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Incentivi per investimenti pubblicitari effettuati nel 2020

Nel novero normativo volto al contrasto della crisi derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), tra le diverse misure fiscali adottate, ha introdotto importanti modifiche concernenti la determinazione del credito d’imposta relativo agli investimenti pubblicitari su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (art. 57-bis D.L. n. 50/2017, D.P.C.M. n. 90/2018).

La nuova determinazione del credito

Concretamente, limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta in parola potrà essere determinato applicando una percentuale unica pari al 30% sull’interezza degli investimenti pubblicitari effettuati senza dover tenere in considerazione i soli investimenti incrementali (così come previsto per gli anni 2018 e 2019).

Si ricorda che l'agevolazione è concessa a ciascun soggetto nel rispetto del limite delle risorse di bilancio annualmente stanziate. Pertanto, l’effettivo ammontare di credito spettante viene comunicato tramite Provvedimento Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso in cui le risorse messe a disposizione risultino insufficienti si procederà ad una riparametrazione percentuale tra tutti i soggetti richiedenti il credito.

Soggetti Beneficiari

I possibili fruitori del credito sono:

  • le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato;
  • i lavoratori autonomi;
  • gli enti non commerciali.

Spese agevolabili

Investimenti pubblicitari effettuati tramite:

  • stampa quotidiana e periodica, anche online;
  • emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.


Procedura di accesso all’agevolazione

La possibilità di accesso al credito è subordinata alla trasmissione, in corso d’anno, di una specifica comunicazione telematica a favore del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri contente i dati relativi agli investimenti pubblicitari già posti in essere o ancora da effettuare. Per l’anno 2020, tale comunicazione potrà essere presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre.

Nel corso dell’anno solare successivo, l’effettivo sostenimento delle spese agevolabili dovrà essere attestato mediante la presentazione di una Dichiarazione sostitutiva. Unitamente a tale dichiarazione, sarà inoltre necessario richiedere un’attestazione da parte dei soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità o dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti atta esclusivamente ad accertare le spese effettivamente sostenute.

Modalità di fruizione del credito

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 da presentare tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
L’agevolazione è concessa nel rispetto delle norme concernenti l’applicazione degli aiuti "de minimis" (Regolamento (UE) n. 1408/2013. Il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni in relazione alle medesime voci di spesa.