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Rivalutazioni beni e partecipazioni di impresa da subito

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Con la conversione in Legge del Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) ad opera della Legge n.126/2020 è stata concessa la facoltà di anticipare gli effetti di una possibile applicazione della nuova norma in materia di rivalutazione dei beni e delle partecipazioni aziendali per tutti quei soggetti aventi un esercizio sociale non coincidente con l’esercizio solare.

In particolare, tali soggetti potranno eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 sempre che il relativo bilancio non sia stato ancora approvato alla data del 14 ottobre 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione).

Conditio sine qua non è che i beni oggetto di rivalutazione risultino dal bilancio dell’esercizio precedente.

Ricordiamo nel seguito i tratti salienti della misura introdotta dall’art. 110 del Decreto Agosto, rimandando al nostro specifico Alert per una trattazione maggiormente esaustiva.

 

Ambito soggettivo

Possono accedere alla rivalutazione di cui all’art. 110:

  • le società di capitali ed enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali;
  • le società di persone commerciali;
  • le imprese individuali;
  • gli enti non commerciali residenti;
  • i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

 

Ambito oggettivo

Oggetto di rivalutazione possono essere le partecipazioni di controllo e collegamento iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie e i beni materiali e immateriali, ad esclusione di quelli alla cui produzione è diretta l’attività di impresa, purché risultino dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 (soggetti solari).

Concessa inoltre la facoltà di effettuare un cherry picking dei beni da voler e poter rivalutare escludendo qualsiasi riferimento alle categorie omogenee.

 

Modalità applicative

La rivalutazione potrà effettuarsi anche solo ai fini contabili-civilistici e dunque senza alcun onere in termini di imposte sostitutive sui maggiori importi iscritti in bilancio. Al contrario, laddove si volesse attribuire un riconoscimento fiscale ai maggiori valori, sarà necessario provvedere al pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 3%. Gli ammortamenti sugli importi rivalutati saranno deducibili sin dall’esercizio successivo a quello della rivalutazione.

Confermata inoltre la possibilità di procedere all’affrancamento della riserva (saldo attivo) da rivalutazione mediante il pagamento di un’ulteriore imposta sostitutiva pari al 10%.

La rivalutazione con effetti fiscali potrà essere invocata, in caso di cessione del bene, solo a partire dal quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita.