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Incentivi per investimenti pubblicitari effettuati nel 2020

Premessa

Tra le misure di sostegno previste dal Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), l’art. 186 prevede una modifica alla disciplina del credito d’imposta per investimenti pubblicitari (art. 57-bis del DL n. 50/2017, D.P.C.M. n.90/2018) introducendo un regime straordinario, limitatamente all’anno 2020, volto ad incentivare gli investimenti pubblicitari effettuati per mezzo di quotidiani ed emittenti televisivi.

 

La nuova determinazione del credito

Con riferimento al solo anno 2020, il credito d’imposta viene stabilito nella misura del 50% - in luogo della previgente aliquota del 30% introdotta dal c.d. Decreto Cura Italia - del valore complessivo degli investimenti pubblicitari escludendo pertanto una base di calcolo parametrata ai soli investimenti incrementali.

La nuova disposizione prevede l’introduzione di un limite di spesa pubblica, a copertura del beneficio in commento, pari a 60 milioni di euro di cui 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

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Procedura di accesso all’agevolazione

La possibilità di accesso al credito è subordinata alla trasmissione, in corso d’anno, di una specifica comunicazione telematica a favore del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri contente i dati relativi agli investimenti pubblicitari già posti in essere o ancora da effettuare. Per l’anno 2020, tale comunicazione potrà essere presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre.

Nel corso dell’anno solare successivo, l’effettivo sostenimento delle spese agevolabili dovrà essere attestato mediante la presentazione di una Dichiarazione sostitutiva. Unitamente a tale dichiarazione, sarà inoltre necessario richiedere un’attestazione da parte dei soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità o dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti atta esclusivamente ad accertare che le spese siano state effettivamente sostenute.

 

Modalità di fruizione del credito

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, nel modello F24 da presentare tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

L’agevolazione è concessa nel rispetto delle norme concernenti l’applicazione degli aiuti “de minimis” (Regolamento (UE) n. 1408/2013). Il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni in relazione alle medesime voci di spesa.

 

 

I nostri professionisti rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione.