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Bonus investimenti 2020

Premessa

Il disegno di Legge di bilancio 2021 ha integralmente rivisto le agevolazioni previste per i beni strumentali nuovi, modificando quanto disposto dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019, art. 1, commi da 185 a 197).

Quest’ultima aveva già introdotto un nuovo credito d’imposta in sostituzione del cd. Superammortamento e Iperammortamento.

Esso riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il credito viene riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello previsto dal piano nazionale Industria 4.0.

Il credito di imposta in questione è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali.

Per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro annui è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

Esso è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni (ovvero all’anno successivo all’interconnessione di tali beni al sistema aziendale per quelli ricompresi negli allegati alla legge di bilancio 2017).

Articolo 185 – Credito di imposta per beni strumentali nuovi – requisito soggettivo

Nell’ambito di un rafforzamento del programma Transizione 4.0 la norma in commento estende fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l’ambito applicativo, rispetto a quanto stabilito dalla Legge di bilancio 2020; viene altresì anticipata la decorrenza della nuova disciplina agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020.

Preliminarmente si ricorda che la Legge di bilancio 2020, invece che prorogare il cd. Superammortamento e Iperammortamento, ha sostituito tali misure con un credito di imposta per le spese sostenute, a titolo di investimento in beni strumentali nuovi, fino al 31 dicembre 2020.

Possono accedere al credito di imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Sono però escluse le imprese in stato di crisi, e più precisamente le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ovvero altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d’insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Ugualmente escluse sono le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Per le imprese ammesse al credito di imposta è imposto il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Credito di imposta per beni strumentali nuovi – beni agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa. Sono, però, esclusi dall’agevolazione gli investimenti concernenti:

  • i veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali, si tratta ovviamente dei beni di cui all’articolo 164, comma 1 del TUIR;
  • i beni per i quali il DM 31 Dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento;
  • i fabbricati e le costruzioni;
  • i beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016 (a titolo di esempio essi sono le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali, le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale, il materiale rotabile ferroviario e tramviario, gli aerei, ecc..);
  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Misura del credito d’imposta beni “ordinari”

Il credito di imposta in analisi è riconosciuto in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento. Infatti il credito d’imposta spetta nella misura del 10 per cento del costo sostenuto, alle imprese che effettuano:

  • investimenti in beni strumentali materiali, purché diversi dai beni indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 Dicembre 2016, n. 232 (ossia beni materiali diversi da quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0)
  • investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla medesima legge 11 Dicembre 2016, nl 232 (ossia software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0).

Il credito spetta nelle predette misure per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 Novembre 2020 e fino al 31 Dicembre 2021, ovvero entro il 30 Giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

La misura del credito è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile.

Per gli investimenti effettuati dal 1° Gennaio 2022 e fino al 31 Dicembre 2022 il credito di imposta scende al 6 per cento.

Il comma 11 dell’articolo 185 dispone che il credito di imposta in commento si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

Misura del credito d’imposta beni “Industria 4.0”

Anche per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, a decorrere dal 16 Novembre 2020 e fino al 31 Dicembre 2021, ovvero entro il 30 Giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2.5 milioni di euro
  • nella misura del 30 per cento per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° Gennaio 2022 e fino al 31 Dicembre 2022, ovvero entro il 30 Giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, le prime percentuali si riducono rispettivamente al 40 per cento, 20% mentre per gli investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, il credito di imposta resta sempre pari al 10% degli investimenti effettuati.

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali ricompresi nell’allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Il beneficio spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 Novembre 2020 e fino al 31 Dicembre 2022, ovvero entro il 30 Giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Operatività e fruizione del credito di imposta

Il comma 9 dell’articolo in commento chiarisce che il credito di imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni materiali diversi da quelli relativi al piano nazionale Industria 4.0, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.

I soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 Novembre 2020 e fino al 31 Dicembre 2021, possono utilizzare il credito in compensazione in un’unica quota annuale.

A tale credito di imposta non si applicano i limiti generali (700.000 euro elevato ad 1 milione per il 2020 dal decreto Rilancio, n. 34 del 2020) e i limiti speciali (cd. Limite di utilizzo di 250.000 euro, di cui all’articolo 1 comma 53, della legge 24 Dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34 della legge 23 Dicembre 2000, n. 388).