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Conversione Decreto Agosto: facoltà sospensione ammortamenti

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L’art. 60, dai commi 7-bis a 7-quinquies, del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (c.d. Decreto agosto) – convertito dalla Legge n. 126/2020 - introduce, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali, la facoltà di sospendere in tutto o in parte l’onere derivante dalla contabilizzazione a conto economico delle quote di ammortamento.

Nello specifico, i soggetti ITA GAAP adopters avranno la possibilità - con riferimento al solo bilancio relativo all’esercizio in corso all’entrata in vigore del decreto (e.g. nel bilancio 2020 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) - di ridurre fino al 100% il costo derivante dalle quote di ammortamento annuo riferibili sia alle immobilizzazioni materiali sia alle immobilizzazioni immateriali, anche in deroga alle disposizioni civilistiche in materia (art. 2426, comma 2, c.c.).

Applicando per la succitata facoltà, la quota non imputata a conto economico determinerà un allungamento del piano d’ammortamento originario per una durata pari alla durata della sospensione ovvero un anno allo stato attuale. Tale misura, difatti, potrà essere estesa con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in relazione dell’evoluzione emergenziale derivante dalla crisi epidemiologica COVID-19.

Conseguentemente, a titolo esemplificativo, gli ammortamenti relativi al bilancio 2020 si riverseranno nel conto economico dell’esercizio 2021 determinando un effetto a cascata sulle restanti quote.

Si rimanda al prospetto visibile sul file PDF per un prospetto a titolo esemplificativo.

 

Obblighi derivanti dalla sospensione

I soggetti che si avvarranno della facoltà di non ammortizzare i cespiti dovranno destinare a una riserva indisponile una quota di utile corrispondente all’ammortamento non effettuato in applicazione della sospensione degli ammortamenti (seguendo il medesimo percorso logico del caso di utili contabilizzati ma non conseguiti).

Qualora l’utile d’esercizio non dovesse essere sufficiente allo scopo, la riserva dovrà essere integrata attingendo ad ulteriori riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante apposito accantonamento di utili derivanti dagli esercizi successivi.

L’opzione in commento inoltre prevede determinati obblighi informativi - a carico dell’organo amministrativo - da evidenziare nella Nota Integrativa al Bilancio d’esercizio. In particolare saranno da evidenziare:

  • la ragione della deroga (es. mancato utilizzo delle immobilizzazioni)
  • l’iscrizione e l’importo della riserva indisponibile
  • l’influenza della deroga sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

 

Aspetti fiscali

Aspetto di interesse deriva dalla possibilità di poter continuare a dedurre il costo degli ammortamenti sospesi sia ai fini IRAP che IRES - sempre nei limiti previsti dalle rispettive normative di riferimento - seppur in mancanza di un’imputazione diretta a Conto Economico.

Pertanto, tali eventuali disallineamenti determineranno l’effettuazione di variazioni in diminuzione c.d. extra-contabili e l’iscrizione della correlata fiscalità differita che verrà debitamente recuperata, ceteris paribus, nell’ultimo esercizio di ammortamento civilistico.

Per approfondire un prospetto esemplificativo di ammortamento, scaricare il PDF.