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Emergenza COVID-19 – Le novità del Decreto Agosto

Il Decreto Legge n. 104 del 14 Agosto 2020, meglio noto come Decreto Agosto ha riproposto alcune misure a sostegno delle imprese, già individuate dai precedenti Decreti in virtù dell’emergenza Covid-19, nonché nuove misure a sostegno dei lavoratori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria in corso.


Capo I - Disposizione in materia di lavoro

Art. 1 - Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga

Sono state incrementate le settimane di ammortizzatori sociali con causale Covid-19 ad oggi previste (CIG, CIGD, FIS), con possibilità di fruire di ulteriori 18 settimane collocate nel periodo tra il 13/07/2020 e il 31/12/2020. Eventuali settimane richieste in precedenza e collocate in tale periodo vengono assorbite e imputate alle prime 9 settimane previste dal decreto Agosto.

Delle nuove 18 settimane previste dal presente decreto le prime 9 sono richiedibili con le medesime modalità finora in vigore, le seconde sono soggette al pagamento da parte dell’azienda di un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato del primo semestre del 2019 e quello del 2020.

In ragione alla perdita di fatturato - come di seguito illustrato – viene dunque parametrato il contributo, dovuto sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di cassa integrazione non prestate:

  • 18% per aziende senza alcuna perdita di fatturato
  • 9% per aziende con perdita di fatturato inferiore al 20%
  • 0% per aziende con riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o per aziende di nuova costituzione (post Gennaio 2019).

La sussistenza dei requisiti di fatturato sarà oggetto di specifica autocertificazione soggetta a verifiche congiunte da parte di INPS e Agenzia dell’Entrate.

Art. 3 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

Alle aziende che rinunciano all’utilizzo delle nuove 18 settimane di ammortizzatori sociali previste all’art. 1, ma che ne hanno fatto ricorso nei mesi di maggio e giugno, hanno la facoltà di richiedere uno sgravio contributivo parametrato sulle ore di ammortizzatori fruite nei predetti mesi.

Per tali aziende sarà infatti riconosciuto uno sgravio dei contributi INPS (lo sgravio non si applica invece per quelli dovuti all’INAIL) pari al doppio delle ore di ammortizzatori effettuate nei mesi di maggio e giugno, per un massimo di 4 mesi. Si precisa come l’esonero sia cumulabile con altri esoneri o riduzioni previsti nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, nonché sarà oggetto di specifica circolare applicativa INPS che ne determinerà l’effettiva entità, di cui restiamo in attesa.

Il Decreto Legge n. 104 del 14 Agosto 2020, meglio noto come Decreto Agosto ha riproposto alcune misure a sostegno delle imprese, già individuate dai precedenti Decreti in virtù dell’emergenza Covid-19, nonché nuove misure a sostegno dei lavoratori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria in corso.

Art. 6 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato

Ai datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, a decorrere dal 15 Agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020, è riconosciuto un esonero totale dei contributi previdenziali a loro carico (fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per un periodo massimo di 6 mesi dall’assunzione, con esclusione dei premi Inail. L’importo massimo annuo di esonero è di Euro 8.060, da riparametrarsi su base mensile.

L’esonero non spetta per le assunzioni con contratto di apprendistato e di lavoro domestico, nonché nei confronti di lavoratori che abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti la nuova assunzione presso la medesima impresa; è, invece, riconosciuto nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva al 15 Agosto.

Art. 7 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali

È esteso l’esonero contributivo previsto all’art. 6, con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale e comunque fino ad un massimo di tre mesi, anche alle assunzioni con contratto a termine (anche stagionale) effettuate nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si applica quanto previsto all’art. 6.

Art. 8 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

A fronte dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, fino al 31 Dicembre 2020 è possibile rinnovare o prorogare per una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando il limite di legge di 24 mesi) contratti a termine anche in assenza delle causali definite all’art. 19, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015 (esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria).

In virtù di quanto sopra, con l’entrata in vigore del presente Decreto è stato abrogato il comma 1-bis dell’articolo 93 DL 34/2020 e successive modificazioni, il quale prevedeva l’obbligo di proroga dei contratti a termine (anche di somministrazione), nonché dei contratti di apprendistato di cu agli art. 43 e 45 D. Lgs. n. 81/2015, per un periodo corrispondente ai periodi di “sospensione lavorativa” conseguenti all’emergenza epidemiologica.

Art. 9 - Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo

Viene prevista un’indennità pari ad Euro 1.000, omnicomprensiva, per le seguenti categorie di lavoratori:

  • Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne’ di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI al 15 Agosto 2020. È altresì riconosciuta ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nelle seguenti categorie: (i) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; (ii) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020; (iii) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15 Agosto 2020. Gli stessi, devono essere già iscritti alla data del 17 Marzo 2020 alla Gestione separata INPS con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; (iv) incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di INPS, alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Tali categorie di lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; b) titolari di pensione.
  • Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18 e successive modificazioni. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
  • Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati: (i) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; (ii) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui al punto (i), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; (iii) assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Art. 12 - Disposizioni in materia di lavoratori sportivi

Per il mese di giugno 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso:

  • il Comitato Olimpico Nazionale (CONI)
  • il Comitato Italiano Paralimpico (CIP)
  • le federazioni sportive nazionali
  • le discipline sportive associate
  • gli enti di promozione sportiva

riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già attivi alla data del 23 febbraio 2020, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Art. 14 - Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo

È fatto divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 3 del presente Decreto.

Rimangono altresì sospese per i soggetti di cui al punto precedente le procedure di licenziamento collettivo e individuale per GMO pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, con eccezione per l’appalto, nel caso in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

I divieti di cui sopra non si applicano nelle seguenti ipotesi:

  • licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nel caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c.
  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuta la Naspi
  • in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

 

Capo II - Disposizioni in materia di coesione territoriale

Art. 27 - Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate Decontribuzione Sud

Al fine di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da Covid-19 in aree caratterizzate da grave situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico) è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’agevolazione è concessa dal 1° Ottobre 2020 al 31 Dicembre 2020, previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, da adottarsi entro il 30 Novembre 2020, sono individuati le modalità ed il riferimento ad indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilità al mercato unico europeo utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione di accompagnamento, per il periodo 2021-2029, degli interventi di coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei Piani Nazionali di Riforma.

 

Capo VII - Misure fiscali

Art. 97 - Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi

Il nuovo Decreto è intervenuto nuovamente sul tema dei termini dei versamenti IRPEF, INPS e INAIL sospesi, introdotto dapprima dal Decreto Cura Italia e successivamente modificato dal Decreto Rilancio, che aveva posticipato la scadenza dei modelli F24 sospesi al 16 settembre 2020, con possibile versamento in un’unica soluzione ovvero in 4 rate di pari importo, senza applicazione di interessi e sanzioni.

Il presente Decreto ha invece previsto la possibilità di versare, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi:

un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 Settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;

il restante 50 per cento delle somme dovute, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Art. 99 - Proroga riscossione coattiva

Viene prorogato al 15 Ottobre 2020 la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati prima della data di entrata in vigore del Decreto n. 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Pertanto, il datore di lavoro, fino al 15 Ottobre 2020, non dovranno effettuare le relative trattenute che riprenderanno, salvo l’eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 16 Ottobre 2020.

Art. 112 - Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020

Limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.

 

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