quelli civili anche in relazione alle poste dell’avviamento e delle altre immobilizzazioni immateriali (attività precedentemente escluse).

Si ricorda che le cause sottostanti un disallineamento tra valori fiscali e valori civili potrebbero derivare, a titolo esemplificativo, da operazioni straordinarie considerate neutrali da un punto di vista fiscale (e.g. conferimenti, fusioni, scissioni) piuttosto che da rivalutazioni meramente contabili effettuate in applicazione di previgenti disposizioni normative.

Nuovo ambito oggettivo

Come anticipato, a dispetto delle previgenti disposizioni, l’innovata versione dell’art. 110 del D.L. n. 104/2020 estende la possibilità di applicare la disciplina del riallineamento anche all’avviamento e più in generale alle altre immobilizzazioni immateriali (e.g. costi pluriennali, immobilizzazioni in corso, portafoglio ordini e lista clienti se rilevati separatamente dall’avviamento).

Le divergenze di valore civile e fiscale dovranno risultare già dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019 ma i disallineamenti effettivi, oggetto proprio di riallineamento, dovranno tenere conto anche dei decrementi “civilistici” verificatesi nel corso dell’esercizio 2020 (i.e. 31 dicembre 2020, per i soggetti c.d. solari). I conseguenti effetti fiscali (e.g. deduzione dei maggiori ammortamenti) rileveranno a partire dall’esercizio successivo (i.e. 2021, per i solari).    

Il riallineamento potrà essere eseguito anche in riferimento ad un singolo bene (non prevista un’applicazione generalizzata ad una classe omogenea) ma non potrà essere parziale dovendo necessariamente essere eseguito sull’intera differenza di valore.

Modalità applicative

Condizione necessaria al riconoscimento dei maggiori valori fiscali, nel limite dei valori civilistici, è il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 3% da versare in un massimo di tre rate annuali di pari importo.

I soggetti che decidono di beneficiare dell’agevolazione in esame sono obbligati a vincolare una riserva - già esistente a bilancio - corrispondente ai maggiori valori riallineati al netto dell'imposta sostitutiva del 3%. Pertanto, in assenza di riserve di netto capienti, risulterà preclusa la possibilità di procedere con il riallineamento stesso. Il vincolo, così attribuito, potrà venire meno mendiate il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 10%.