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La riforma del contenzioso tributario

Premessa

Il 31 agosto 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n.130 recante “Disposizioni in materia di giustizia e processo tributario”, in attuazione delle indicazioni fornite dall’Europa e sancite nel c.d. PNRR (“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”).

Con tale Riforma, il Parlamento, nell’ottica di velocizzare e ridurre il contenzioso tributario e di migliorare la qualità delle pronunce, introduce, tra le varie novità, la figura del giudice tributario professionale scelto per concorso, la figura del giudice tributario monocratico, la definizione agevolata dei ricorsi proposti dinanzi alla Corte di Cassazione, una nuova modalità di applicazione dell’istituto della conciliazione.

Nel proseguo si analizzeranno, più nel dettaglio, alcune delle novità processuali introdotte.

           

Art. 5, L. n. 130/2022 - Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.

L’art. 5 del nuovo testo di legge introduce

la c.d. “definizione agevolata” delle liti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione.

Per “liti pendenti” si intendono quelle per le quali il ricorso per Cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge (i.e. 16 settembre 2022), purché, medio tempore, non sia intervenuta una sentenza definitiva.

L’agevolazione consiste nel pagamento di un importo pari:

  • al 5% del valore della controversia, quando l’Amministrazione finanziaria sia risultata soccombente in entrambi i giudizi di merito ed il valore della causa non sia superiore a 100.000€;
  • al 20% del valore della controversia, quando l’Amministrazione finanziaria sia risultata soccombente in uno dei due gradi di giudizio ed il valore della stessa non sia superiore a 50.000€.

La definizione della lite si perfeziona:

  1. con la presentazione, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge (i.e. 14 gennaio 2023), di apposita domanda, distinta per ciascuna controversia autonoma (i.e. una per ciascun atto impugnato) da parte di chi ha proposto l’atto introduttivo (o chi vi è subentrato o chi è legittimato), e
  2. con il pagamento degli importi dovuti.

Nel caso in cui non vi siano importi da pagare la lite si ha per definita con la sola presentazione dell’istanza.

Con la presentazione di tale domanda, le parti rinunciano ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione e, in ogni caso, le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate.

Non possono essere soggette alla definizione in parola le controversie che hanno ad oggetto, anche solo in parte, le risorse tradizionali proprie dell'Unione europea, e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

La presentazione della domanda è esente dall’imposta di bollo.

Nel momento in cui la definizione si è perfezionata, gli effetti della stessa prevalgono su tutte le sentenze non ancora passate in giudicato anteriormente alla data del 16 settembre 2022.

Inoltre, le controversie per le quali è stata presentata la domanda di definizione non sono automaticamente sospese ma occorre un’apposita richiesta al Giudice che, se accolta, sospenderà il giudizio fino alla scadenza dei 120 giorni (dalla data di entrata in vigore della legge).

L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro 30 giorni mediante le ordinarie forme di notificazione degli atti processuali. Tale diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di Cassazione.

In caso di diniego della domanda di definizione e, dunque, di prosecuzione del giudizio, sarà onere della parte interessata presentare l’istanza di trattazione entro due mesi dalla scadenza dei 120 giorni; in mancanza, il Presidente dichiarerà estinto il giudizio con decreto.

 

Art. 4, comma 1, lettera b), L. 130/2022 - Competenza del giudice monocratico.

Al d.lgs.546 del 1992 è aggiunto l’art. 4-bis che introduce la competenza del giudice monocratico al quale viene attribuito il potere di definire, in primo grado, tutte le controversie il cui ricorso sarà notificato a partire dal 1° gennaio 2023 ed il cui valore non supera 3.000 €.

Sono escluse le controversie che hanno un valore indeterminabile.

Le norme applicabili al procedimento sono, per quanto compatibili, le medesime previste dal D.lgs. 546 del 1992.

 

Art. 4, comma 1, lettera c), L. 130/2022 - la prova testimoniale.

Con la riforma attuale si introduce la prova testimoniale scritta nel processo tributario, ai sensi del nuovo comma 4, art. 7 del d. lgs. 546/1992.

Qualora la pretesa fiscale sia fondata su verbali o su altri atti che fanno fede fino a querela di falso, la prova testimoniale è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle che sono attestate da pubblico ufficiale.

Non è richiesto l’accordo delle parti, pertanto il giudice può ammettere la testimonianza scritta su richiesta anche di una sola delle parti.

Si applicano, per quanto compatibili, le medesime disposizioni previste ai sensi dell’art. 257- bis del codice di procedura civile

 

Art. 6, L. 130/2022 - Onere della prova in capo all’Ente impositore.

L’art. 6 della legge in oggetto precisa nell’ambito del processo tributario, all’interno del nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. 546/1992, l’onere della prova a carico dell’Amministrazione Finanziaria. In capo a questa vige l’onere di dimostrare le ragioni della pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni.

Spetta, invece, al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.

 

Art. 4, comma 1, lett. d), L. 130/2022 – Spese del giudizio in caso di mancata conciliazione.

Viene sostituito il comma 2 octies dell’art. 15 del d.lgs. 546/1992 con la previsione della maggiorazione del 50% delle spese di giudizio nel caso di non accettazione, senza giustificato motivo, della proposta di conciliazione, quando il riconoscimento delle pretese della parte che non ha accettato tale proposta risulti inferiore al contenuto della proposta medesima.

Se è intervenuta la conciliazione, le spese risultano compensate.

Tale disciplina si applica ai ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (i.e. 16 settembre 2022).

 

Art. 4, comma 1, lett. e), L. 130/2022 – Reclamo e mediazione.

Per le controversie cui si applica l’art. 17-bis del d.lgs. 31.12.1992, n. 546 (c.d. “reclamo-mediazione”), in ottica di “responsabilizzazione del funzionario” preposto all’esame della proposta di mediazione/reclamo, viene inserito il comma 9-bis il quale prevede che la parte che rifiuta il reclamo è condannata, in caso di soccombenza e di accoglimento delle ragioni già formulate in sede di reclamo o mediazione, al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione.

 

Art. 4, comma 1, lett. g) e h), L. 130/2022 – Conciliazione proposta dalla Corte di Giustizia tributaria.

La novità riguarda la possibilità del giudice (in entrambi i gradi di giudizio) di formulare la proposta di conciliazione. La proposta è realizzata per tutte le controversie che sono reclamabili ex art. 17-bis.

Può essere formulata in udienza, dandone comunicazione solo alle parti non comparse, o fuori udienza, dandone comunicazione a tutte le parti.

Si perfeziona con la redazione del processo verbale che costituisce titolo esecutivo.

Intervenuta la conciliazione, si dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.

Tale norma si applica nei confronti dei ricorsi che sono stati notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma (i.e. 16 settembre 2022).

 

Art. 4, comma 1, lett. f), L. 130/2022 - Sospensione giudiziale.

È integrato il comma 2 dell’art. 47 del d.lgs. 546/1992, in relazione all’istanza di sospensione dell’atto impugnato, stabilendo che tra la data di presentazione dell’istanza in questione e l’udienza nella quale il giudice si deve pronunciare, non devono intercorrere più di 30 giorni.

La data di trattazione dell’istanza di sospensione non può coincidere con quella prevista per la causa di merito.

Si crea in questo modo un doppio binario motivato dall’esigenza di una maggiore celerità del giudice nel decidere sulla sospensione dell’atto impugnato.

La decisione sull’accoglimento o meno dell’istanza deve essere resa nella stessa udienza di trattazione con ordinanza motivata non impugnabile.

 

Art. 2, comma 1, L. 130/2022- Ulteriori effetti premiali per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

I ricorrenti soggetti ISA che nei 3 periodi di imposta precedenti a quello in cui è stato proposto il ricorso hanno ottenuto un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 non devono prestare la garanzia per la sospensione parziale dell’atto impugnato.

 

Art. 1, L. 130/2022 – modifiche al d. lgs. n. 545 del 1992.

All’articolo in questione è previsto che le Commissioni tributarie regionali e provinciali mutano il proprio nome diventando “Corti di giustizia tributaria” di primo e secondo grado.

Inoltre, è stata prevista l’introduzione del giudice tributario come figura autonoma e professionale scelta mediante apposito concorso pubblico, al quale seguirà un tirocinio formativo di sei mesi presso le corti di giustizia tributaria.

La professione sarà svolta a tempo pieno.

Lo scopo è quello di parificare la giurisdizione tributaria alla giurisdizione civile, penale ed amministrativa.

           

Art. 4, comma 4, Disposizioni in materia di giustizia tributaria digitale.

Ai sensi del suddetto articolo, il legislatore prevede la possibilità per le parti di partecipare all’udienza da remoto, prevendo la trasmissione telematica delle comunicazioni e notificazioni inerenti al processo.

La richiesta può essere fatta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione. L'udienza si tiene a distanza se la richiesta è formulata da tutte le parti costituite nel processo.

Tutti i giudizi instaurati dinanzi al giudice monocratico e che hanno ad oggetto l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato e quella di trattazione dell’istanza di sospensione in grado di appello davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado si svolgono esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità di richiedere la partecipazione in presenza per comprovate ragioni. Il giudice decide sulla richiesta e ne dà comunicazione alle parti con l’avviso di trattazione.

La norma si applica per i giudizi di merito il cui ricorso/appello sia stato notificato dal 1° settembre 2023.