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Nuova pace fiscale - Legge di Bilancio 2023

Premessa

Lo scorso 21.11.2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di bilancio 2023.

Il testo, così come bollinato dalla Ragioneria dello Stato, si compone di 174 articoli ed è stato inviato al Parlamento il 29.11.2022 per l’approvazione definitiva entro la fine dell’anno.

Si illustrano di seguito le principali misure del Capo III “Misure di sostegno in favore del contribuente”, che consentirebbero a quest’ultimo di regolarizzare la propria posizione fiscale mediante procedure agevolate. Si tenga presente che non si esclude che in fase di conversione in Legge della manovra quanto sotto possa subire delle modifiche.

Sul punto, si distinguono tre diversi tipi di “Definizione agevolata”.

 

1. Definizione agevolata delle somme da controllo dichiarazioni e ravvedimento “speciale” di irregolarità formali e sostanziali


Art. 38 - Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni

Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari) delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge o anche recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento della sanzione ridotta nella misura del 3%, oltre all’integrale pagamento di imposta e interessi.

Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, con possibilità di dilazione in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Art. 39 - Regolarizzazione irregolarità formali

Sono sanabili le irregolarità formali relative a imposte dirette, IVA e IRAP - commesse fino al 31.10.2022 - mediante il versamento di una somma di 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, da eseguire in due rate di pari importo, la prima da versare entro il 31.03.2023 e la seconda entro il 31.03.2024.

Sono escluse dalla sanatoria: i) gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della voluntary disclosure; ii) la regolarizzazione ai fini dell’emersione di attività finanziarie e patrimoniali estere; iii) le irregolarità e le altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi.

Art. 40 - Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie

Tale norma prevede la possibilità di regolarizzare, con il pagamento della sanzione nella misura di 1/18 del minimo edittale, oltre all’ imposta e agli interessi, le violazioni sostanziali riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e precedenti, purché non siano state già contestate con atto impositivo o avviso bonario da controllo formale. La regolarizzazione si perfeziona con la rimozione delle irregolarità od omissioni e il pagamento della prima o unica rata entro il 31.03.2023 (è ammessa la dilazione degli importi dovuti in 8 rate trimestrali).

Art. 41 - Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Si prevede la riduzione delle sanzioni nella misura di 1/18 del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a PVC e inviti a comparire già consegnati o notificati entro il 31.03.2023.

Analoga riduzione - questa volta nella misura pari a 1/18 delle sanzioni concretamente irrogate - è prevista per l’acquiescenza agli avvisi di accertamento, agli atti rettifica e liquidazione e agli atti di recupero - non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della norma - nonché a quelli notificati entro il 31.03. 2023.

Sono esclusi gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria.

È ammessa la dilazione delle somme dovute (imposte, interessi e sanzioni ridotte, come specificato) in 20 rate trimestrali di pari importo, con applicazione degli interessi al saggio legale per le rate successive alla prima (è esclusa la compensazione in F24).

 

2. Definizione agevolata del contenzioso tributario


Art. 42 - Definizione agevolata delle controversie tributarie

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio alla data di entrata in vigore della legge, potranno essere definite mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia, con riduzioni variabili a seconda della soccombenza durante l’iter giudiziale, in particolare come segue: 90% del valore se il ricorso pende nel 1° grado di giudizio; 40% del valore in caso di soccombenza dell’A.E. nel 1° grado di giudizio; 15% del valore in caso di soccombenza dell’A.E. nel 2° grado di giudizio; 5% del valore in caso di doppia soccombenza dell’A.E. in tutti e due i gradi di merito (se il ricorso pende in Cassazione).

Sono esclusi i giudizi aventi ad oggetto: i) le risorse proprie tradizionali UE; ii) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento della 1° o unica rata entro il 30.06.2023 (è ammessa la dilazione in 20 rate trimestrali di pari importo, ma non è consentita compensazione in F24). Eventuale diniego alla definizione entro il 31.07.2024.

Art. 43 - Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

Le conciliazioni relative alle controversie tributarie pendenti nel 1° e 2° grado di giudizio - alla data di entrata in vigore della legge - potranno essere definite, in caso di accordo conciliativo entro il 30.06.2023, con sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo edittale previsto dalla legge. Sono escluse le controversie aventi ad oggetto: i) le risorse proprie tradizionali UE; ii) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Il versamento delle somme della conciliazione (imposte, interessi e sanzioni ridotte come specificato) deve avvenire entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo (è esclusa la compensazione in F24 ma consentita la dilazione in 20 rate trimestrali).

Art. 44 - Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione

In alternativa alla definizione di cui all’art. 42, per le controversie pendenti in Cassazione – alla data di entrata in vigore della legge – in cui è parte l’Agenzia delle entrate e aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente può rinunciare, entro il 30 giugno 2023, al ricorso principale o incidentale, a seguito della intervenuta definizione transattiva con la controparte. Sono escluse le controversie aventi ad oggetto: i) le risorse proprie tradizionali UE; ii) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

La definizione comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori e si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti (è esclusa la compensazione in F24).

 

3. Definizione a saldo e stralcio dei ruoli


Art. 45 - Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale

In caso di omesso/carente pagamento delle rate - scadute alla data di entrata in vigore della legge e per le quali non sia stata notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione - dovute a seguito di acquiescenza all’accertamento, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale, il contribuente può essere rimesso “in bonis” se paga integralmente l’imposta dovuta (è ammessa la dilazione in 20 rate trimestrali di pari importo con prima rata in scadenza il 31.03.2023, è esclusa la compensazione in F24).

Art. 46 - Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione

È previsto l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000 euro (comprensivi di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’Agente della Riscossione.

Art. 47 - Definizione agevolata carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022

I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 30.06.2022 possono essere estinti, con stralcio di interessi e di sanzioni, versando le somme dovute a titolo di capitale (e quelle eventualmente dovute per rimborso delle spese delle procedure esecutive e di notifica).

Entro il 30.04.2023, il debitore deve manifestare all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione mediante apposita dichiarazione telematica, indicando la presenza di eventuali giudizi pendenti e la volontà di rinunciarvi.

Entro il 30.06.2023, l’agente della riscossione comunica l’ammontare complessivo delle somme dovute, quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse (è possibile pagare in 18 rate, la prima e la seconda delle quali rispettivamente pari al 10% del totale entro il 31.07 e 30.11.2023; Le rate successive scadono il 28.02, 31.05, 31.07 e 30.11 a decorrere dal 2024).

Come accennato, tali disposizioni sono quelle contenute nel disegno di legge di bilancio 2023 approvato dal Consiglio dei Ministri. Durante l’iter parlamentare esse potranno subire modificazioni. Forniremo un aggiornamento in occasione della loro approvazione in legge da parte del Parlamento.

Coloro i quali intravvedessero proprie posizioni rilevanti con riferimento alle fattispecie descritte, potranno contattare lo studio professionale e in particolare il socio di riferimento, per un più dettagliato inquadramento, in vista di possibili applicazioni della normativa.