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Novità del Decreto Rilancio sulla ricapitalizzazione

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Nel novero delle misure previste dal Decreto Legge c.d. Rilancio (D.L. n. 34/2000) sono state previste diverse disposizioni di natura fiscale volte a favorire il processo di ricapitalizzazione di quelle società che più di tutte hanno subito preoccupanti ripercussioni economiche e finanziarie derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 ovvero le imprese di media dimensione. In questo contesto, tra le diverse disposizioni messe in campo dal Governo sono sicuramente da annoverare i meccanismi dei crediti d’imposta previsti dall’art. 26 del Decreto che nel seguito vengono brevemente delineati nei loro tratti essenziali.


Conferimenti agevolati mediante il credito d’imposta - Art. 26, comma 4

Il comma 4 dell’art. 26 introduce uno specifico credito d’imposta maturabile a fronte del conferimento - da versare entro il termine di chiusura del corrente anno solare - in società che abbiano deliberato un aumento di capitale entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e che rispettino le seguenti condizioni:

  1. non rientrare nella definizione di cui all’art. 162-bis del TUIR (intermediari finanziari e società di partecipazione) escludendo inoltre le società esercenti attività assicurativa;
  2. un ammontare di ricavi riferibile al periodo d’imposta 2019 compreso tra i 5 e 50 milioni di euro;
  3. registrazione di una riduzione dei ricavi - a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 - nei mesi di marzo e aprile 2020, in misura non inferiore al 33% dell’ammontare dei ricavi rispetto ai medesimi mesi dell’anno precedente.

Il riferimento ai ricavi per quanto riguarda le condizioni di cui alle lett. b) e c) dovrà essere valutato su base consolidata qualora la società sia parte integrante di un Gruppo. La misura del credito d’imposta è pari al 20% e l’importo massimo del conferimento agevolabile potrà essere in misura non superiore ad Euro 2.000.000. Conseguentemente, l’importo massimo del credito d’imposta potrà arrivare fino ad un massimo di Euro 400.000. Il credito così calcolato potrà essere utilizzato, da parte del soggetto conferente, in dichiarazione ovvero mediante l’istituto della compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

In questa prima scritturazione della norma che ricordiamo è entrata in vigore il 19 maggio scorso, è stata prevista l’esclusione dal beneficio per le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo, o sono collegate con o controllate dalla società conferitaria. Pertanto, salvo chiarimenti o modificazioni della norma in sede di conversione, potranno essere agevolati, a titolo di esempio, i conferimenti effettuati da soci persone fisiche (in questo caso anche con partecipazione di maggioranza) e/o soci c.d. di minoranza.

Il mantenimento del beneficio è condizionato alla i) detenzione delle partecipazioni (derivanti dal conferimento effettuato) fino alla data del 31 dicembre 2023 e ii) fino alla medesima data, l’impossibilità per la società conferitaria di effettuare una distribuzione di riserve di qualsiasi tipo. Il non rispetto anche solo di una delle due condizioni sopra indicate determina in capo al beneficiario dell’agevolazione la restituzione del beneficio maggiorata del versamento di interessi legali. Importante sottolineare che allo stato attuale non è prevista l’applicazione di specifiche sanzioni.

L’agevolazione inoltre spetta nel caso di investimenti in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell’Unione europea o facenti parte dello Spazio Economico Europeo. In tali casi, la norma non prevede espressamente che l’investimento debba incidere direttamente sul fondo di dotazione della SO. Sotto tale aspetto, oltre che per altri temi tecnici a fondamento di tale agevolazione, è auspicabile un chiarimento da parte della prassi amministrativa.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito sia ai fini delle imposte sul reddito e sia ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e l’utilizzo in compensazione non è soggetto né ai limiti di compensabilità generale (Euro 700.000 ed Euro 1 milione limitatamente all’anno 2020) né ai limiti di cui ai crediti d’imposta da riportare nel c.d. quadro RU (Euro 250.000).


Credito d’imposta da perdite economiche - Art. 26, comma 8

Alle società che rispettano le condizioni di cui alla lett. a), b) e c) del precedente paragrafo, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale da deliberare e versare integralmente entro la data del 31 dicembre 2020. Il riconoscimento di tale credito potrà avvenire esclusivamente a seguito dell’approvazione del bilancio relativo all’anno 2020 ed il beneficio calcolato non potrà essere superiore all’ammontare di Euro 800.000.

Condizione essenziale al mantenimento del beneficio è, anche in questo caso, l’impossibilità di preventiva distribuzione di riserve di qualsiasi tipo antecedentemente alla data del 1° gennaio 2024. Le società, inoltre, al fine di beneficiare di tale agevolazione dovranno rispettare ulteriori condizioni tra cui a titolo di esempio:

  1. una regolare situazione contributiva e fiscale;
  2. il rispetto di talune condizioni con riguardo agli amministratori, i soci ed il titolare effettivo (questi non dovranno essere stati raggiunti negli ultimi cinque anni da una condanna definitiva per violazione delle norme in materia di imposte sui redditi e IVA nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici).

Anche tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito sia ai fini delle imposte sul reddito e sia ai fini IRAP e l’utilizzo in compensazione non è soggetto né ai limiti di compensabilità generale (Euro 700.000 ed Euro 1 milione limitatamente all’anno 2020) né ai limiti di cui ai crediti d’imposta da riportare nel c.d. quadro RU (Euro 250.000).


Limiti di spesa e provvedimenti attuativi

Le misure su indicate, oltre a dover ricevere il benestare da parte dell’Unione europea, sono state circostanziate nel limite di spesa pubblica pari a 2 miliardi di Euro. Un apposito Decreto da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro il 18 giugno prossimo, fisserà i criteri e le modalità di applicazione dei crediti d’imposta nonché il controllo del limite stanziamento di spesa pubblica previsto.


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