article banner
Alert

Decreto Legislativo 10.06.2020 n.49 - G.U. 10.06.2020 n.146

Attuazione della Direttiva 2017/1852/UE del Consiglio del 10.10.2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione Europea.

Entrata in vigore

Il Decreto entrerà in vigore il 26.06.2020. Le disposizioni ivi contenute si applicano alle istanze di apertura di procedura amichevole presentate a decorrere dal 01.07.2019 sulle questioni controverse riguardanti il reddito o il patrimonio, relative al periodo d’imposta che inizia il 01.01.2018 e ai successivi periodi d’imposta.

Ambito di applicazione

Sono stabilite le norme relative alle procedure amichevoli e alle altre procedure di risoluzione delle controversie tra l’Autorità italiana e le Autorità degli altri Stati membri dell’Unione Europea che derivano dall’interpretazione e dall’applicazione degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l’Italia è parte e della Convenzione 90/436/CEE del 23.07.1990, relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate.

Istanza di apertura di procedura amichevole

Per l’avvio della procedura, il soggetto interessato – ossia qualsiasi soggetto residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato o in un altro Stato membro e la cui imposizione è direttamente interessata dalla questione controversa – è tenuto a presentare un’istanza, simultaneamente, all’Agenzia delle Entrate e all’Autorità competente degli altri Stati membri coinvolti.

Termine

L’istanza va presentata entro tre anni dalla data di notifica del provvedimento o dell’adozione della misura che ha originato o potrebbe originare la questione controversa. Se si tratta di processo verbale di constatazione, il termine decorre dalla notifica del successivo avviso di accertamento.

Rapporti con procedure interne di contenzioso

Non è richiesta la preventiva instaurazione delle procedure contenziose nazionali. Al soggetto interessato non è comunque precluso il ricorso ai mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento nazionale ed è possibile richiedere la sospensione del processo pendente ai sensi dell’art. 39, c. 1-ter, lett. b), D.lgs. n. 546/1992, nonché della riscossione in pendenza di giudizio (modificato all’uopo l’art. 15 D.P.R. n. 602/1973).

Tuttavia, l’istanza di apertura di procedura amichevole non può essere presentata qualora sulla questione controversa sia intervenuta una sentenza di merito da parte della Commissione Tributaria competente o una decisione del Giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli artt. 48 e 48-bis D.lgs. n. 546/1992.

Rapporti con procedure amministrative interne

La presentazione dell’istanza di apertura di procedura amichevole non è preclusa dalle procedure amministrative tributarie che comportano la definitività dell’imposta.

Riscontro

L’Agenzia delle Entrate attesta il ricevimento dell’istanza entro due mesi dalla data di ricezione della stessa ed entro lo stesso termine ne comunica il ricevimento alle Autorità degli altri Stati membri interessati.

Contenuto

L’istanza deve contenere tutte le informazioni necessarie per un accurato esame della fattispecie, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • informazioni necessarie all’identificazione dei soggetti interessati che hanno presentato l’istanza e di qualsiasi altra persona interessata;
  • periodi di imposta interessati;
  • elementi informativi particolareggiati sul caso dedotto;
  • copia di eventuali documenti giustificativi su tali elementi informativi;
  • motivo per cui i soggetti interessati ritengono che vi sia una questione controversa, dettagli di eventuali cause e ricorsi avviati dai soggetti interessati;
  • informazioni relative a eventuali altre istanze di apertura di procedure di risoluzione delle controversie presentate, nonché l’espresso impegno da parte dei soggetti interessati di non proseguire nel procedimento in corso avviato sulla medesima questione controversa.

Fase istruttoria

Entro tre mesi dalla data di ricevimento dell’istanza, L’Agenzia delle Entrate può chiedere ulteriori specifiche informazioni al soggetto interessato, che è tenuto a fornirle entro tre mesi dalla data di ricezione della richiesta.

Decisione sull’ammissibilità dell’istanza e impugnazione

Entro sei mesi dalla data di ricevimento dell’istanza (o dalla data di ricezione delle informazioni aggiuntive richieste), l’Agenzia delle Entrate adotta una decisione in merito all’accoglimento o al motivato rigetto (perché non tempestiva, non completa nelle informazioni, avente ad oggetto una questione non controversa o già decisa dai Giudici nazionali) della stessa. In assenza di notifica di una decisione entro tale termine, l’istanza si intende accolta.

Nell’ipotesi in cui il processo sia sospeso, il termine di sei mesi decorre dalla data della sospensione.

Il soggetto interessato può presentare ricorso presso la Commissione Tributaria in caso di rigetto dell’istanza di apertura di procedura amichevole (inserita tra gli atti impugnabili di cui all’elenco dell’art. 19 D.lgs. 546/1992).

Risoluzione unilaterale

Entro sei mesi dalla data di ricevimento dell’istanza (o dalla data di ricezione delle informazioni aggiuntive richieste), l’Agenzia delle Entrate può decidere di risolvere la questione controversa in via unilaterale, senza coinvolgere le altre Autorità competenti degli Stati membri interessati, dandone tempestiva comunicazione ai soggetti interessati e alle Autorità competenti degli altri Stati membri.

Accordo

Termine

Entro due anni dall’accoglimento dell’istanza da parte di uno degli Stati membri – termine prorogabile fino a un anno su richiesta motivata – l’Agenzia delle Entrate e le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati sono tenute a raggiungere un accordo.

La decisione adottata – o il motivato mancato raggiungimento dell’accordo – sono comunicati al soggetto interessato entro trenta giorni dalla data di conclusione dell’accordo.

Nell’ipotesi in cui il processo sia sospeso, il termine di due anni decorre dalla data della sospensione.

Rapporti con procedure interne di contenzioso

Nel caso in cui sulla questione controversa intervenga, prima del raggiungimento dell’accordo, una sentenza passata in giudicato o una decisione del Giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli artt. 48 e 48-bis D.lgs. n. 546/1992, l’Agenzia delle Entrate notifica la decisione alle Autorità competenti degli altri Stati membri interessati e la procedura amichevole ha termine a decorrere dalla data di tale notifica.

Rapporti con procedure amministrative interne

Se la questione controversa, originata da un’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria italiana, è stata oggetto di una definizione, anche agevolata, l’Agenzia delle Entrate, se del caso, ridetermina in aumento o in diminuzione le imposte dovute a seguito dell’instaurazione della procedura amichevole.

Commissione consultiva

Richiesta di istituzione

Il soggetto interessato può presentare all’Agenzia delle Entrate e all’Autorità competente degli altri Stati membri interessati la richiesta di istituire una Commissione consultiva ai fini dell’accesso alla procedura di risoluzione delle controversie.

Entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta, l’Agenzia delle Entrate comunica ai soggetti interessati le norme di funzionamento, la data entro la quale è adottato il parere sulla risoluzione della questione controversa e i riferimenti alle disposizioni giuridiche applicabili. In assenza, provvedono le personalità indipendenti e il presidente della Commissione.

Ambito di applicazione

La Commissione consultiva è istituita nei seguenti casi:

  • quando l’istanza di apertura di procedura amichevole è stata rigettata da almeno una, ma non da tutte le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati, con determinati vincoli;
  • quando l’istanza di apertura di procedura amichevole è stata rigettata da tutte le Autorità competenti degli Stati membri interessati ed è stata emessa una sentenza favorevole al soggetto interessato, a seguito del ricorso dallo stesso presentato avverso la decisione di rigetto;
  • quando le Autorità competenti degli Stati membri interessati hanno accolto l’istanza di apertura di procedura amichevole ma non sono riuscite a raggiungere un accordo entro il termine di due anni dall’accoglimento dell’istanza.

Termine

La richiesta di istituzione della Commissione consultiva è presentata entro cinquanta giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto o di mancato raggiungimento dell’accordo, oppure dalla pronuncia della sentenza favorevole.

Rapporti con procedure interne di contenzioso

Nel caso in cui sulla questione controversa intervenga una sentenza passata in giudicato o una decisione del Giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli artt. 48 e 48-bis D.lgs. n. 546/1992:

  • prima della presentazione della richiesta per l’istituzione della Commissione consultiva, l’Agenzia delle Entrate informa le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati degli effetti preclusivi della decisione in merito all’accesso alla procedura di risoluzione delle controversie;
  • dopo la presentazione della richiesta di istituzione della Commissione consultiva ma prima che questa abbia notificato il proprio parere all’Agenzia delle Entrate, quest’ultima informa le altre Autorità competenti degli Stati membri interessati e la suddetta Commissione degli effetti della decisione che pone termine alla procedura di risoluzione delle controversie.

Istituzione

La Commissione consultiva è istituita entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta, con tempestiva informazione al soggetto interessato. Se la Commissione consultiva non è istituita entro tale termine, il soggetto interessato può ricorrere al Presidente della Commissione Tributaria Regionale del Lazio per chiederne l’istituzione. Il Presidente della Commissione Tributaria Regionale del Lazio decide con provvedimento reclamabile ai sensi dell’art. 28 D.lgs. n. 546/1992.

Risoluzione della controversia

Entro il termine di sei mesi dalla data di istituzione – prorogabile di tre mesi – la Commissione consultiva adotta una decisione sull’accettazione dell’istanza di apertura di procedura amichevole (da notificare alle Autorità competenti degli Stati membri interessati entro trenta giorni dall’adozione) o un parere su come risolvere la questione controversa.

Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie

Istituzione

Le Autorità competenti degli Stati membri interessati possono concordare di istituire una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie – anche sotto forma di Comitato permanente – in luogo della Commissione consultiva, per esprimere un parere su come risolvere la questione controversa.

Risoluzione della controversia

Tale Commissione può applicare, in luogo della procedura di risoluzione delle controversie «con parere indipendente», applicata dalla Commissione consultiva, procedure o tecniche di risoluzione delle controversie per risolvere la questione controversa in modo vincolante.

Costi della procedura

Le spese sostenute dal soggetto interessato non sono a carico degli Stati membri coinvolti.

Effetti del parere della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie

Vincolo

L’Agenzia delle Entrate e le altre Autorità competenti interessate si accordano su come risolvere la questione controversa entro sei mesi dalla notifica del parere della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. Le stesse possono adottare una decisione che si discosta dal suddetto parere ma, se non raggiungono un accordo su come risolvere la questione controversa, ne sono vincolate.

Termini e impugnazione

L’Agenzia delle Entrate notifica al soggetto interessato la decisione sulla risoluzione della questione controversa entro trenta giorni dall’adozione. In assenza, il soggetto interessato può presentare ricorso per ottemperanza alla Commissione Tributaria competente.

Rapporti con procedure interne di contenzioso

Qualora sulla questione controversa intervenga, dopo la notifica del parere della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, una sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli artt. 48 e 48-bis D.lgs. n. 546/1992, l’Agenzia delle Entrate informa le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati e le suddette Commissioni degli effetti della decisione che pone termine alla procedura di risoluzione delle controversie.

Rapporti con procedure amministrative interne

Se la questione controversa, originata da un’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria italiana, è stata oggetto di una definizione, anche agevolata, l’Agenzia delle Entrate, se del caso, ridetermina in aumento o in diminuzione le imposte dovute a seguito dell’instaurazione della procedura amichevole.

Esecuzione delle decisioni

In esecuzione delle decisioni da cui derivi una variazione del reddito o dell’imposta, l’Agenzia delle Entrate dispone il rimborso o lo sgravio delle imposte non dovute ovvero la riscossione delle imposte dovute.

Accettazione del soggetto interessato

Le suddette decisioni sono attuate a condizione che il soggetto interessato le accetti per iscritto entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione e contestualmente rinunci ad altri mezzi di impugnazione. Qualora vi sia un contenzioso pendente in sede nazionale, ai fini dell’attuazione della decisione, il soggetto interessato deve fornire prova, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione, dell’avvenuto deposito presso il competente organo giurisdizionale dell’atto di rinuncia al contenzioso e ad altri mezzi di impugnazione.

Riscossione delle imposte dovute

Ai fini dell’accertamento e riscossione delle imposte dovute, i termini di decadenza di cui all’art. 43 D.P.R. n. 600/1973 sono raddoppiati. Sulle maggiori imposte dovute si applicano le sanzioni, salvo che siano già definite in via agevolata, e gli interessi a decorrere dall’adozione della decisione. Si tiene conto delle somme già versate.

Rimborso o sgravio delle imposte

L’Agenzia delle Entrate dispone il rimborso o lo sgravio delle imposte non dovute. Nel solo caso in cui la pretesa erariale sia stata integralmente annullata, il rimborso delle sanzioni è consentito previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto interessato.

Posizioni definitive

Il rimborso, lo sgravio o la riscossione trovano applicazione anche se riferiti ad imposte divenute definitive in Italia.

Ottemperanza

Se la decisione non viene eseguita dall’Agenzia delle Entrate, il soggetto interessato può presentare ricorso in ottemperanza alla Commissione Tributaria competente.

 

I nostri professionisti rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione.