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Decreto agosto: estese le assemblee in modalità semplificata

L’art. 71 del D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto agosto), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, al fine di agevolare talune azioni volte al contrasto dell’emergenza Covid-19 e ridurre i costi organizzativi per la realizzazione di momenti assembleari con modalità sicure per la salute dei partecipanti, estende - fino alla data del 15 ottobre 2020 - le previsioni normative (introdotte dall’art. 106, commi da 2 a 6, del c.d. Decreto Cura Italia) riguardanti talune semplificazioni in materia di svolgimento delle assemblee societarie.

In particolare, con riferimento alle assemblee di società ed enti, convocate entro e non oltre il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le seguenti semplificazioni:

  • S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., società cooperative e mutue assicuratrici

Consentita l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione anche in deroga alle disposizioni statutarie.Possibilità anche di prevedere che l’assemblea si svolga anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.

  • S.r.l.

Consentita l’espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso scritto anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie.

  • Società con azioni quotate, le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante

Hanno la possibilità:

  1. di ricorrere all’istituto del rappresentante designato per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie e
  2. di prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite predetto rappresentante al quale possono essere conferite deleghe e/o subdeleghe.

  • Banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici

Hanno la possibilità:

  1. di designare il rappresentante entro il secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea (ordinaria o straordinaria) e
  2. di prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato.

 

Inoltre l’art. 71 del DL 104/2020 ha previsto che ai fini del completamento della raccolta del patrimonio dei FIA italiani riservati, ai sensi dell’articolo 10, comma 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30, le società di gestione del risparmio possono usufruire di una proroga del periodo di sottoscrizione fino ad ulteriori tre mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, fermo restando le disposizioni di cui al regolamento di gestione di ciascun FIA.

Si evidenzia che per potersi avvalere di tale proroga è necessario il consenso unanime degli aderenti all’offerta del FIA.